Mediazione tempestiva e negoziazione assistita obbligatoria: quando la domanda resta procedibile
Il principio affermato dal Tribunale di Lecce
Con la sentenza Tribunale di Lecce, Sez. I, 8 settembre 2026, n. 2832, il giudice ha escluso l’improcedibilità della domanda quando, nel termine assegnato per avviare la negoziazione assistita, la parte abbia invece promosso una procedura di mediazione.
La decisione valorizza il dato sostanziale del tentativo conciliativo effettivamente svolto. Secondo il Tribunale, la mediazione, se attivata tempestivamente, può soddisfare la funzione perseguita dalla negoziazione assistita obbligatoria, anche quando la lite non rientri tra le materie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
La vicenda processuale
La controversia nasceva dall’azione proposta dalla proprietaria di un locale commerciale nei confronti del condominio. L’attrice chiedeva il ripristino dell’immobile, interessato da infiltrazioni che assumeva provenienti dalle parti comuni, oltre al risarcimento dei danni.
Il condominio eccepiva, tra le altre difese, il mancato esperimento della negoziazione assistita, richiamando la previsione relativa alle controversie aventi a oggetto il pagamento di somme non superiori a 50.000,00 euro.
Il Tribunale assegnava quindi un termine di quindici giorni per l’avvio della negoziazione assistita. Entro tale termine, tuttavia, l’attrice depositava un’istanza di mediazione. La procedura si concludeva senza adesione della controparte.
Il condominio insisteva per la declaratoria di improcedibilità, sostenendo che la parte non avesse attivato lo specifico procedimento indicato dal giudice.
Il rapporto tra i due strumenti conciliativi
Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra negoziazione assistita obbligatoria e mediazione. Il Tribunale muove dall’art. 3 del D.L. n. 132/2014, che disciplina la negoziazione assistita obbligatoria e, al quinto comma, fa salvi gli speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione.
La norma viene letta in collegamento con l’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010. Da tale coordinamento il giudice ricava una valutazione di prevalenza funzionale della mediazione, non fondata su una semplice identità di scopo, ma sulla diversa struttura del procedimento.
Perché la mediazione è considerata idonea
La negoziazione assistita rimane affidata all’iniziativa e alla volontà delle parti, con il supporto dei difensori. La mediazione, invece, prevede l’intervento di un terzo estraneo alla lite, il quale può anche formulare una proposta conciliativa.
Proprio questa presenza del mediatore rende il procedimento più articolato e, secondo la sentenza, potenzialmente più efficace nel favorire una soluzione concordata. La mediazione non si limita a replicare la finalità deflattiva della negoziazione assistita, ma offre alle parti uno spazio di confronto assistito da un soggetto terzo.
La tempestività come elemento decisivo
Nel caso esaminato, il Tribunale attribuisce rilievo determinante al fatto che l’istanza di mediazione sia stata presentata entro il termine di quindici giorni assegnato per l’avvio della negoziazione assistita.
La parte, quindi, non era rimasta inattiva rispetto alla condizione di procedibilità. Aveva scelto un diverso strumento di composizione della lite, ma lo aveva fatto nei tempi indicati dal giudice e attraverso un procedimento ritenuto idoneo a realizzare una concreta occasione di definizione stragiudiziale.
Da qui il rigetto dell’eccezione di improcedibilità. La diversità formale della procedura avviata non è stata considerata sufficiente a paralizzare la domanda giudiziale.
La portata pratica della decisione
La pronuncia non afferma una generale irrilevanza delle condizioni di procedibilità. Al contrario, conferma che esse devono essere rispettate. Tuttavia, chiarisce che il rispetto può essere valutato anche in chiave sostanziale, quando la parte abbia tempestivamente attivato uno strumento conciliativo più strutturato rispetto a quello prescritto.
In questa prospettiva, la mediazione promossa entro il termine assegnato può assolvere alla medesima funzione della negoziazione assistita obbligatoria, perché consente alle parti di confrontarsi prima della prosecuzione del giudizio e di verificare la possibilità di una soluzione concordata.
Per il giudizio pendente, l’effetto è stato la prosecuzione della causa, senza declaratoria di improcedibilità della domanda.
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