Con la deliberazione 6 ottobre 2026, n. 356/2026/R/IDR, ARERA interviene sul primo aggiornamento biennale delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2026 e 2027, previsto nel quarto periodo regolatorio. Il provvedimento non si limita a registrare i ritardi accumulati nella trasmissione degli atti, ma apre un percorso sostitutivo destinato a incidere direttamente sulle gestioni prive della documentazione necessaria.
Il punto centrale è la determinazione d’ufficio della tariffa quando mancano atti, dati o informazioni indispensabili. In caso di perdurante inadempimento, il moltiplicatore tariffario può essere fissato a 0,9 sino alla rimozione della situazione irregolare. Parallelamente, ARERA dispone ulteriori verifiche sulle gestioni potenzialmente escluse dall’aggiornamento tariffario e disciplina la reazione all’inerzia degli Enti di governo dell’ambito dopo l’istanza del gestore.
Il quadro regolatorio dell’aggiornamento tariffario
L’aggiornamento oggetto della deliberazione riguarda il primo aggiornamento biennale del quarto periodo regolatorio, riferito agli anni 2026 e 2027. Il termine originario per la trasmissione degli atti era fissato al 30 aprile 2026 ed è stato poi differito al 31 luglio 2026.
Entro tale scadenza, gli Enti di governo dell’ambito e gli altri soggetti competenti avrebbero dovuto trasmettere ad ARERA la documentazione necessaria alla rideterminazione tariffaria. Tra gli elementi rilevanti rientrano l’aggiornamento del programma degli interventi e del piano economico finanziario, insieme ai dati richiesti dalla disciplina regolatoria.
Alla data del 31 luglio 2026, tuttavia, il quadro risultava incompleto. In alcuni casi gli enti hanno rappresentato che il procedimento locale era in fase avanzata. In altri, invece, i gestori hanno attivato direttamente l’istanza di aggiornamento prevista dalla regolazione per superare l’inerzia del soggetto competente.
Quando ARERA può procedere d’ufficio
La deliberazione n. 356/2026/R/IDR richiama le ipotesi in cui l’Autorità può avviare la determinazione d’ufficio. La misura riguarda le gestioni per le quali non siano disponibili gli elementi necessari alla definizione della tariffa secondo il metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio, indicato come MTI 4.
Le situazioni rilevanti comprendono la mancata trasmissione dei dati richiesti, l’assenza delle fonti contabili obbligatorie, la presentazione di modulistica incompleta o non sottoscritta, nonché l’indicazione di costi o investimenti superiori a quelli risultanti dalla contabilità. Il presupposto comune è l’impossibilità di svolgere una verifica tariffaria completa e attendibile.
Il moltiplicatore tariffario pari a 0,9
In presenza delle carenze indicate e in caso di mancata regolarizzazione, ARERA può applicare un moltiplicatore tariffario pari a 0,9. La misura opera sino al venir meno dell’irregolarità e assume una funzione di stimolo all’adempimento, poiché collega la mancata collaborazione documentale a un effetto economico immediato.
La deliberazione del 6 ottobre 2026 non determina ancora le singole tariffe interessate. Essa avvia il procedimento e demanda alla Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali l’attività di diffida nei confronti dei soggetti inadempienti.
La diffida e il termine di trenta giorni
I soggetti interessati devono essere invitati a trasmettere gli atti e le informazioni mancanti entro trenta giorni. Solo se l’inadempimento permane, il procedimento potrà condurre all’applicazione della determinazione d’ufficio.
ARERA precisa inoltre che occorre considerare le particolari condizioni degli enti locali sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Il richiamo è significativo perché l’applicazione del moltiplicatore 0,9 può incidere su gestioni già caratterizzate da tensioni economiche, pur restando ferma l’esigenza di garantire la copertura dei costi del servizio di acquedotto.
L’istanza del gestore davanti all’inerzia dell’Ente d’ambito
La deliberazione disciplina anche l’ipotesi in cui il gestore abbia presentato l’istanza di aggiornamento tariffario e l’Ente di governo dell’ambito, o il diverso soggetto competente, non abbia adottato le determinazioni di propria competenza.
In tale scenario ARERA prevede una procedura di diffida. Se il termine assegnato decorre inutilmente, l’istanza del gestore si considera accolta dall’ente competente e viene trasmessa all’Autorità per la valutazione e l’approvazione definitiva entro i successivi novanta giorni.
Il meccanismo è costruito per evitare che l’inerzia amministrativa paralizzi il procedimento tariffario. L’iniziativa del gestore, se correttamente attivata, diventa quindi uno strumento di continuità regolatoria e consente di portare la proposta all’esame finale di ARERA anche in assenza di una tempestiva determinazione locale.
Premialità e accesso alle risorse pubbliche
Le conseguenze della mancata trasmissione degli atti non riguardano soltanto il livello tariffario. Per le gestioni prive degli atti richiesti entro il 31 ottobre 2026 è prevista anche l’esclusione dalle premialità collegate alla qualità tecnica, alla qualità contrattuale e alla sostenibilità energetica e ambientale.
Le carenze documentali possono inoltre incidere sull’accesso alle risorse destinate agli interventi infrastrutturali e ad altri fondi pubblici. La regolarità degli adempimenti tariffari assume così rilievo anche nella programmazione degli investimenti e nella capacità della gestione di beneficiare dei meccanismi incentivanti.
Il rilievo della compliance tariffaria
La deliberazione n. 356/2026/R/IDR conferma che la tariffa del servizio idrico integrato non è un mero risultato contabile. Essa presuppone una sequenza di attività amministrative e regolatorie: raccolta dei dati, validazione delle informazioni, aggiornamento degli strumenti programmatori, controllo della coerenza economica e trasmissione degli atti all’Autorità.
Quando questa sequenza si interrompe, l’effetto non resta confinato al piano procedurale. Il ritardo può incidere sui ricavi riconosciuti al gestore, sull’accesso alle premialità e sulla partecipazione a canali di finanziamento pubblico. Per gli enti competenti, il rispetto dei termini diventa quindi un presidio di responsabilità amministrativa e gestionale.
Nel nuovo ciclo regolatorio, l’aggiornamento tariffario richiede una gestione documentale tempestiva e verificabile. La mancata predisposizione degli atti apre la strada alla diffida, alla determinazione d’ufficio e agli effetti economici previsti dalla regolazione ARERA.
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