La decisione del Tribunale di Roma
La decisione del Tribunale di Roma

La decisione del Tribunale di Roma

Concordato minore e verifica di meritevolezza: il peso decisivo della proposta nel giudizio di omologazione

Il Tribunale di Roma, Sez. XIV Civile, con sentenza del 19 maggio 2026, ha omologato una proposta di concordato minore liquidatorio valorizzando il contenuto sostanziale dell’operazione, il lavoro istruttorio svolto dall’Organismo di Composizione della Crisi e l’ampio consenso espresso dai creditori. La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento che attribuisce alla procedura una funzione concreta di riequilibrio tra l’interesse del debitore a una soluzione sostenibile e quello dei creditori a una soddisfazione più efficace rispetto alle alternative ordinariamente praticabili.

Il voto favorevole del ceto creditorio come indice di tenuta della procedura

Elemento centrale della vicenda è rappresentato dall’adesione alla proposta da parte di creditori titolari del 92,51% dell’esposizione debitoria complessiva, a fronte di una percentuale dissenziente pari al 7,49%. Il giudice ha ritenuto decisivo il dato numerico, soprattutto in assenza di contestazioni sollevate dai creditori nel termine loro assegnato.

In questo scenario, l’omologazione è stata disposta sulla base dell’accertamento del raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge e della mancata emersione di rilievi specifici sulla convenienza o sulla fattibilità del piano. La decisione conferma che, nel concordato minore, il consenso informato del ceto creditorio conserva un ruolo di primo piano e può orientare in modo determinante l’esito della procedura.

La relazione dell’OCC e la verifica della proposta

La sentenza attribuisce rilievo significativo alla relazione finale dell’Organismo di Composizione della Crisi, dalla quale risultavano la completezza e la veridicità della documentazione depositata, nonché la coerenza della proposta rispetto alla situazione patrimoniale del debitore. Il Tribunale ha valorizzato, in particolare, l’attestazione della sostenibilità del piano e della sua convenienza rispetto alla prospettiva liquidatoria alternativa.

Il passaggio è rilevante perché mostra come il giudizio di omologazione non si esaurisca in un controllo meramente formale, ma richieda una valutazione effettiva della capacità della proposta di perseguire un risultato utile per il ceto creditorio. In tale prospettiva, la relazione dell’OCC assume una funzione di filtro tecnico essenziale per la corretta ammissione e per la successiva approvazione della procedura.

La finanza esterna come fattore di rafforzamento della soluzione concordataria

Tra gli elementi considerati dal Tribunale figura anche la presenza di finanza esterna, letta come fattore idoneo a incrementare la soddisfazione dei creditori e, al tempo stesso, a rendere più credibile l’intera operazione. Il dato si inserisce perfettamente nell’impostazione del Codice della crisi, che privilegia soluzioni capaci di valorizzare risorse ulteriori rispetto al solo attivo disponibile del debitore.

La finanza esterna non viene dunque trattata come un apporto accessorio, ma come una componente che incide sulla fattibilità del piano e sulla sua capacità di offrire un risultato comparativamente più vantaggioso. È un passaggio che conferma l’attenzione dell’ordinamento verso strumenti compositivi che consentano di superare l’assetto puramente liquidatorio in favore di un soddisfacimento più efficiente delle pretese creditorie.

Il ruolo dell’OCC nella fase esecutiva

La decisione richiama altresì la funzione del gestore nella fase successiva all’omologazione. All’Organismo di Composizione della Crisi spetta infatti la vigilanza sull’esatto adempimento del concordato, oltre alla segnalazione delle eventuali criticità emerse nel corso dell’esecuzione. Il suo compito non si arresta quindi all’istruttoria iniziale, ma prosegue lungo tutta la vita della procedura, con un presidio costante sull’attuazione degli impegni assunti.

Proprio questa continuità di intervento conferma la centralità dell’OCC nel sistema del concordato minore. La procedura viene così letta in chiave sostanziale, come percorso che richiede controllo tecnico, trasparenza documentale e effettiva utilità per i creditori, non una mera verifica di conformità esteriore. In tale equilibrio si colloca la sentenza romana, che rafforza il ruolo dell’Organismo sia nella fase di accesso sia in quella di esecuzione della soluzione concordataria.

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