Quando la gestione di un fondo immobiliare passa da una società di gestione del risparmio a un altro operatore, anche la titolarità degli adempimenti fiscali connessi al patrimonio del fondo si riallinea al nuovo soggetto incaricato. La precedente SGR non può essere destinataria di pretese tributarie maturate dopo la cessazione dell incarico, poiché da quel momento è venuto meno ogni potere di rappresentanza del fondo.
In questi termini si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, che ha annullato una cartella di pagamento notificata alla SGR uscente per imposte di registro riferite ad annualità successive al trasferimento della gestione del fondo.
La vicenda esaminata dal giudice tributario
La controversia nasce dall impugnazione di una cartella di pagamento contenente più partite creditorie. Una di esse, riguardante l imposta di registro collegata a una sentenza del Tribunale di Roma, è stata successivamente eliminata dall Agenzia delle Entrate con sgravio in autotutela, dopo aver verificato l intervenuto pagamento.
Rimaneva quindi in discussione solo la pretesa relativa alle imposte di registro dovute per gli anni 2021 e 2022 in relazione a un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile inserito in un fondo immobiliare. La società destinataria della cartella ha contestato di essere il soggetto passivamente legittimato, osservando di avere cessato la gestione del fondo dal 1 ottobre 2020, a seguito del conferimento dell incarico a una diversa SGR.
La contestazione sulla legittimazione passiva della SGR cessata
La ricorrente ha sostenuto che, una volta cessato l incarico di gestione, ogni obbligazione fiscale riferibile al fondo dovesse essere imputata al nuovo gestore, in quanto unico soggetto abilitato a operare in nome e per conto del fondo stesso.
Secondo tale prospettiva, non era più possibile attribuire alla SGR uscente debiti fiscali sorti in un momento successivo alla perdita dell incarico, perché tali debiti non rientravano più nella sfera dei rapporti di cui la società era chiamata a rispondere.
La separazione patrimoniale del fondo immobiliare
La Corte ha accolto questa impostazione, muovendo dal principio della separazione patrimoniale che governa i fondi comuni di investimento.
Pur in assenza di personalità giuridica, il fondo costituisce un patrimonio autonomo e separato sia rispetto ai partecipanti sia rispetto alla SGR che lo amministra. Tale autonomia patrimoniale impedisce di confondere le obbligazioni del fondo con quelle della società di gestione e, soprattutto, esclude che i debiti del fondo possano gravare indistintamente sul soggetto che ne abbia gestito il patrimonio in passato.
La cessazione dell incarico, inoltre, comporta la cessazione del potere di rappresentanza. Da quel momento, ogni rapporto con l Amministrazione finanziaria deve essere riferito al nuovo gestore, che è il solo legittimato a compiere atti in nome e per conto del fondo.
Il precedente della Cassazione e la sua portata applicativa
Nella motivazione è stato richiamato anche l arresto della Corte di Cassazione n. 16285 del 12 giugno 2024, con il quale è stata esclusa la responsabilità patrimoniale della SGR per i debiti facenti capo a fondi immobiliari estinti a seguito della liquidazione.
Il giudice milanese ha ritenuto che il medesimo criterio debba valere anche quando non vi sia estinzione del fondo, ma soltanto un trasferimento della gestione. Se la cessazione del fondo esclude che la SGR risponda dei debiti rimasti insoddisfatti, a maggior ragione non può essere chiamata a rispondere di obbligazioni maturate dopo la perdita dell incarico, quando il fondo è ancora operativo ed è affidato a un diverso soggetto gestore.
La corretta individuazione del debitore tributario
La pronuncia ribadisce che, nei rapporti con l Amministrazione finanziaria, il debitore va individuato sulla base della titolarità attuale del potere di gestione e rappresentanza del fondo. La SGR cessata non può essere coinvolta in via solidale o sussidiaria per imposte sorte in un periodo nel quale non aveva più alcun potere sul fondo.
Il quadro ricostruito dalla Corte conferma che la separazione patrimoniale non è un dato meramente formale, ma un criterio sostanziale che orienta anche l imputazione degli obblighi fiscali. Nel passaggio di gestione, è il nuovo intermediario a dover presidiare gli adempimenti e a rispondere delle relative obbligazioni, mentre la precedente SGR resta estranea a pretese maturate successivamente alla cessazione del mandato.
Per i fondi immobiliari, dunque, il mutamento del gestore non rappresenta soltanto una modifica organizzativa, ma segna il perimetro esatto delle responsabilità fiscali riferibili al patrimonio del fondo e dei soggetti che ne assumono la rappresentanza.
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