Rete di accesso e separazione proprietaria: gli impegni di FiberCop e Tim alla prova dell’Antitrust
Rete di accesso e separazione proprietaria: gli impegni di FiberCop e Tim alla prova dell’Antitrust

Rete di accesso e separazione proprietaria: gli impegni di FiberCop e Tim alla prova dell’Antitrust

Il contesto: dalla separazione della rete al master service agreement

La scissione della rete di accesso del principale operatore storico, realizzata nel luglio 2024, ha segnato in Europa un passaggio di particolare rilievo nel processo di superamento dell’integrazione verticale dell’ex incumbent. In questo quadro si colloca il master service agreement stipulato tra FiberCop e Tim, oggetto di attento scrutinio da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Sulla base di tale accordo, venivano disciplinati i rapporti di fornitura dei servizi di accesso alla rete tra l’operatore proprietario dell’infrastruttura e l’operatore retail, con previsioni che potevano incidere in modo significativo sugli equilibri concorrenziali nei mercati all’ingrosso e al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica a banda ultra larga in fibra ottica Ftth.

L’avvio del procedimento e l’oggetto dell’istruttoria

Nel dicembre 2024 l’Antitrust ha aperto un’istruttoria formale sull’intesa contenuta nel master service agreement, concentrando l’analisi su tre nuclei principali:

Clausole di esclusiva nei servizi di accesso

Il primo profilo attenzionato riguardava le clausole di esclusiva tra Tim e FiberCop relative alla fornitura dei servizi di accesso alla rete. Tali pattuizioni, se troppo ampie o prolungate nel tempo, avrebbero potuto rafforzare eccessivamente il legame commerciale tra il fornitore di rete e un singolo operatore retail, rendendo più difficile per gli altri operatori accedere all’infrastruttura in condizioni competitive o sviluppare soluzioni alternative.

Struttura della scontistica per i servizi di accesso

Un secondo punto critico atteneva al sistema di sconti praticato da FiberCop sui prezzi di accesso alla rete. L’Autorità ha valutato se la combinazione tra scontistica e clausole contrattuali potesse di fatto incentivare un approvvigionamento preferenziale da parte di Tim, ostacolando la libertà di scelta dei volumi di acquisto presso fornitori alternativi e potenzialmente comprimendo il margine di manovra degli altri operatori.

Cessione di Indefeasible Right of Use per collegamenti in fibra ottica

Terzo elemento esaminato concerneva le condizioni di cessione degli Indefeasible Right of Use Iru relativi ai rilegamenti in fibra ottica destinati alla clientela business. L’istruttoria ha verificato se tali condizioni fossero tali da limitare la possibilità per gli operatori concorrenti di offrire servizi in concorrenza diretta con Tim, in particolare nel segmento aziendale ad alto valore aggiunto.

Le preoccupazioni concorrenziali dell’Autorità

L’Antitrust ha espresso preoccupazioni in merito a potenziali effetti restrittivi sulla concorrenza nei mercati interessati, con particolare riferimento a tre profili.

Rischio di effetti escludenti e riduzione della pressione concorrenziale

Combinando clausole di esclusiva, scontistica e condizioni di accesso alla rete, esisteva il rischio che alcuni operatori fossero posti in posizione competitiva deteriore rispetto a Tim, con effetti di chiusura del mercato o comunque di attenuazione della concorrenza effettiva, tanto nei servizi all’ingrosso quanto in quelli al dettaglio.

Impatto sugli incentivi agli investimenti in infrastrutture Ftth

L’Autorità ha inoltre considerato i possibili riflessi sugli investimenti in reti Ftth. Un assetto contrattuale che garantisse a Tim condizioni particolarmente favorevoli e stabili nel tempo avrebbe potuto disincentivare gli operatori infrastrutturati dall’espandere o aggiornare le proprie reti, soprattutto nelle aree in cui la concorrenza infrastrutturale è meno sviluppata e più rischiosa dal punto di vista economico.

Transizione dalla rete in rame alla fibra e mobilità della domanda

Un ulteriore elemento di attenzione ha riguardato il processo di migrazione della clientela Tim dalla rete in rame a quella in fibra ottica. L’Antitrust ha valutato se le previsioni contrattuali potessero determinare un trasferimento della base clienti verso la nuova rete in condizioni tali da rendere più difficoltoso, o meno conveniente, il passaggio a soluzioni offerte da operatori concorrenti.

Il percorso di consultazione e il ruolo dell’Agcom

Nel corso del procedimento è stato attivato un ampio confronto con gli operatori del settore. L’Autorità ha condotto un market test sulle proposte di impegni presentate, raccogliendo osservazioni da un ventaglio di stakeholder, tra cui operatori di rete, fornitori di servizi e associazioni di categoria.

In parallelo, la cooperazione istituzionale con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Agcom ha consentito di coniugare la prospettiva antitrust con quella regolatoria, così da individuare un assetto degli impegni idoneo a promuovere la concorrenza nei mercati all’ingrosso e retail e, al contempo, a preservare la sostenibilità economica degli investimenti futuri in infrastrutture di nuova generazione.

Gli obiettivi perseguiti: concorrenza statica e dinamica

L’intervento dell’Antitrust è stato orientato a garantire un equilibrio tra concorrenza a breve termine e incentivi all’innovazione nel medio lungo periodo, con riguardo a due tipologie di aree territoriali.

Aree con presenza significativa di reti Ftth alternative

Nelle zone in cui esiste già una diffusa presenza di reti Ftth diverse da quella dell’incumbent, l’obiettivo è stato quello di evitare che il nuovo assetto contrattuale consolidasse un vantaggio competitivo di Tim tale da ridurre gli spazi di azione per gli operatori alternativi, preservando la capacità di questi ultimi di competere sui prezzi e sulla qualità dei servizi.

Aree a bassa concorrenza infrastrutturale

Nelle aree in cui la concorrenza infrastrutturale risulta più debole, l’Autorità ha ritenuto essenziale scongiurare meccanismi che potessero scoraggiare nuovi investimenti. In tali contesti è fondamentale mantenere elevata la mobilità della domanda tra operatori, in modo da rendere attrattivi i progetti di ampliamento o di costruzione di reti Ftth alternative, anche laddove le condizioni di mercato sono meno favorevoli.

Contenuto centrale degli impegni presentati

A valle del confronto con il mercato, FiberCop e Tim hanno presentato un pacchetto di impegni volti a rimuovere o attenuare le criticità concorrenziali individuate. Due direttrici appaiono particolarmente significative.

Riduzione della durata e della portata delle esclusive

In primo luogo è stata prevista una sensibile riduzione della durata delle clausole di esclusiva, allo scopo di evitare che l’effetto vincolante perdurasse per un arco temporale tale da incidere strutturalmente sulla dinamica concorrenziale. La compressione temporale delle esclusive consente agli operatori concorrenti di misurarsi con il mercato in un orizzonte più ravvicinato e in condizioni più aperte.

Collegamento tra esclusiva e nuovi investimenti nelle aree meno sviluppate

In secondo luogo, nelle aree in cui la rete Ftth risulta ancora poco sviluppata, l’efficacia delle clausole di esclusiva viene ancorata alla realizzazione di nuovi investimenti infrastrutturali. In tal modo, eventuali vantaggi commerciali connessi all’esclusiva sono giustificati dall’assunzione di un effettivo rischio di investimento e non si traducono in una mera rendita priva di benefici per lo sviluppo della rete e per i consumatori finali.

La decisione dell’Antitrust e la reazione di FiberCop

Alla luce del complesso degli impegni assunti, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto che essi fossero idonei a risolvere le preoccupazioni emerse nel corso dell’istruttoria. Il procedimento è stato quindi chiuso mediante accettazione degli impegni, senza accertare violazioni della normativa antitrust.

FiberCop ha espresso soddisfazione per l’esito del caso, sottolineando come la soluzione individuata consenta di coniugare l’esigenza di garantire un contesto concorrenziale effettivo con quella di preservare, e anzi stimolare, gli investimenti nelle reti Ftth, in un quadro istituzionale che vede la collaborazione tra Antitrust e Agcom quale elemento cardine per il futuro sviluppo della rete di telecomunicazioni in Italia.