Il D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella G.U. 8 ottobre 2026, n. 234, introduce una disciplina destinata a incidere sul rapporto tra prestazione professionale, uso dell’intelligenza artificiale e determinazione del compenso. La novità si inserisce nel percorso di adeguamento nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale e interessa anche la professione forense.
Il decreto non stabilisce che l’avvocato che utilizza strumenti di IA debba percepire un compenso inferiore. La scelta normativa è diversa: l’eventuale incidenza economica dell’IA deve essere valutata attraverso parametri specifici, ancora da integrare, e con attenzione alla classificazione di rischio del sistema impiegato.
Equo compenso e intelligenza artificiale: il ruolo dell’art. 49
Il punto centrale della disciplina è l’art. 49 del D.lgs. n. 179/2026. La disposizione richiama la legge 21 aprile 2023, n. 49, in materia di equo compenso, e prevede che l’impiego di sistemi di IA da parte del professionista «può comportare una modulazione dell’equo compenso».
La norma non introduce un automatismo. L’uso dell’intelligenza artificiale non viene considerato, di per sé, indice di minore qualità della prestazione professionale. Il criterio indicato dal legislatore riguarda invece il rischio del sistema utilizzato, secondo la classificazione prevista dal regolamento europeo.
Perché non vi è una riduzione automatica degli onorari
La formulazione dell’art. 49 è rilevante soprattutto per gli avvocati. Il decreto non contiene percentuali di riduzione, non stabilisce abbattimenti generalizzati e non collega il compenso al solo tempo eventualmente risparmiato grazie agli strumenti tecnologici.
La prestazione professionale resta valutata nel suo complesso. L’IA può incidere sul modo in cui l’attività viene svolta, ma non sostituisce automaticamente il giudizio sulla responsabilità dell’avvocato, sulla qualità dell’elaborazione giuridica, sulla verifica del risultato e sul rapporto fiduciario con il cliente.
I parametri professionali dovranno essere aggiornati
Il comma 2 dell’art. 49 prevede che, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, siano integrati i provvedimenti relativi ai parametri professionali. Solo tale aggiornamento potrà indicare in concreto come l’utilizzo dell’IA debba essere considerato nella determinazione del compenso.
Per la professione forense assume rilievo il richiamo all’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La disposizione si coordina inoltre con l’art. 9 del D.L. n. 1/2012 e con la legge n. 49/2023.
Fino all’adozione dei nuovi criteri, dal D.lgs. n. 179/2026 non può essere ricavata una misura predeterminata di aumento o diminuzione della parcella. L’intervento legislativo apre uno spazio regolatorio, ma non consente di applicare sin da subito un calcolo automatico fondato sul semplice ricorso a strumenti di intelligenza artificiale.
Formazione professionale: nuove competenze richieste agli ordini
Il decreto interviene anche sul piano formativo. L’art. 47 stabilisce che i percorsi iniziali e di aggiornamento organizzati dagli ordini professionali debbano includere competenze tecniche, giuridiche e deontologiche relative all’impiego dell’IA.
La formazione dovrà riguardare, in particolare, i limiti degli strumenti utilizzati, le responsabilità professionali connesse al loro impiego e gli obblighi informativi verso il cliente. Non si tratta quindi di una formazione meramente tecnica, ma di un aggiornamento che coinvolge il modo in cui il professionista organizza, controlla e comunica l’attività svolta con il supporto dell’intelligenza artificiale.
Termini per l’adeguamento dei regolamenti ordinistici
Gli organismi ordinistici competenti dovranno adeguare i propri regolamenti entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto. La disposizione impone quindi agli ordini professionali di incorporare stabilmente la materia dell’IA nei percorsi formativi, con attenzione non solo all’efficienza degli strumenti, ma anche alla correttezza deontologica del loro utilizzo.
Effetti pratici per l’avvocato
Per l’avvocato, il nuovo assetto normativo suggerisce un approccio prudente e documentato. L’impiego di sistemi di IA dovrà essere governato con consapevolezza, verificando la funzione dello strumento, il suo grado di rischio, i limiti del risultato prodotto e l’incidenza sull’attività professionale effettivamente prestata.
In questa prospettiva, la tutela dell’equo compenso non viene superata dall’innovazione tecnologica. Al contrario, il decreto collega la remunerazione professionale a criteri che dovranno tenere conto della complessità dell’attività svolta e del controllo umano sullo strumento utilizzato.
Il D.lgs. n. 179/2026, pubblicato l’8 ottobre 2026, entrerà in vigore il 23 ottobre 2026. Da tale data decorreranno i termini per l’adeguamento dei regolamenti formativi e, secondo quanto previsto dall’art. 49, per l’integrazione dei parametri professionali.
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