Quando la nuova istanza perde la sua funzione protettiva
Quando la nuova istanza perde la sua funzione protettiva

Quando la nuova istanza perde la sua funzione protettiva

Domande ripetute di concordato e limiti all’uso strategico dello strumento

La presentazione di una seconda domanda di concordato preventivo con riserva non può servire a congelare indefinitamente gli effetti della crisi quando il debitore abbia già attivato e poi abbandonato una precedente procedura senza apportare elementi realmente nuovi. In una simile situazione, lo strumento previsto dall’art. 44 del Codice della crisi non svolge più una funzione di gestione dell’emergenza, ma si trasforma in un mezzo per rinviare la verifica giudiziale dell’insolvenza.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda riguardava una società che aveva depositato una prima domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell’art. 44 del Codice della crisi. Dopo il deposito della proposta e le osservazioni del commissario giudiziale, la stessa società aveva rinunciato alla procedura. In un momento successivo, quando ormai era stata proposta istanza di apertura della liquidazione giudiziale, il debitore aveva reiterato la richiesta di accesso al concordato con riserva.

La reazione dei giudici di merito

Il tribunale aveva ritenuto la seconda domanda inammissibile e aveva disposto l’apertura della liquidazione giudiziale. La decisione era stata confermata dalla Corte d’appello e, infine, dalla Cassazione con l’ordinanza n. 4246 del 25 febbraio 2026.

Il principio affermato dalla Suprema Corte

Secondo la Corte, la riproposizione del concordato prenotativo non è legittima quando la nuova iniziativa non presenti mutamenti significativi rispetto alla precedente e risulti priva di una diversa e più solida prospettiva di soluzione della crisi. Non basta, dunque, rinnovare formalmente la domanda per ottenere un ulteriore effetto protettivo; occorre che la nuova istanza sia sorretta da un contenuto sostanzialmente diverso e da una reale evoluzione della situazione aziendale.

La continuità dello schema precedente non è sufficiente

Nel caso concreto, la società aveva sostanzialmente riproposto un progetto già impostato, fondato sulla dismissione del patrimonio immobiliare, senza che fossero intervenute variazioni rilevanti nell’attivo o nel passivo. Proprio questa assenza di novità ha indotto i giudici a ritenere la reiterazione priva di una funzione fisiologica e, al contrario, idonea a confermare un uso distorto del procedimento.

Abuso del processo e finalità meramente dilatoria

La Cassazione ha qualificato la condotta come abuso dello strumento processuale, poiché la nuova domanda non era orientata a un effettivo risanamento, né a una seria regolazione della crisi, ma esclusivamente al rinvio dell’apertura della procedura liquidatoria. In presenza di una simile finalità, il concordato con riserva perde la sua fisiologica utilità e diventa una schermatura temporanea contro l’accertamento dell’insolvenza.

Insufficienza del solo patrimonio immobiliare

La pronuncia ribadisce inoltre che, per le società non in liquidazione, lo stato di insolvenza non può essere escluso in ragione della mera consistenza del patrimonio immobiliare. Ciò che rileva è la concreta capacità dell’impresa di adempiere regolarmente alle obbligazioni e di mantenere una presenza effettiva sul mercato. La valutazione, quindi, non può arrestarsi al dato statico del valore dei beni, ma deve considerare la reale operatività dell’azienda e la sua attitudine a far fronte alle scadenze in modo ordinario.

Il perimetro corretto dell’art. 44 del Codice della crisi

La decisione si colloca nel solco di una lettura rigorosa dell’art. 44 del Codice della crisi, che consente l’accesso al concordato con riserva come misura di protezione temporanea, ma non come strumento di rinvio seriale della crisi. La riproposizione della domanda, in assenza di elementi nuovi e significativi, non può alterare l’equilibrio tra tutela del debitore e interesse dei creditori alla sollecita definizione della procedura.

La pronuncia si inserisce così in una linea interpretativa che pretende coerenza, trasparenza e reale contenuto ristrutturativo nell’uso degli strumenti di regolazione della crisi, ricordando che il processo concorsuale non può essere impiegato come mero schermo difensivo, ma deve conservare una funzione effettiva di composizione dell’insolvenza.