
L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale generativa nella stesura degli atti giudiziari non attenua l’obbligo del difensore di controllare l’esattezza e l’esistenza delle fonti indicate. La produzione in giudizio di precedenti inesistenti verosimilmente frutto di strumenti di AI non verificati integra una condotta gravemente colposa, idonea a fondare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., poiché determina un inutile aggravio dell’attività del giudice e impone alle controparti un supplemento di verifica su citazioni non autentiche.
Tribunale di Siracusa Sezione II sentenza 20 febbraio 2026 numero 338
La vicenda processuale e la “giurisprudenza fantasma”
Il giudizio deciso dal Tribunale di Siracusa consente di osservare in concreto gli effetti processuali di un uso non controllato dell’intelligenza artificiale nella redazione degli atti difensivi. Nel processo civile in esame la parte attrice aveva sostenuto le proprie tesi richiamando quattro decisioni della Corte di Cassazione presentate come precedenti dirimenti in tema di rapporto tra l’art. 38 c.c. e l’art. 1957 c.c. In particolare venivano riportati tra virgolette brani asseritamente tratti da tali arresti di legittimità a supporto della tesi della non applicabilità dell’art. 1957 c.c. alla responsabilità degli amministratori ex art. 38 c.c.
L’analisi compiuta dal giudice ha però rivelato una radicale inattendibilità del materiale giurisprudenziale citato. In alcuni casi le sentenze menzionate affrontavano questioni del tutto estranee al tema trattato dall’atto di parte. In altri casi ancora i passaggi riportati non risultavano rinvenibili nel testo dei provvedimenti indicati né potevano essere collegati ad altre pronunce riconducibili ai medesimi numeri di repertorio.
Da tale verifica il Tribunale ha desunto che le citazioni si risolvevano in massime create ex novo prive di qualsiasi riscontro nelle fonti ufficiali. Ciò ha inciso non soltanto sul valore persuasivo delle difese ma anche sulla valutazione della correttezza processuale della parte che le aveva introdotte.
L’analisi del giudice sull’origine delle citazioni inesistenti
Esclusione di errore di banca dati o di mera svista
Per qualificare la condotta processuale il Tribunale ricostruisce passo dopo passo le possibili cause dell’anomalia. In primo luogo viene scartata l’ipotesi di un malfunzionamento delle banche dati giuridiche tradizionalmente utilizzate dagli operatori del diritto. Tali strumenti infatti si limitano a indicizzare atti e decisioni effettivamente emanati dagli organi giurisdizionali senza generarne di nuovi. Ne consegue che un database non può produrre brani decisionali mai esistiti.
Viene inoltre esclusa la spiegazione fondata su un banale errore di trascrizione o su una citazione imprecisa. I brani riportati negli atti di parte erano infatti totalmente privi di corrispondenza nei provvedimenti richiamati tanto sotto il profilo letterale quanto sotto quello contenutistico. La distanza tra il testo prodotto e le fonti reali era tale da rendere implausibile la tesi della semplice svista.
Dal sospetto di invenzione consapevole all’uso di AI generativa
Il giudice prende in considerazione anche l’ipotesi estrema di una consapevole fabbricazione dei precedenti da parte del difensore. Tale scenario viene tuttavia definito poco credibile alla luce del rischio elevatissimo di conseguenze deontologiche e disciplinari per il professionista. La scelta di inventare deliberatamente pronunce della Corte di Cassazione apparirebbe in contrasto con la normale razionalità dell’agire professionale.
La ricostruzione ritenuta più coerente con i dati emersi è pertanto quella che riconduce le citazioni inesistenti all’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa, impiegati per la redazione dell’atto senza successiva verifica sulle fonti primarie. Il fenomeno evidenziato dal Tribunale coinciderebbe con le cosiddette “allucinazioni” dei modelli linguistici, ossia la produzione di contenuti verosimili nella forma e nel linguaggio giuridico ma privi di un effettivo ancoraggio a testi normativi o giurisprudenziali reali.
Standard di diligenza professionale e uso dell’intelligenza artificiale
La natura degli strumenti di AI generativa
L’aspetto più rilevante della decisione riguarda la definizione degli obblighi di diligenza dell’avvocato quando si avvale di tecnologie di AI. Il Tribunale chiarisce che i modelli generativi non possono essere assimilati alle banche dati giurisprudenziali e normative. Essi operano infatti producendo sequenze linguistiche statisticamente plausibili, senza alcuna garanzia intrinseca di corrispondenza ai testi ufficiali e senza un controllo interno di veridicità.
Da ciò discende che il difensore che decida di servirsi di tali strumenti non può considerarli fonte affidabile al pari di repertori giuridici certificati. Si tratta piuttosto di ausili redazionali che richiedono sempre un vaglio critico da parte del professionista.
Conoscenza diffusa del rischio e colpa grave
Il Tribunale di Siracusa sottolinea come la consapevolezza dei limiti dell’intelligenza artificiale generativa e del rischio di “allucinazioni” costituisca ormai patrimonio comune degli operatori del diritto. In questo contesto l’uso passivo dell’AI ossia lo scarico acritico nel testo dell’atto dei passaggi prodotti dal sistema senza verifica puntuale delle fonti citate contrasta con il normale standard di diligenza richiesto al professionista forense.
Il giudice precisa che non è l’impiego in sé dell’intelligenza artificiale a essere censurato. Ciò che viene in rilievo è l’omesso controllo delle citazioni rispetto alle fonti normative e giurisprudenziali primarie. Tale omissione viene qualificata come grave negligenza poiché attiene a un dovere elementare del difensore: verificare l’esistenza e la correttezza dei precedenti addotti a sostegno delle proprie tesi.
Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e aggravio del processo
Dalla falsa citazione all’incidenza sull’attività giudiziale
Muovendo dalle considerazioni sopra richiamate il Tribunale qualifica la condotta processuale della parte attrice come gravemente colposa ai sensi dell’art. 96 c.p.c. La richiamata disposizione consente infatti di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore rispetto alle spese di lite in presenza di dolo o colpa grave nell’introdurre o resistere alla lite.
Secondo il giudice la predisposizione di un atto fondato su precedenti inesistenti non rappresenta un mero vizio formale. Essa comporta un concreto aggravio per il funzionamento del processo poiché obbliga il giudice e le controparti a un’attività supplementare di verifica e di confutazione di argomentazioni prive di base reale. Si determina così una dispersione di risorse processuali e un allungamento dei tempi del giudizio, con evidente pregiudizio per il principio di ragionevole durata.
La condanna e la funzione di prevenzione
Alla luce di tale quadro il Tribunale applica l’art. 96 c.p.c. condannando la parte soccombente al pagamento di una somma aggiuntiva oltre alle spese di lite e disponendo il versamento di un importo alla Cassa delle ammende. La statuizione assume una funzione tanto sanzionatoria quanto preventiva, volta a scoraggiare il ricorso disinvolto a strumenti tecnologici privi di adeguato controllo umano.
Il contesto giurisprudenziale: un orientamento in consolidamento
Decisioni recenti di merito in materia di AI e atti processuali
La sentenza del Tribunale di Siracusa si colloca in una linea interpretativa ormai ben riconoscibile nella giurisprudenza di merito. Nei mesi precedenti diversi uffici giudiziari avevano già affrontato casi in cui si ipotizzava l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella stesura degli atti difensivi.
Il Tribunale di Firenze con ordinanza del 14 marzo 2025 ha rilevato anomalie strutturali e contenutistiche in alcuni atti verosimilmente generati mediante IA, pur escludendo in quel caso la sussistenza dei presupposti per la condanna per responsabilità aggravata. Di segno più rigoroso risultano, invece, le pronunce del Tribunale di Torino del 16 settembre 2025 e del Tribunale di Latina sentenza 23 settembre 2025, che hanno riconosciuto ipotesi di lite temeraria in ricorsi con ampio ricorso a citazioni normative e giurisprudenziali prive di reale pertinenza o attendibilità.
In ambito amministrativo il TAR Lombardia Sezione V con sentenza 21 ottobre 2025 numero 3348 ha a sua volta stigmatizzato analoghe condotte, evidenziando come la presentazione di motivi sostenuti da riferimenti giuridici infondati possa risultare incompatibile con i doveri di lealtà e probità processuale.
Verso una disciplina di fatto dell’uso dell’AI in giudizio
L’insieme di tali arresti, cui si aggiunge ora la pronuncia del Tribunale di Siracusa, contribuisce a delineare una sorta di disciplina giurisprudenziale di fatto dell’impiego dell’intelligenza artificiale da parte degli avvocati. Non viene vietato l’uso degli strumenti di AI generativa ma se ne circoscrive il ruolo a supporto dell’attività professionale, ribadendo che responsabilità e controllo restano integralmente in capo al difensore iscritto all’albo.
L’orientamento che emerge è chiaro: l’innovazione tecnologica può entrare negli studi legali e nei processi solo a condizione che l’avvocato mantenga il pieno governo delle fonti, del metodo argomentativo e della verifica delle citazioni. Il giudice non è chiamato a valutare il software utilizzato ma la qualità e la correttezza dell’atto che gli viene sottoposto.
Un nuovo parametro per la redazione degli atti difensivi
Alla luce di queste pronunce la redazione di atti giudiziari mediante strumenti di intelligenza artificiale richiede un ripensamento delle prassi professionali. La diligenza esigibile dall’avvocato non si esaurisce nella conoscenza del diritto sostanziale e processuale ma comprende l’uso consapevole degli strumenti digitali adottati nello svolgimento dell’incarico. Ogni riferimento giurisprudenziale o normativo generato dall’AI deve essere sottoposto a riscontro tramite le fonti ufficiali, così da garantire che ciò che entra nel fascicolo di causa corrisponda a dati giuridici effettivi.
Il messaggio che proviene dal Tribunale di Siracusa e dalle altre decisioni richiamate non è dunque rivolto alla tecnologia in sé ma al modo in cui l’avvocato sceglie di integrarla nella propria attività professionale, assumendosene pienamente la responsabilità davanti al cliente, all’ordine professionale e al giudice.