Contratto bancario risalente e richiesta di copia: il perimetro del diritto del cliente secondo il Tribunale di Roma
Il caso esaminato dal Tribunale di Roma
Con la sentenza Tribunale di Roma, Sez. XVII, 5 novembre 2026, n. 15436, il giudice ha affrontato il tema del diritto del cliente a ottenere copia della documentazione bancaria relativa a un rapporto ormai risalente.
La vicenda riguardava una cliente titolare di un rapporto di credito revolving. Nel settembre 2023 la cliente chiedeva alla banca copia del contratto e dell’estratto conto storico. L’intermediario rispondeva trasmettendo l’estratto conto e un documento di sintesi, senza però consegnare la copia integrale del contratto.
La cliente agiva quindi in giudizio per ottenere la documentazione mancante. La banca eccepiva che il contratto era stato stipulato nel novembre 2007, quindi oltre dieci anni prima della richiesta, e produceva comunque il documento nel corso del processo, chiedendo il rigetto della domanda oppure la cessazione della materia del contendere.
Trasparenza bancaria: due piani da tenere distinti
Il Tribunale ricostruisce il rapporto tra gli obblighi previsti dagli artt. 117 e 119 del d.lgs. n. 385/1993, evidenziando che essi operano su piani differenti, pur essendo entrambi funzionali alla trasparenza nei rapporti bancari.
La consegna del contratto al momento della stipulazione
L’art. 117, comma 1, T.U.B. impone la forma scritta del contratto bancario e prevede la consegna di un esemplare al cliente al momento della conclusione del rapporto.
Secondo la ricostruzione del Tribunale, tale obbligazione nasce con la stipulazione del contratto. Di conseguenza, l’eventuale inadempimento della banca si verifica nel momento in cui, alla sottoscrizione, l’intermediario omette di consegnare al cliente la copia del contratto.
Le comunicazioni periodiche sullo svolgimento del rapporto
Diversa è la funzione dell’art. 119, commi 1 e 2, T.U.B., che disciplina le comunicazioni periodiche relative all’andamento del rapporto, compresi gli estratti conto.
Queste previsioni riguardano l’informazione durante l’esecuzione del rapporto bancario e non coincidono con l’obbligo iniziale di consegna del contratto previsto dall’art. 117 T.U.B.
Il diritto di accesso alla documentazione e il limite dei dieci anni
Il punto centrale della decisione riguarda l’art. 119, comma 4, T.U.B., che riconosce al cliente il diritto di ottenere, a proprie spese, entro novanta giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni.
Per il Tribunale, l’obbligo della banca di esibire la documentazione diventa attuale solo dopo la richiesta del cliente. Se la richiesta non viene evasa nel termine previsto, l’inadempimento si realizza allo spirare dei novanta giorni.
In tale ipotesi il cliente può agire in giudizio per ottenere la documentazione, anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo, purché la pretesa riguardi documenti rientranti nel perimetro temporale previsto dalla norma.
Perché la domanda è stata ritenuta oltre il limite temporale
Nel caso concreto, la richiesta era stata formulata nel settembre 2023, mentre il contratto risaliva al novembre 2007. Il Tribunale ha quindi ritenuto superato il limite decennale al momento della domanda rivolta alla banca.
La decisione ribadisce che l’obbligo di conservazione e di esibizione della documentazione bancaria non può protrarsi senza limiti temporali. Il riferimento agli ultimi dieci anni costituisce il confine entro cui il diritto di accesso documentale può essere esercitato ai sensi dell’art. 119, comma 4, T.U.B.
Il rilievo della risposta parziale della banca
Un ulteriore profilo valorizzato dal Tribunale riguarda il comportamento successivo alla richiesta. La banca aveva trasmesso una parte della documentazione, inviando l’estratto conto e un documento di sintesi.
Secondo il giudice, a fronte di un riscontro documentale parziale, la cliente avrebbe dovuto chiedere un’integrazione prima di introdurre la causa. Tale passaggio assume rilievo nella valutazione della necessità dell’azione giudiziale e del comportamento delle parti.
Regola pratica per le richieste documentali alla banca
La sentenza distingue con chiarezza tra la consegna originaria del contratto, collegata al momento della stipulazione ai sensi dell’art. 117 T.U.B., e l’accesso successivo alla documentazione bancaria, disciplinato dall’art. 119 T.U.B. e soggetto al limite degli ultimi dieci anni.
Per chi intende richiedere documenti alla banca, è quindi essenziale indicare con precisione il rapporto, il periodo di riferimento e gli atti richiesti, verificando prima dell’azione giudiziale se la risposta ricevuta richieda un sollecito di integrazione.
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