Affitto dell’intera azienda in S.r.l. senza decisione dei soci: validità del contratto e rimedi esperibili
Affitto dell’intera azienda in S.r.l. senza decisione dei soci: validità del contratto e rimedi esperibili

Affitto dell’intera azienda in S.r.l. senza decisione dei soci: validità del contratto e rimedi esperibili

L’affitto dell’intera azienda deliberato dall’amministratore di una S.r.l., quando determina una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, può essere stato compiuto in violazione della riserva di competenza dei soci prevista dall’articolo 2479, comma 2, n. 5 c.c. Tale omissione, tuttavia, non comporta necessariamente la nullità del contratto: l’atto può risultare, piuttosto, inefficace nei confronti della società e contestabile esclusivamente dalla società stessa.

Il provvedimento del Tribunale di Venezia

Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ordinanza del 29 gennaio 2025.

Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Venezia in sede cautelare, a seguito del ricorso presentato da una socia di minoranza di una S.r.l. che chiedeva la declaratoria di nullità, oppure l’annullamento o la declaratoria di inefficacia di un contratto di affitto d’azienda stipulato dalla società, oltre al sequestro dell’azienda.

La vicenda: affitto d’azienda e modifica sostanziale dell’oggetto sociale

La controversia prende avvio da un’operazione con cui l’organo amministrativo aveva concesso in affitto l’intera azienda a una società di nuova costituzione, in concreto riconducibile alla compagine sociale di maggioranza. L’operazione era idonea a mutare in modo significativo la fisionomia dell’attività sociale, trasformando la società da soggetto operativo e produttivo a mero percettore di canoni derivanti dall’affitto dell’azienda.

Secondo la ricorrente, tale scelta integrava un’operazione rientrante tra quelle riservate ai soci dall’articolo 2479, comma 2, n. 5 c.c., in quanto determinante una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, e risultava comunque adottata senza la preventiva decisione dei soci.

La questione giuridica: effetti della violazione dell’articolo 2479 c.c.

Il Tribunale ha riconosciuto che l’affitto dell’intera azienda può incidere in modo sostanziale sull’oggetto sociale. Il punto centrale, però, non è l’inquadramento dell’operazione, bensì la conseguenza giuridica dell’inosservanza della riserva di competenza assembleare prevista dall’articolo 2479 c.c.

Il contrasto in giurisprudenza

In giurisprudenza si registrano due impostazioni.

Un primo orientamento qualifica l’atto compiuto dall’amministratore in violazione dell’articolo 2479 c.c. come radicalmente nullo, per contrarietà a norma imperativa, assumendo che la disposizione imponga un limite legale inderogabile al potere di rappresentanza dell’organo amministrativo.

Un diverso orientamento, cui ha aderito il Tribunale di Venezia ritenendolo più coerente con i principi affermati dalla Suprema Corte, distingue tra validità del contratto ed efficacia nei confronti della società. In questa prospettiva, l’assenza della deliberazione dei soci non travolge la validità dell’atto, ma incide sull’efficacia del medesimo verso la società, in quanto la norma è posta principalmente a tutela degli interessi dei soci e non di interessi pubblicistici. La violazione integra, quindi, un vizio del potere rappresentativo dell’amministratore e non un’illiceità del contenuto negoziale.

Da ciò discende che l’atto compiuto ultra vires non è nullo, ma inefficace, con conseguente possibilità per la società di ratificarlo e farlo proprio.

Affidamento dei terzi e limiti dei controlli sulle regole interne

Il Tribunale valorizza anche l’esigenza di tutela dell’affidamento dei terzi. Chi contratta con una società deve poter confidare nella validità degli atti posti in essere dal soggetto che risulta munito della rappresentanza legale, senza essere gravato dall’onere di verificare la corretta formazione delle decisioni interne e la sussistenza dei presupposti procedurali endosocietari.

Legittimazione ad agire: la posizione della socia di minoranza

Muovendo da tali premesse, il Tribunale ha escluso che la socia ricorrente fosse legittimata ad agire per ottenere la declaratoria di nullità o di inefficacia del contratto di affitto d’azienda. La contestazione dell’inefficacia, infatti, è prerogativa riservata alla società, mentre il socio è considerato soggetto terzo rispetto al contratto stipulato tra la società e l’affittuario.

L’interesse del socio alla corretta gestione e alla conservazione del patrimonio sociale, secondo il giudice, deve essere tutelato attraverso i rimedi tipici previsti dall’ordinamento, tra cui l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, e non mediante l’impugnazione diretta dei contratti conclusi dalla società con i terzi.

L’articolo Affitto d’azienda e socio dissenziente: azione preclusa? proviene da Iusletter.