Responsabilità erariale dei sanitari: il confronto tra legge Foti e legge Gelli Bianco nelle prime decisioni contabili
L ingresso della legge Foti nel sistema della responsabilità amministrativa ha prodotto un effetto immediato anche in ambito sanitario: stabilire quale limite debba governare la condanna del medico pubblico davanti alla Corte dei conti. Da un lato, il nuovo assetto generale, con il tetto del 30% del danno accertato e, in ogni caso, del doppio della retribuzione lorda annua. Dall altro, la disciplina speciale della legge Gelli Bianco, che per i sanitari prevede un limite più elevato, pari al triplo della retribuzione lorda annua.
Due pronunce della Corte dei conti Lombardia, emesse a breve distanza, hanno offerto risposte non coincidenti. La conseguenza è rilevante, perché il tema incide sulla concreta esposizione patrimoniale dei professionisti sanitari e sulla successiva azione di rivalsa delle aziende ospedaliere.
Il quadro normativo tra regola generale e disciplina speciale
La legge Foti e la riduzione del rischio personale
La legge Foti interviene sulla responsabilità amministrativa con una logica di contenimento dell onere economico gravante sul dipendente pubblico. La condanna non può superare il 30% del danno accertato e, comunque, non può eccedere il doppio della retribuzione lorda annua. L obiettivo dichiarato è quello di attenuare la paura della firma e di limitare l effetto dissuasivo delle azioni di responsabilità nei confronti di chi opera nella pubblica amministrazione.
La legge Gelli Bianco e il regime dei sanitari
Nel settore sanitario opera però un sistema già strutturato dalla legge Gelli Bianco, entrata in vigore nel 2017 per contrastare la medicina difensiva e rafforzare le garanzie del professionista. La disciplina speciale regola profili procedimentali, criteri di valutazione della condotta, ruolo delle linee guida e delle buone pratiche, nonché i limiti della rivalsa. Tra le sue previsioni figura anche un tetto specifico alla condanna contabile, fissato nel triplo della retribuzione lorda annua.
Il punto critico nasce dalla comparazione tra i due modelli: il limite generale della legge Foti può risultare più favorevole rispetto a quello riservato ai sanitari. Il sistema speciale, pensato per proteggere il medico, rischia così di apparire meno conveniente della disciplina ordinaria applicabile agli altri dipendenti pubblici.
La decisione che estende il limite più favorevole
Con la sentenza n. 64 del 13 aprile 2026, la Corte dei conti Lombardia affronta una vicenda di malpractice ostetrica conclusasi con un danno neurologico permanente in danno di una neonata. Il procedimento riguarda un medico di guardia, ritenuto responsabile per non avere tempestivamente valutato tracciati cardiotocografici patologici e per avere ritardato l esecuzione del parto cesareo.
Il Collegio accerta la colpa grave, ma nel determinare la somma dovuta applica anche al sanitario il nuovo tetto introdotto dalla legge Foti. La motivazione muove da un criterio di coerenza sistematica: non sarebbe ragionevole mantenere per il personale medico un limite più alto rispetto a quello ora previsto per la generalità dei dipendenti pubblici.
Secondo questa lettura, la legge Gelli Bianco conserva il proprio ruolo di disciplina speciale, ma il relativo limite quantitativo va riletto alla luce della nuova normativa generale. In caso contrario, la tutela costruita per i sanitari finirebbe per produrre un effetto distonico rispetto alla finalità protettiva della riforma.
Nel caso concreto, il giudice contabile procede a una ulteriore riduzione della quota imputata al medico, considerando anche le criticità organizzative della struttura, tra cui l assenza di una sala operatoria attiva nel blocco parto durante il turno notturno e la non immediata disponibilità dell anestesista. La condanna finale viene così contenuta in 15.000 euro.
La soluzione opposta e la permanenza del sistema speciale
Pochi giorni dopo, con la sentenza n. 70 del 21 aprile 2026, la medesima Sezione della Corte dei conti Lombardia, in differente composizione, adotta un approccio diverso in una controversia relativa a un errore nella somministrazione di paracetamolo a un minore.
In questa decisione, il Collegio afferma che la legge Gelli Bianco continua a prevalere anche dopo l entrata in vigore della legge Foti. La disciplina sanitaria viene descritta come un sistema organico e non come un insieme di regole isolate. Essa comprende comunicazioni preventive al sanitario, garanzie nella gestione della richiesta risarcitoria, criteri speciali per la valutazione della condotta, considerazione delle difficoltà organizzative e un autonomo limite quantitativo alla rivalsa.
Prendere solo il tetto più favorevole della legge Foti, lasciando intatto il resto del quadro speciale, significherebbe applicare la Gelli Bianco in modo frammentario. Per la Corte, questo risultato non è consentito, perché altererebbe la coerenza interna della disciplina espressamente costruita per il settore sanitario.
La sentenza esclude anche che possa operare automaticamente il principio della lex mitior, proprio del diritto sanzionatorio. La responsabilità amministrativa, pur presentando profili afflittivi, mantiene una natura essenzialmente risarcitoria, poiché deriva da un danno erariale e mira a reintegrare l esborso sopportato dalla pubblica amministrazione.
Da qui la soluzione finale: fino a un intervento espresso del legislatore, ai sanitari resta applicabile il limite previsto dalla legge Gelli Bianco. Nel caso esaminato, pur accertata la colpa grave per l errore nella prescrizione del farmaco, la Corte riduce la condanna al 50% del danno, valorizzando anche la pronta reazione della dottoressa e le carenze organizzative della struttura ospedaliera.
Le ricadute operative per medici, strutture e difesa erariale
Il contrasto giurisprudenziale non ha solo rilievo teorico. Esso incide in modo diretto sulla posizione processuale dei sanitari, sull attività delle procure contabili e sulle scelte delle aziende sanitarie in tema di gestione del rischio e di possibile definizione delle pretese risarcitorie.
A seconda dell orientamento seguito, il medico pubblico può essere assoggettato al tetto del doppio della retribuzione lorda annua oppure restare soggetto al limite del triplo previsto dalla legge Gelli Bianco. Si tratta di una differenza concreta, destinata a incidere sulla prevedibilità dell esito delle azioni contabili e sulla valutazione economica delle rivalse.
La nuova idea di colpa grave e i suoi limiti applicativi
Accanto al problema del tetto quantitativo, resta aperta la questione della colpa grave come ridefinita dalla legge Foti. La nuova formula appare costruita soprattutto per l attività amministrativa e provvedimentale, mentre la condotta clinica continua a misurarsi su parametri diversi, quali linee guida, buone pratiche, perizia, prudenza e diligenza professionale.
Su questo terreno la giurisprudenza mostra prudenza. Un interpretazione troppo ampia potrebbe ridurre in modo eccessivo la responsabilità per malpractice. Una lettura eccessivamente restrittiva, invece, rischierebbe di neutralizzare l effetto della riforma proprio nel settore in cui essa è destinata a produrre maggiori conseguenze.
La sanità pubblica entra così in una fase di equilibrio ancora instabile, nella quale convivono esigenze diverse e non sempre facilmente conciliabili: evitare condanne sproporzionate, preservare la funzione deterrente della responsabilità per gli errori più gravi e mantenere la tenuta sistematica della disciplina speciale introdotta dalla legge Gelli Bianco. In attesa di un chiarimento nomofilattico, il confine della responsabilità medica resta affidato a una lettura ancora in movimento, e proprio qui si misura la tenuta delle nuove regole.
Responsabilità sanitaria: la legge Foti apre un contrasto nella giurisprudenza della Corte dei conti proviene da Iusletter.