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Responsabilità sanitaria e mediazione obbligatoria: le spese della procedura seguono la soccombenza

Il principio affermato dal Tribunale di Siena

Nel contenzioso in materia di responsabilità sanitaria, l’esito negativo della mediazione obbligatoria non esclude il recupero delle spese sostenute per la procedura. Il Tribunale di Siena, Sez. Unica civile, 14 settembre 2026, n. 565, ha chiarito che tali costi possono essere posti a carico della parte soccombente, purché ne sia provato il pagamento.

La decisione valorizza la funzione processuale della mediazione obbligatoria. Quando la legge impone il previo esperimento della procedura come condizione per agire in giudizio, le relative spese non restano estranee al successivo regolamento delle spese di lite.

La vicenda esaminata

La controversia nasceva dalla domanda di una paziente nei confronti di una struttura sanitaria. La paziente lamentava danni derivanti da interventi chirurgici e chiedeva il relativo risarcimento.

Prima dell’instaurazione o della prosecuzione del giudizio era stata attivata la mediazione obbligatoria. La procedura si era però chiusa senza accordo, dopo un unico incontro. Successivamente, il Tribunale accoglieva solo in parte la domanda risarcitoria e, nel liquidare le spese, prendeva in esame anche gli oneri sostenuti per la mediazione.

Mediazione obbligatoria e responsabilità sanitaria

Il giudice richiama l’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, che prevede la mediazione quale condizione di procedibilità per le controversie in materia di responsabilità medica. Il tentativo di mediazione, dunque, non rappresenta una scelta meramente facoltativa della parte, ma un passaggio necessario per accedere alla tutela giurisdizionale.

Nello stesso ambito, l’art. 8 della legge n. 24/2017 consente, in alternativa, il ricorso al procedimento di consulenza tecnica preventiva previsto dall’art. 696 bis c.p.c.

Il mancato accordo non elimina la rilevanza della procedura

Secondo il Tribunale, il fatto che la mediazione si sia conclusa negativamente non incide sulla sua utilità processuale. La procedura, una volta esperita, consente di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità richiesta dalla legge.

Di conseguenza, gli oneri affrontati dalla parte per adempiere a tale passaggio possono essere considerati nel successivo regolamento delle spese, se il giudizio individua una parte soccombente.

Spese di mediazione e principio di soccombenza

Il punto centrale della pronuncia riguarda la natura delle spese della mediazione. Il Tribunale di Siena richiama Cassazione civ., n. 5389/2024, affermando che tali spese rientrano tra quelle del giudizio e sono regolate dal principio della soccombenza.

La soluzione è coerente con la funzione deflattiva dell’istituto. La mediazione obbligatoria è prevista per favorire la composizione anticipata della lite, ma quando il tentativo non riesce e la controversia prosegue davanti al giudice, i costi necessari per attivarla non vengono isolati dal contesto processuale.

Non serve una domanda autonoma di rimborso

Un ulteriore profilo rilevante riguarda le modalità per ottenere il rimborso. Il Tribunale precisa che non è necessaria una specifica domanda della parte vittoriosa. È sufficiente dimostrare di avere sostenuto gli esborsi relativi alla mediazione.

Nel caso deciso, il giudice ha riconosciuto le spese documentate e anche i compensi riferiti alle fasi di attivazione e negoziazione della mediazione obbligatoria. Per questi ultimi ha applicato i valori minimi, considerando che la procedura si era esaurita in un unico incontro concluso senza accordo.

Rilievo pratico della decisione

La pronuncia conferma che, nelle controversie sanitarie, la mediazione obbligatoria non è un costo automaticamente definitivo per la parte che la promuove. Se il giudizio si conclude con l’accertamento della soccombenza dell’altra parte, gli esborsi provati possono essere recuperati nel quadro della liquidazione delle spese.

Per la parte interessata diventa quindi essenziale conservare la documentazione dei pagamenti effettuati per la procedura, comprese le somme versate all’organismo di mediazione e quelle relative all’assistenza legale nelle fasi riconosciute dal giudice.

La regola operativa che emerge è lineare: la mediazione può non produrre un accordo, ma, quando è obbligatoria e funzionale alla procedibilità della domanda, i suoi costi seguono la sorte delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza.

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