Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli offre l’occasione per tornare ad analizzare il quadro delle azioni riconosciute al terzo trasportato nel sistema della responsabilità civile da circolazione stradale, alla luce del Codice Civile e del Codice delle Assicurazioni Private, nonché dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022.
Tribunale di Napoli, sentenza del 04 febbraio 2026 R.G. n. 7043/2021
Il caso concreto esaminato dal Tribunale
La dinamica del sinistro
Il giudizio trae origine dalle lesioni riportate da un terzo trasportato a bordo di un’autovettura. L’attore, in qualità di passeggero, si trovava sul veicolo quando il conducente perdeva il controllo dell’auto, che andava a impattare contro un pilone in cemento armato. La collisione non vedeva il coinvolgimento di altri veicoli e la responsabilità veniva ricondotta, in via esclusiva, alla condotta del conducente del mezzo sul quale il terzo viaggiava.
Le domande risarcitorie proposte
Il danneggiato agiva giudizialmente contro il conducente del veicolo e contro la compagnia di assicurazione, chiedendo il ristoro integrale dei danni alla persona. L’iniziativa giudiziaria si fondava sulla duplice prospettiva della responsabilità civile del conducente e della correlata obbligazione risarcitoria dell’assicuratore per la responsabilità civile auto.
Nel corso del giudizio, il Tribunale è stato chiamato a valutare, da un lato, la correttezza dello strumento processuale prescelto e, dall’altro, l’assolvimento dell’onere probatorio in ordine all’imputabilità del sinistro.
Il quadro normativo di riferimento
Responsabilità del conducente e del proprietario del veicolo
La prima forma di tutela del terzo trasportato resta ancorata alle norme generali in materia di responsabilità extracontrattuale. In particolare, il danneggiato può agire nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo ai sensi degli articoli 2043 e 2054 del Codice Civile.
L’articolo 2043 Codice Civile sancisce il principio generale secondo cui qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso al risarcimento. L’articolo 2054 Codice Civile disciplina la responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, prevedendo una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale è tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Azione diretta ex articolo 144 Codice delle Assicurazioni Private
Accanto all’azione fondata sul Codice Civile, il terzo trasportato può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore prevista dall’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni Private. Tale disposizione consente al danneggiato di convenire in giudizio non solo il responsabile civile ma anche, o soprattutto, la compagnia di assicurazione del veicolo responsabile, inserendosi nel quadro ordinario della responsabilità da circolazione.
In questo schema l’azione conserva natura tradizionale. Il danneggiato resta gravato dall’onere di dimostrare la dinamica del sinistro, la colpa del conducente, il nesso causale e il danno subito, mentre l’assicuratore risponde nei limiti del massimale e nei termini previsti dal contratto e dalla legge.
Azione speciale del terzo trasportato ex articolo 141 Codice delle Assicurazioni Private
Una diversa e più incisiva tutela per il terzo trasportato è stata introdotta con l’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private. Tale norma configura un’azione diretta particolare che consente al passeggero di rivolgersi direttamente e unicamente alla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale era trasportato, prescindendo dall’accertamento della responsabilità dei singoli conducenti coinvolti nel sinistro.
La disposizione, nel suo tenore letterale, fa riferimento ai “veicoli” e ai “conducenti” al plurale. È proprio questa scelta linguistica ad aver originato un dibattito interpretativo sulla necessità o meno del coinvolgimento di più veicoli ai fini dell’operatività della tutela rafforzata.
L’interpretazione dell’articolo 141 Codice delle Assicurazioni Private
L’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022, hanno optato per una lettura restrittiva dell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private. Secondo tale interpretazione, la norma si applica esclusivamente ai sinistri che vedono il coinvolgimento di almeno due veicoli.
In tale prospettiva, la funzione della disposizione è quella di agevolare il terzo trasportato nelle ipotesi in cui la ricostruzione della responsabilità risulti complessa per la pluralità dei soggetti coinvolti. La legge, in questa logica, solleva il passeggero dall’onere di individuare il responsabile principale e di ripartire la colpa tra i vari conducenti. Il terzo trasportato può così agire direttamente contro l’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, ottenendo il risarcimento senza dover previamente dimostrare la colpa specifica di uno o più conducenti.
La ricaduta di tale interpretazione sul caso esaminato
Il Tribunale di Napoli si uniforma all’indirizzo delle Sezioni Unite, valorizzando il dato testuale dell’articolo 141 e la ratio di semplificazione probatoria che lo ispira. Di conseguenza, nei sinistri che coinvolgono un solo veicolo, questa particolare azione diretta non trova applicazione.
In tali circostanze il terzo trasportato non può beneficiare del regime probatorio attenuato previsto dall’articolo 141 ma deve necessariamente collocare la propria domanda all’interno del meccanismo ordinario di cui all’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni Private, in combinato disposto con gli articoli 2043 e 2054 del Codice Civile.
L’onere della prova e la centralità della dinamica del sinistro
Distribuzione degli oneri probatori nelle diverse azioni
La scelta tra le azioni esperibili non ha natura meramente formale, poiché incide in modo determinante sull’onere della prova. Nel quadro ordinario delineato dall’articolo 144 Codice delle Assicurazioni Private e dagli articoli 2043 e 2054 Codice Civile, il terzo trasportato deve dimostrare
- la verificazione del sinistro
- la riconducibilità causale dell’evento alla condotta del conducente del veicolo
- l’esistenza e l’entità del danno
- il nesso causale tra sinistro e danno lamentato
Al conducente spetta la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. L’assicuratore del responsabile civile, evocato ai sensi dell’articolo 144, risponde nei limiti delle condizioni di polizza e delle previsioni normative, ma resta ancorato alla dimostrazione della responsabilità del proprio assicurato.
Nel diverso scenario dell’articolo 141 Codice delle Assicurazioni Private, qualora ne ricorrano i presupposti, il terzo trasportato è invece esonerato dalla prova della colpa dei conducenti e dalla ricostruzione dell’apporto causale di ciascun veicolo coinvolto. Tale semplificazione è però, come visto, circoscritta ai casi di sinistro con una pluralità di veicoli.
La decisione nel caso di sinistro con un solo veicolo
Nel caso deciso dal Tribunale di Napoli il sinistro aveva interessato unicamente il veicolo sul quale il terzo era trasportato. Il giudice ha quindi escluso l’applicabilità dell’articolo 141 Codice delle Assicurazioni Private, ritenendo operativo il solo sistema ordinario di responsabilità.
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l’imputabilità del sinistro al conducente, rilevando una carenza di prova in ordine alla concreta dinamica del fatto e alla colpa del medesimo. Tale deficit probatorio ha condotto al rigetto della domanda risarcitoria.
Il criterio distintivo tra articolo 141 e articolo 144 Codice delle Assicurazioni Private
La struttura oggettiva del sinistro come elemento dirimente
Dalla motivazione della sentenza emerge con chiarezza il criterio che orienta la scelta tra le azioni previste a tutela del terzo trasportato. Non è sufficiente la mera qualità di passeggero per accedere al regime speciale dell’articolo 141 Codice delle Assicurazioni Private. Occorre piuttosto verificare la struttura oggettiva del sinistro
- nei sinistri con più veicoli è applicabile l’azione speciale ex articolo 141, con tutela rafforzata e onere probatorio ridotto quanto alla individuazione del responsabile
- nei sinistri con un solo veicolo si ricorre allo schema ordinario dell’articolo 144, con necessità di accertare la dinamica del fatto e la colpa del conducente ai sensi degli articoli 2043 e 2054 Codice Civile
La sentenza del Tribunale di Napoli si colloca dunque nel solco di un orientamento ormai consolidato, nel quale la qualificazione dell’azione è rigidamente ancorata alla concreta configurazione del sinistro e alle sue implicazioni in tema di riparto dell’onere della prova.
Ne risulta un quadro sistematico nel quale il terzo trasportato, pur godendo di un ventaglio di strumenti azionabili, è chiamato a valutare con particolare attenzione la dinamica del sinistro per selezionare il percorso processuale più coerente con i presupposti di fatto e con il regime probatorio che ne deriva.
Il presente contributo rielabora, in chiave ricostruttiva, il contenuto pubblicato in origine da Iusletter, disponibile all’indirizzo: La tutela del terzo trasportato nei sinistri stradali, portale accessibile da Iusletter.