Impugnazione dell’estratto di ruolo e interesse ad agire dopo il D.L. 146 del 2021
Impugnazione dell’estratto di ruolo e interesse ad agire dopo il D.L. 146 del 2021

Impugnazione dell’estratto di ruolo e interesse ad agire dopo il D.L. 146 del 2021

L’intervento della Corte di Cassazione e l’ambito della decisione

Con l’ordinanza n. 4196 del 25 febbraio 2026 la sezione tributaria della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del tema dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, collocandosi in linea di continuità con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva al D.L. n. 146 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215 del 2021, nonché con gli arresti delle Sezioni Unite del 2022 e del 2025.

Il Collegio ha ribadito, in particolare, la natura eccezionale delle situazioni in cui è consentito proporre direttamente ricorso avverso il ruolo o la cartella di pagamento non notificata o invalidamente notificata, individuando il perno della decisione nel requisito dell’interesse ad agire, così come ridisegnato dall’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973.

La controversia: dal ricorso originario al giudizio di legittimità

L’estratto di ruolo come unico punto di accesso alla pretesa tributaria

La vicenda prende avvio da un ricorso proposto da un contribuente contro una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica. La cartella non era stata previamente notificata e il contribuente ne era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione.

La Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso introduttivo, statuizione poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale. Il contribuente ha quindi adito la Corte di Cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione, consistente nella violazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992, con specifico riferimento alla compensazione delle spese di lite disposta nei precedenti gradi di giudizio.

L’arresto della Cassazione sul piano processuale

La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito dell’unica censura formulata. In via preliminare ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per carenza dell’interesse ad agire, ritenendo assorbente la verifica della legittimazione all’azione alla luce della disciplina sopravvenuta e dei principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di impugnabilità dell’estratto di ruolo e di atti presupposti non notificati.

La natura giuridica dell’estratto di ruolo e i suoi limiti impugnatori

L’estratto di ruolo quale atto interno privo di autonoma lesività

La Cassazione ha innanzitutto richiamato il principio per cui l’estratto di ruolo costituisce un atto interno dell’amministrazione finanziaria o dell’agente della riscossione. Si tratta di una mera riproduzione di dati contenuti nel ruolo, priva di efficacia esterna immediatamente lesiva. Da ciò discende che eventuali vizi riferibili all’estratto di ruolo non possono essere autonomamente fatti valere in giudizio, ma devono essere dedotti tramite l’impugnazione dell’atto impositivo in senso proprio, vale a dire la cartella di pagamento nella quale il ruolo viene incorporato.

Questa impostazione, consolidata da tempo in giurisprudenza, ha trovato conferma nel nuovo quadro normativo che delimita con precisione le ipotesi in cui il debitore è legittimato a contestare direttamente il ruolo o la cartella non notificata.

Il rilievo dell’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973

L’ordinanza richiama espressamente l’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dal D.L. n. 146 del 2021, il quale stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile. La disposizione precisa inoltre che il ruolo e la cartella di pagamento non notificata o con notifica invalida possono essere oggetto di impugnazione solo se il debitore dimostra un concreto pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo.

Il legislatore ha tipizzato tali situazioni pregiudizievoli, riconducendole essenzialmente a tre ambiti: la partecipazione a procedure di appalto pubblico, la possibilità di conseguire pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni e la conservazione di benefici nei rapporti con queste ultime. Al di fuori di queste ipotesi circoscritte, la mera conoscenza del debito tramite estratto di ruolo non è sufficiente a fondare l’azione, mancando il requisito dell’interesse ad agire richiesto dall’ordinamento.

L’interesse ad agire come condizione dinamica dell’azione

Le indicazioni delle Sezioni Unite sulla natura dell’interesse

La Corte ha dato continuità all’orientamento già delineato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26283 del 2022, secondo cui l’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 interviene direttamente sulla configurazione dell’interesse ad agire. Quest’ultimo viene qualificato come condizione dell’azione di natura dinamica, suscettibile di essere modellata anche da norme sopravvenute fino al momento della decisione, siano esse sostanziali o processuali, purché rilevanti ai fini della verifica della legittimazione all’accesso al giudice.

Ciò significa che il giudice di legittimità è tenuto a valutare l’azione esperita alla luce del quadro normativo vigente al momento in cui decide, verificando ex nunc la sussistenza di un interesse concreto e attuale. Se l’interesse manca, l’impugnazione va dichiarata inammissibile, a prescindere dalla fondatezza delle censure articolate nel ricorso.

L’applicazione del principio al caso concreto

Nella controversia in esame il contribuente non ha allegato, né tanto meno provato, alcuna delle situazioni tipizzate dall’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 che possano integrare un pregiudizio concreto derivante dall’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria. Mancando un’incidenza effettiva dell’iscrizione sul piano dei rapporti con la pubblica amministrazione o sulla partecipazione a procedure pubbliche, la Corte ha ritenuto insussistente l’interesse ad agire nel senso richiesto dalla disciplina sopravvenuta.

Di conseguenza, il ricorso originariamente proposto contro la cartella conosciuta solo tramite estratto di ruolo è stato ritenuto inammissibile, con effetto assorbente rispetto al motivo di impugnazione relativo alla regolamentazione delle spese processuali ex art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Giudicato interno, vizi processuali e poteri officiosi del giudice

La regola generale sulla conversione del vizio in motivo di gravame

Il contribuente aveva invocato la formazione di un giudicato implicito interno sulla questione dell’ammissibilità del ricorso introduttivo, sostenendo che la mancata contestazione, nei gradi precedenti, di vizi processuali rilevabili d’ufficio avrebbe consolidato la decisione sulla proponibilità della domanda.

La Cassazione ha ricordato, sul punto, il principio tradizionale secondo cui, quando un vizio processuale rilevabile d’ufficio non viene oggetto di specifica impugnazione nel grado successivo e non sia stato espressamente esaminato dal giudice di primo grado, si forma il giudicato interno sulla relativa questione. Ciò in applicazione del meccanismo di conversione del vizio in motivo di gravame previsto dall’art. 161, primo comma, c.p.c., che impone alla parte di dedurre nel successivo grado di giudizio i vizi di nullità non rilevati in precedenza.

L’intervento delle Sezioni Unite n. 24172 del 2025 e le eccezioni al giudicato

La Corte ha tuttavia dato atto che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24172 del 2025, hanno puntualizzato come la regola appena richiamata non abbia portata assoluta. Vi sono infatti categorie di vizi che, per espressa previsione legislativa o per la loro natura, restano sempre rilevabili, indipendentemente dalla condotta processuale delle parti.

Rientrano tra queste ipotesi, da un lato, i vizi processuali che la legge qualifica espressamente come rilevabili in ogni stato e grado del giudizio e, dall’altro, le questioni considerate fondanti perché attinenti alle condizioni stesse dell’azione o alla giurisdizione. A tali ambiti la giurisprudenza di legittimità ha aggiunto le situazioni in cui il giudice abbia definito la controversia in base al criterio della cosiddetta ragione più liquida, privilegiando la soluzione di questioni di più agevole definizione e lasciando impregiudicati altri profili processuali o sostanziali.

Nel solco di questo orientamento la Cassazione ha respinto l’eccezione di giudicato implicito interno sollevata dal contribuente, ritenendo che la verifica dell’interesse ad agire, anche alla luce della disciplina sopravvenuta, rientri tra le questioni che il giudice può e deve esaminare d’ufficio in ogni stato e grado del processo, senza che operi un consolidamento preclusivo della precedente statuizione.

Gli effetti decisori nel caso concreto

Inammissibilità del ricorso e cassazione senza rinvio

Accertata la carenza di interesse ad agire nei termini prescritti dall’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente. In conseguenza di tale qualificazione ha proceduto alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, facendo applicazione dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., disposizione che consente alla Corte di chiudere il giudizio quando la causa non poteva essere proposta, come avviene in presenza di un’azione carente di interesse.

Quanto alle spese, la Cassazione ne ha disposto la compensazione integrale tra le parti, valorizzando la particolarità della questione trattata e il susseguirsi di interventi legislativi e giurisprudenziali che hanno inciso in tempi recenti sulla disciplina dell’impugnazione del ruolo e degli atti della riscossione conosciuti tramite estratto di ruolo. La complessità del quadro normativo e interpretativo è stata, dunque, posta a fondamento di una regolamentazione equitativa dei costi processuali.

Una cornice sistematica per la futura litigiosità

La lettura combinata dell’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 e degli arresti delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022 e n. 24172 del 2025, così come recepita nell’ordinanza n. 4196 del 2026, delinea un assetto nel quale l’estratto di ruolo si conferma strumento conoscitivo privo di autonoma lesività, mentre l’accesso al giudice viene filtrato attraverso un interesse ad agire rigorosamente ancorato a pregiudizi concreti e tipizzati. In questo contesto interpretativo la funzione selettiva delle condizioni dell’azione emerge come elemento destinato a orientare la futura litigiosità in materia di riscossione, con una netta riduzione degli spazi di impugnazione diretta del ruolo e degli atti non notificati fuori dai casi previsti dalla legge.