La gestione della società dopo lo scioglimento impone al liquidatore una verifica rigorosa della funzione degli atti compiuti. La prosecuzione dell’attività non è vietata in assoluto, ma deve restare coerente con l’obiettivo liquidatorio e non può trasformarsi in una gestione orientata a interessi diversi da quelli della massa dei creditori e dei soci.
Su questo punto è intervenuto il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa, con la sentenza n. 2294 del 19 marzo 2025, affermando la responsabilità del liquidatore che utilizzi risorse sociali per pagare creditori chirografari non destinati a trovare soddisfazione nel concorso, in assenza di una concreta finalità di migliore liquidazione.
Il criterio decisivo: la funzione liquidatoria degli atti
Secondo il Tribunale, la prosecuzione anche parziale dell’attività dopo la messa in liquidazione può essere legittima quando sia strumentale alla conservazione del valore aziendale e alla migliore realizzazione dell’attivo. In altri termini, l’attività può proseguire se ciò avviene “al fine di meglio compiere la liquidazione”.
Questo criterio delimita l’area della liceità. La continuazione dell’attività non deve generare un nuovo rischio d’impresa, né compromettere le ragioni dei creditori o dei soci. Occorre quindi che il liquidatore possa collegare le scelte gestorie a un risultato utile per la liquidazione, non a esigenze estranee o meramente conservative di rapporti commerciali e reputazionali.
La vicenda esaminata dal Tribunale di Milano
La società interessata operava nell’organizzazione di concerti. Era stata posta in liquidazione nell’ottobre 2018 ed era stata dichiarata fallita nel gennaio 2019.
Al liquidatore venivano contestati pagamenti per quasi 150.000 euro, effettuati tra l’ottobre e il dicembre del 2018 in favore di creditori chirografari. Secondo la curatela, tali pagamenti erano stati eseguiti quando lo stato di insolvenza era già emerso e avevano inciso sulla par condicio creditorum.
Le difese del liquidatore
Il liquidatore sosteneva che i pagamenti fossero necessari per evitare penali contrattuali, la cancellazione dei concerti già programmati e possibili problemi di ordine pubblico. La prospettazione difensiva faceva quindi leva sull’esigenza di portare a termine eventi già organizzati, limitando le conseguenze negative derivanti dall’interruzione immediata dell’attività.
Il Tribunale ha tuttavia verificato se tali ragioni fossero realmente riconducibili a una migliore soddisfazione dell’attivo oppure a finalità diverse.
Perché è stata esclusa la migliore liquidazione
Nel caso concreto, il Tribunale ha escluso che la prosecuzione dell’attività fosse diretta “a una migliore liquidazione”. La società, una volta esauriti i concerti programmati, non presentava concrete prospettive di continuità. Subito dopo, infatti, il liquidatore aveva proposto la presentazione dell’istanza di fallimento in proprio.
Dalle dichiarazioni rese all’assemblea del dicembre 2018 emergeva inoltre che la continuazione dell’attività era stata orientata anche a non pregiudicare la reputazione professionale del socio di riferimento. Tale elemento ha assunto rilievo nel valutare la reale funzione delle scelte compiute nella fase liquidatoria.
Lo stesso liquidatore aveva rilevato l’“assenza conclamata di elementi positivi che rendono ingiustificabile la prosecuzione dell’attività”. Questa affermazione ha rafforzato la lettura del Tribunale circa la mancanza di un effettivo vantaggio liquidatorio.
Il danno al patrimonio sociale e alla massa
I pagamenti contestati avevano estinto debiti verso creditori chirografari. Secondo il Tribunale, tali creditori non avrebbero comunque ricevuto soddisfazione nel concorso, tenuto conto della presenza di oltre 12 milioni di euro di crediti privilegiati e di un attivo largamente insufficiente.
In questa prospettiva, il mancato pagamento avrebbe soltanto aumentato l’ammontare dei crediti chirografari destinati a rimanere insoddisfatti. Al contrario, l’utilizzo di quasi 150.000 euro aveva ridotto in pari misura le risorse disponibili per la massa.
Il pregiudizio è stato quindi individuato nella diminuzione patrimoniale provocata dai pagamenti, non nella mera violazione formale dell’ordine dei creditori. La responsabilità del liquidatore è stata collegata alla mancanza di utilità liquidatoria e all’effettiva sottrazione di risorse al patrimonio sociale.
La condanna del liquidatore
Il Tribunale ha condannato il liquidatore al risarcimento del danno, quantificato in misura pari ai pagamenti contestati, con successiva rivalutazione secondo gli indici ISTAT FOI, oltre agli interessi legali.
La decisione non afferma che ogni pagamento di creditori chirografari durante la liquidazione determini responsabilità. Il punto centrale è diverso: il pagamento può essere giustificato se inserito in una prosecuzione dell’attività realmente funzionale a una migliore liquidazione; diventa invece fonte di responsabilità quando tale finalità manca e l’operazione impoverisce il patrimonio sociale.
Riferimento della pronuncia
Tribunale di Milano, Quindicesima Sezione, Tribunale delle Imprese, sentenza 19 marzo 2025, n. 2294.
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