Accertamento del credito nel fallimento del fideiussore e domande di partecipazione al riparto alla luce del Codice della crisi
Accertamento del credito nel fallimento del fideiussore e domande di partecipazione al riparto alla luce del Codice della crisi

Accertamento del credito nel fallimento del fideiussore e domande di partecipazione al riparto alla luce del Codice della crisi

La vicenda processuale e la decisione della Corte di cassazione

L’ammissione parziale al passivo e la posizione del Tribunale

Un istituto di credito aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società che aveva prestato fideiussione a garanzia di un finanziamento fondiario concesso alla propria controllante. Il giudice delegato aveva riconosciuto il credito solo in parte, ritenendo che, in assenza di un previo accertamento del credito verso il debitore principale, la banca non potesse essere ammessa integralmente al passivo del fallimento del garante, ma dovesse far valere le proprie ragioni in occasione del riparto dell’attivo.

In sede di opposizione allo stato passivo, il Tribunale di Latina aveva confermato questa impostazione. Secondo il Tribunale, l’inesistenza di un accertamento definitivo del credito nei confronti del debitore principale costituiva un ostacolo alla piena ammissione della banca al passivo del fallimento del fideiussore.

L’intervento della Cassazione e il principio affermato

La Corte di Cassazione, Sezione Prima civile, con sentenza 16 settembre 2025 numero 25268, ha riformato le decisioni di merito. La Suprema Corte ha riconosciuto che il credito derivante dalla fideiussione prestata dalla società poi dichiarata fallita deve essere sottoposto al normale procedimento di accertamento del passivo e che non occorre, a tal fine, un autonomo e definitivo accertamento del credito nei confronti del debitore principale.

La Corte ha quindi affermato che il credito della banca, fondato su una fideiussione rilasciata dal soggetto fallito, ha natura concorsuale e deve essere fatto valere mediante tempestiva domanda di ammissione al passivo, non già tramite un mero intervento al momento del riparto. Tale forma di partecipazione, infatti, è riconosciuta al diverso soggetto che sia titolare di una sola garanzia reale su beni del fallito per debito altrui, ma non al creditore garantito da obbligazione fideiussoria assunta dal fallito stesso.

La natura dell’obbligazione fideiussoria nel quadro concorsuale

La coobbligazione solidale del fideiussore

La pronuncia si inserisce nella giurisprudenza che contrappone le situazioni di responsabilità senza debito alle obbligazioni di garanzia personale. Nel caso di fideiussione, il garante assume un’obbligazione personale che, pur mantenendo carattere accessorio rispetto al debito principale, attribuisce al creditore una posizione di coobbligato solidale in forza dell’articolo 1944 del codice civile.

Ne discende che il creditore non è portatore di un semplice diritto di prelazione su un bene del fallito, bensì di un vero e proprio credito nei confronti del patrimonio del fideiussore sottoposto a procedura concorsuale. Tale credito deve pertanto essere oggetto di verifica nell’ambito dell’accertamento del passivo, seguendo la disciplina ordinaria propria delle procedure concorsuali.

Implicazioni operative per il creditore garantito

L’istituto di credito che vanta un credito derivante da fideiussione rilasciata dal soggetto poi fallito è legittimato a proporre domanda di ammissione allo stato passivo per l’intero importo vantato. L’insussistenza di un accertamento definitivo nei confronti del debitore principale non preclude la procedibilità della domanda, né ne limita l’oggetto, poiché la garanzia personale attribuisce un credito direttamente esercitabile verso il fideiussore fallito.

Il creditore garantito, quindi, partecipa al concorso come qualsiasi altro creditore concorsuale, in base alla natura del proprio credito e alle eventuali cause di prelazione di cui sia munito, senza essere confinato alla sola fase distributiva dell’attivo.

La posizione del terzo datore di garanzia reale e la precedente impostazione fallimentare

Responsabilità reale per debito altrui e limiti di partecipazione

La situazione muta quando il soggetto coinvolto non è fideiussore, ma terzo datore di garanzia reale. In tale schema il terzo concede un bene in ipoteca o in pegno a garanzia di un debito di un altro soggetto, senza assumere un’obbligazione personale di pagamento. Di conseguenza, rispetto al fallimento del terzo datore, il creditore non vanta un credito in senso proprio, poiché non è titolare di un diritto di credito nei confronti del fallito, ma solo di un diritto reale di garanzia sul bene che fa parte della massa attiva.

In questa prospettiva, il diritto del creditore si concretizza nel diritto di prelazione sul ricavato della liquidazione del bene oggetto di garanzia. Ciò giustifica, nel sistema della legge fallimentare, la partecipazione del creditore limitatamente alla fase di distribuzione delle somme ottenute dalla vendita del bene gravato, con intervento legittimo al momento del riparto dell’attivo conseguente alla liquidazione del bene ipotecato o pignoratizio.

L’evoluzione giurisprudenziale precedente al Codice della crisi

Su queste basi si era consolidata un’elaborazione giurisprudenziale che, con riferimento al fallimento regolato dalla legge fallimentare, distingue nettamente il creditore del terzo datore di ipoteca o di pegno dal creditore del fideiussore. Il primo, non essendo titolare di un credito personale verso il fallito, ma di un mero diritto reale di garanzia, non era tenuto a proporre domanda di ammissione al passivo e poteva limitarsi a intervenire nella sola fase di riparto del ricavato del bene oggetto di garanzia reale.

Questa interpretazione aveva carattere sistematico e trovava applicazione costante nei casi in cui il bene gravato da ipoteca o pegno fosse incluso nell’attivo del soggetto dichiarato fallito, terzo rispetto al debitore principale, così da consentire il soddisfacimento del creditore ipotecario o pignoratizio solo in sede distributiva.

Il Codice della crisi e la rimodulazione delle domande nella fase di verifica

L’estensione dell’oggetto della verifica del passivo

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il quadro ricostruttivo elaborato sulla base della legge fallimentare è stato significativamente riconsiderato. Il nuovo impianto normativo ha ampliato il perimetro delle domande che devono essere proposte nella fase di verifica, includendovi non soltanto le istanze di ammissione di crediti e le domande di restituzione o rivendicazione di beni compresi nella procedura, ma anche le domande volte a conseguire la partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni ipotecati o dati in pegno a garanzia di debiti altrui.

In tal modo, il Codice della crisi ha esteso la verifica giudiziale anche alle posizioni del creditore che, pur non vantando un credito personale verso il debitore sottoposto a procedura, aspira a essere soddisfatto sul ricavato della vendita di un bene compreso nell’attivo in virtù di una garanzia reale costituita a fronte di debito altrui.

Il nuovo onere del creditore del terzo datore di garanzia reale

Ne consegue che il creditore del terzo datore di ipoteca o di pegno non può più limitarsi a intervenire in sede di riparto, confidando nella sola esistenza della garanzia reale. È ora tenuto a far valere il proprio diritto di prelazione già nella fase di verifica del passivo, rispettando i relativi termini decadenziali e le forme previste dal Codice della crisi.

La tutela del creditore si realizza mediante la presentazione di una specifica domanda di partecipazione al riparto delle somme ricavate dall’alienazione del bene gravato, domanda che viene esaminata nell’ambito della verifica innanzi al giudice competente. Questa impostazione, superando l’assetto precedente delineato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di fallimento, consente una definizione anticipata e ordinata delle posizioni creditorie che si ricollegano alla presenza di garanzie reali su beni ricompresi nella procedura.

Raffronto sistematico tra garanzie personali e garanzie reali nel concorso dei creditori

Credito concorsuale del fideiussore e diritto di prelazione del terzo datore

Alla luce del quadro delineato emergono due figure distinte. Da un lato, il creditore della società che ha prestato fideiussione, il quale, in forza dell’obbligazione personale assunta dal garante e della coobbligazione solidale ex articolo 1944 del codice civile, è titolare di un credito concorsuale, da far valere mediante domanda di ammissione al passivo, prescindendo da un previo accertamento definitivo del credito verso il debitore principale. Dall’altro, il creditore del terzo datore di garanzia reale, il quale, nel sistema rivisitato dal Codice della crisi, pur non vantando un credito personale verso il fallito, deve proporre una domanda specifica nella fase di verifica per essere ammesso a concorrere, in via privilegiata, sul ricavato del bene ipotecato o pignoratizio.

In entrambi i casi, l’accesso alla procedura concorsuale, sebbene con modalità e presupposti differenti, passa ormai attraverso il filtro della verifica del passivo, come momento centrale di accertamento giudiziale dei diritti che incidono sulla massa attiva o sulle somme da questa ricavate.