Pagamenti dei vettori aerei al gestore aeroportuale e revocatoria fallimentare
Pagamenti dei vettori aerei al gestore aeroportuale e revocatoria fallimentare

Pagamenti dei vettori aerei al gestore aeroportuale e revocatoria fallimentare

Con la decisione Cass. Civ., Sez. I, 5 maggio 2026, n. 12638, la Corte di cassazione affronta il regime dei pagamenti eseguiti dal vettore aereo in favore del gestore aeroportuale, chiarendo che diritti e tariffe aeroportuali possono essere assoggettati a revocatoria fallimentare quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.

Il punto centrale non è la particolare posizione del gestore, spesso titolare di un servizio essenziale e privo di libertà nella scelta dei vettori da servire, bensì il momento in cui il pagamento viene effettuato e la sua incidenza sulla par condicio creditorum.

La riforma dell’art. 802 cod. nav. non esclude la revocatoria

Dopo la riforma dell’art. 802 cod. nav., il gestore aeroportuale non può più impedire direttamente la partenza dell’aeromobile in caso di morosità del vettore. Il suo potere si limita alla segnalazione all’ENAC del mancato pagamento di tasse, diritti e tariffe.

Secondo la Cassazione, tale limitazione non trasforma i pagamenti ricevuti dal gestore in pagamenti sottratti alla revocatoria. L’impossibilità di rifiutare il servizio, di selezionare i vettori ammessi all’utilizzo delle infrastrutture o di vietare la partenza degli aeromobili non incide sui presupposti dell’azione revocatoria fallimentare.

Il rilievo del momento del pagamento

La verifica richiesta dalla disciplina revocatoria guarda al momento in cui il pagamento è eseguito. Restano invece irrilevanti, ai fini dell’esenzione, l’origine del credito e la data in cui la controprestazione aeroportuale è stata resa.

Non vi è quindi una disparità di trattamento tale da imporre un’esenzione implicita in favore del gestore monopolista. Anche se al creditore è precluso l’esercizio dei rimedi di autotutela previsti dagli artt. 1460 e 1461 c.c., la revocatoria conserva la propria funzione di riequilibrio della massa, senza assumere natura sanzionatoria.

Diritti aeroportuali e natura non tributaria

Un ulteriore profilo riguarda la qualificazione giuridica dei diritti aeroportuali. La Corte ribadisce che tali voci non hanno natura tributaria, ma costituiscono corrispettivi di diritto privato.

Il riferimento normativo decisivo è l’art. 39 bis del d.l. n. 159 del 2007, convertito dalla l. n. 222 del 2007, norma di interpretazione autentica che ha precisato la natura privatistica dei diritti aeroportuali.

Le pronunce della Corte costituzionale

La legittimità dell’art. 39 bis resta ferma con riguardo ai diritti aeroportuali in senso proprio. La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha riguardato altre voci, distinte da tali diritti.

In particolare, la Corte cost. n. 167 del 2018 è intervenuta sui corrispettivi posti a carico delle società di gestione aeroportuale per i servizi antincendi negli aeroporti. La Corte cost. n. 80 del 2024 ha invece riguardato l’addizionale comunale sui diritti di imbarco, confermando incidentalmente la qualificazione dei diritti aeroportuali come corrispettivi di diritto privato.

Perché non opera l’esenzione dell’art. 89 d.P.R. n. 602 del 1973

Proprio la natura non tributaria dei diritti aeroportuali impedisce l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 89 d.P.R. n. 602 del 1973, riferita ai pagamenti di imposte e tasse.

L’esenzione non può essere estesa in via analogica a somme che non hanno carattere tributario. La selezione delle ipotesi sottratte alla revocatoria rientra nella discrezionalità del legislatore, sicché risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 39 bis del d.l. n. 159 del 2007, come convertito, e dell’art. 67, comma 3, l. fall..

Pagamenti nei termini d’uso e ritardi tollerati

La decisione si inserisce anche nel più ampio tema dell’esenzione per i pagamenti eseguiti nei termini d’uso. La mera reiterazione di ritardi, anche se non immediatamente contrastata dal creditore, non basta a dimostrare l’esistenza di un termine d’uso rilevante.

Occorre provare una prassi effettiva, stabile e condivisa, idonea a rimodulare le scadenze del rapporto commerciale. In altri termini, il ritardo deve risultare assorbito in una regola negoziale concretamente accettata dalle parti, non soltanto subito dal creditore.

Il peso dei solleciti di pagamento

La presenza di solleciti frequenti, insistenti o formulati in termini perentori contrasta con l’idea di una tolleranza qualificata. In tale situazione, la condotta del creditore dimostra piuttosto la volontà di ottenere l’adempimento secondo le scadenze originarie.

La prassi dei pagamenti tardivi può assumere rilievo diverso, non come causa di esenzione automatica dalla revocatoria, ma come possibile elemento indiziario nella valutazione della conoscenza dello stato di insolvenza.

La prova della scientia decoctionis

La scientia decoctionis richiede la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore. Non è sufficiente affermare che il creditore avrebbe potuto conoscere la crisi usando maggiore diligenza.

Tale conoscenza può tuttavia essere provata anche per presunzioni, purché fondate su indizi gravi, precisi e concordanti. Nel rapporto tra vettore aereo e gestore aeroportuale possono rilevare, tra gli altri, i ripetuti solleciti di pagamento, il contenuto dei bilanci del debitore, la presenza di squilibri economici manifesti e l’adozione di provvedimenti restrittivi o di sospensione delle licenze necessarie all’esercizio dell’attività.

Effetti pratici per gestori aeroportuali e procedure concorsuali

Il gestore aeroportuale che riceve pagamenti da un vettore poi fallito non può invocare, di per sé, la natura essenziale del servizio reso, la posizione monopolistica o l’assenza di strumenti di autotutela immediata. La difesa dovrà concentrarsi sui presupposti specifici della revocatoria, sull’eventuale ricorrenza di pagamenti nei termini d’uso e sull’assenza di conoscenza effettiva dell’insolvenza.

Per la curatela, al contrario, assumono rilievo la collocazione temporale dei pagamenti, la natura privatistica dei diritti aeroportuali e il quadro indiziario idoneo a dimostrare la scientia decoctionis. La qualificazione dei diritti aeroportuali come corrispettivi privati delimita così l’area delle esenzioni e conferma l’applicabilità ordinaria della revocatoria fallimentare.