Garanzia autonoma con clausola senza eccezioni e limiti alle difese del garante
Garanzia autonoma con clausola senza eccezioni e limiti alle difese del garante

Garanzia autonoma con clausola senza eccezioni e limiti alle difese del garante

La decisione del Tribunale di Milano

Con la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. VI civile, 15 ottobre 2026, n. 7908, viene nuovamente in rilievo il confine tra fideiussione e garanzia autonoma, in particolare quando il testo contrattuale prevede che il garante debba adempiere senza eccezioni.

La questione non è solo qualificatoria. Dalla natura della garanzia dipende infatti l’ampiezza delle difese che il garante può opporre alla banca beneficiaria, soprattutto quando l’escussione trae origine da rapporti bancari contestati dal debitore principale o dai garanti.

Il decreto ingiuntivo e l’opposizione dei garanti

La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di due garanti di una società debitrice, in relazione a diversi rapporti bancari.

Gli ingiunti proponevano opposizione, deducendo varie contestazioni sul rapporto principale. In particolare, venivano richiamate commissioni e spese, modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e l’applicazione di interessi ritenuti usurari. L’istituto di credito chiedeva invece il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale dichiarava tardiva l’opposizione proposta da uno degli ingiunti e, quanto al merito, respingeva le doglianze, confermando il decreto ingiuntivo. Un ruolo centrale veniva attribuito al contenuto delle garanzie sottoscritte.

La clausola senza eccezioni come indice di autonomia

Esaminando le scritture contrattuali, il Tribunale riconosceva natura autonoma a tre garanzie che contenevano la clausola senza eccezioni.

Tale formulazione, secondo la ricostruzione accolta, incide direttamente sul piano delle eccezioni opponibili al beneficiario. La clausola spezza, sotto questo profilo, il collegamento tipico della fideiussione con l’obbligazione principale e limita in modo significativo la possibilità per il garante di paralizzare la richiesta di pagamento richiamando vicende relative al rapporto garantito.

La differenza rispetto alla formula a prima richiesta

Il Tribunale evidenzia che la clausola senza eccezioni non coincide automaticamente con la clausola a prima richiesta. Tuttavia, nel caso esaminato, essa è stata ritenuta decisiva per qualificare le garanzie come autonome, alla luce del concreto tenore delle pattuizioni.

Ne deriva che le contestazioni sul rapporto bancario sottostante non sono sufficienti, di per sé, a impedire l’escussione. Il garante non può trasformare il giudizio sulla garanzia in un ordinario accertamento contabile del rapporto principale, salvo che ricorra una situazione di abuso immediatamente dimostrabile.

Exceptio doli e prova pronta e liquida

La tutela del garante autonomo non viene esclusa in assoluto. Resta possibile invocare l’exceptio doli, ma soltanto entro limiti rigorosi.

Secondo il Tribunale, il garante deve offrire una prova pronta e liquida, sostanzialmente inoppugnabile, dell’inesistenza dell’obbligazione garantita. Tale inesistenza può dipendere dal fatto che l’obbligazione non sia mai validamente sorta oppure dal fatto che sia già stata estinta.

L’evidenza dell’abusività deve emergere in modo inequivoco e prima facie dalla documentazione disponibile. Non è sufficiente una contestazione che richieda un esame approfondito del rapporto sottostante, salvo il caso di nullità plateali.

Perché le contestazioni bancarie non hanno impedito l’escussione

Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale ha ritenuto inidonee le doglianze relative a spese e commissioni non pattuite, alla commissione di disponibilità fondi e allo jus variandi.

Le contestazioni sono state considerate generiche oppure comunque bisognose di approfondimenti contabili. Proprio questa necessità di verifica tecnica e istruttoria le rendeva incompatibili con il requisito della prova immediata richiesto per bloccare l’escussione di una garanzia autonoma.

Il punto decisivo per il garante

Quando la garanzia contiene una clausola che esclude le eccezioni, il primo controllo deve riguardare la qualificazione del contratto. Se la garanzia è autonoma, la difesa non può fondarsi sulla semplice allegazione di irregolarità del rapporto principale.

Occorre invece individuare documenti già idonei a dimostrare, senza complesse ricostruzioni contabili, il carattere abusivo della richiesta di pagamento. In mancanza di tale evidenza, le contestazioni su interessi, commissioni, spese o modifiche contrattuali restano normalmente insufficienti a paralizzare l’azione della banca beneficiaria.

La verifica operativa sul testo della garanzia

La pronuncia richiama l’attenzione sul dato testuale delle garanzie bancarie. Espressioni come senza eccezioni possono incidere in modo determinante sul regime delle difese, avvicinando il garante a una posizione molto diversa da quella del fideiussore ordinario.

Prima di proporre opposizione, diventa quindi essenziale esaminare il contenuto della garanzia, distinguere le contestazioni che attengono al rapporto principale da quelle che possono integrare un’escussione abusiva e verificare se esista una prova documentale immediata, completa e non equivoca.

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