La regola di fondo: due funzioni diverse del preavviso
La giurisprudenza più recente conferma una distinzione operativa chiara. Nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), il preavviso costituisce un requisito di legittimità della segnalazione: la sua mancanza può incidere sulla validità dell’annotazione fino a determinarne la cancellazione. Nella Centrale Rischi, invece, si consolida l’orientamento che qualifica il preavviso come obbligo di trasparenza, la cui violazione tende a rilevare soprattutto sul piano risarcitorio, più che su quello caducatorio.
Conseguenze in giudizio: cancellazione nei SIC e risarcimento nella Centrale Rischi
Questa diversità di qualificazione produce ricadute immediate sul tipo di domanda e sul risultato pratico perseguibile. Nel contesto dei SIC, l’assenza del preavviso può sostenere richieste mirate alla rimozione della segnalazione e al ripristino della corretta rappresentazione della posizione del cliente. Nella Centrale Rischi, al contrario, l’attenzione si sposta spesso sulla prova della violazione degli obblighi informativi e sui danni conseguenti, con un’impostazione difensiva che privilegia la ricostruzione del pregiudizio effettivo.
Onere della prova: superamento del danno in re ipsa
In tema di responsabilità, risulta ormai superata l’impostazione del cosiddetto “danno in re ipsa”. Chi agisce deve allegare e provare in concreto il pregiudizio patrimoniale o reputazionale subito, nonché il nesso causale con la segnalazione. Non basta, quindi, invocare la mera presenza dell’annotazione o la sola irregolarità procedurale per ottenere automaticamente una liquidazione del danno: occorre dimostrare come e quanto la segnalazione abbia inciso su affidamenti, rapporti commerciali, accesso al credito o reputazione economica.
Ricadute pratiche: attenzione procedurale per gli intermediari e rigore probatorio per i clienti
Il quadro applicativo impone agli intermediari un presidio particolarmente accurato delle procedure, sia nella fase di segnalazione sia nella gestione delle comunicazioni al cliente, perché la tenuta dell’adempimento informativo condiziona la stabilità dell’intero impianto difensivo. Per il cliente che contesta l’annotazione, la strategia deve invece confrontarsi con un onere probatorio rigoroso, soprattutto quando l’obiettivo è ottenere ristoro economico e non soltanto l’aggiornamento o la rettifica dei dati.
Approfondimento e fonte
Quanto incide, nella prassi applicativa, questa differenza tra SIC e Centrale Rischi nella strategia difensiva delle parti?
Per approfondire: leggi l’articolo su Diritto Bancario a cura di Antonio Ferraguto e Elisa Varisco, Partner e Senior Associate del Gruppo.
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