Credito al consumo e prescrizione decennale: la decorrenza può dipendere dalla conoscenza dell’indebito
Credito al consumo e prescrizione decennale: la decorrenza può dipendere dalla conoscenza dell’indebito

Credito al consumo e prescrizione decennale: la decorrenza può dipendere dalla conoscenza dell’indebito

Prescrizione nel credito al consumo: il punto non è solo la durata

Nel credito al consumo il termine ordinario di prescrizione resta quello decennale, riconducibile alla disciplina generale dell’articolo 2946 del codice civile. La novità evidenziata dalla Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 19 giugno, riguarda però il momento iniziale da cui tale termine deve essere calcolato quando il consumatore chiede la restituzione di somme pagate senza titolo.

La questione si colloca nell’ambito dell’azione di ripetizione dell’indebito, prevista dall’articolo 2033 del codice civile, nei casi in cui il costo applicato al finanziamento sia ritenuto illegittimo o non dovuto. Secondo l’impostazione valorizzata dalla Corte, non è sufficiente guardare in modo automatico alla data di pagamento della rata.

La prescrizione “orientata alla conoscenza”

Il passaggio centrale della pronuncia è l’affermazione secondo cui la prescrizione del diritto restitutorio del consumatore deve essere valutata in modo “orientato alla conoscenza”. In concreto, il termine non decorre necessariamente dal singolo versamento, ma dal momento in cui il consumatore ha conosciuto, o poteva conoscere con l’ordinaria diligenza, l’illegittimità del costo addebitato.

La prescrizione decennale, quindi, non viene eliminata né sostituita. Cambia la prospettiva: il diritto non deve essere considerato soltanto nella sua esistenza astratta, ma nella sua effettiva conoscibilità ed esercitabilità da parte del consumatore.

Perché la data del pagamento può non bastare

Nei rapporti di credito al consumo, la struttura dei costi, le clausole economiche, le commissioni e le informazioni precontrattuali possono rendere complessa l’individuazione immediata di un addebito non dovuto. Per questa ragione, secondo l’impostazione della Corte d’Appello di Torino, una decorrenza rigidamente ancorata al pagamento rischierebbe di comprimere in modo eccessivo la tutela del consumatore.

Il collegamento con la giurisprudenza europea

La decisione si inserisce nel percorso tracciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di protezione del consumatore e di effettività dei rimedi. Il riferimento è, in particolare, alla linea interpretativa avviata e rafforzata dalla sentenza Lexitor, causa C 383/18, e dalle successive pronunce in tema di trasparenza nel credito ai consumatori.

Il principio di effettività impone che l’esercizio dei diritti riconosciuti al consumatore non sia reso impossibile o eccessivamente difficile da regole processuali o sostanziali applicate in modo meramente formale. Da qui l’importanza della conoscenza effettiva o ragionevolmente acquisibile del vizio contrattuale.

Effetti pratici nei giudizi contro intermediari finanziari

La prescrizione non potrà essere accertata soltanto confrontando la data dei pagamenti con quella della domanda giudiziale o del reclamo. Diventerà invece decisivo ricostruire quando il consumatore abbia avuto concreta contezza del diritto alla restituzione.

Gli elementi probatori che possono assumere rilievo

Nel contenzioso potranno incidere in modo significativo reclami, risposte dell’intermediario, consulenze tecniche, perizie econometriche, comunicazioni informative, documenti contrattuali, prospetti di conteggio e ogni elemento idoneo a dimostrare quando il vizio sia emerso o avrebbe potuto emergere.

Il consumatore dovrà comunque provare l’esistenza dell’indebito e il fondamento della propria pretesa restitutoria. L’intermediario, dal canto suo, potrà contestare la domanda e dimostrare che la conoscenza del diritto era già maturata in un momento precedente, con conseguente decorrenza anticipata del termine prescrizionale.

Un principio rilevante, ma non una riapertura automatica dei rapporti esauriti

L’orientamento non consente di rimettere in discussione indistintamente ogni finanziamento del passato. La valutazione resta caso per caso e richiede una verifica puntuale del contratto, dei costi applicati, della documentazione consegnata e della condotta delle parti nel tempo.

Il punto innovativo è un altro: il decennio prescrizionale conserva la propria durata, ma può diventare variabile nella decorrenza, perché agganciato al momento in cui il diritto risulta realmente conoscibile dal consumatore.

Credito al consumo e prescrizione: cosa verificare nel fascicolo

In presenza di una domanda restitutoria relativa a costi di finanziamento, l’analisi dovrebbe concentrarsi su tre profili: la natura dell’addebito contestato, la data in cui il consumatore ha acquisito gli elementi necessari per comprenderne l’illegittimità e gli atti idonei a interrompere la prescrizione.

La pronuncia della Corte d’Appello di Torino del 19 giugno, richiamata anche nell’articolo di Edoardo Natale, Partner di La Scala Società tra Avvocati, pubblicato su Il Sole 24 Ore, offre dunque una chiave di lettura destinata a incidere sul contenzioso bancario e finanziario in materia di credito al consumo.