La composizione negoziata non offre copertura a programmi di risanamento costruiti su presupposti che l’ordinamento non consente. Quando la strategia di rilancio si fonda su una riduzione del debito non praticabile, il giudice può negare la protezione richiesta e lasciare operare le ordinarie reazioni dei creditori. In questa direzione si colloca il Tribunale di Milano, che ha escluso la conferma delle misure richieste da una società in crisi, valorizzando tanto l’inammissibilità dello stralcio dei crediti previdenziali quanto gli inadempimenti maturati dopo l’accesso alla procedura.
Tribunale di Milano, ordinanza del 19 giugno 2026, Giudice Dott. Lentini
Il provvedimento prende le mosse da un ricorso presentato da una società in stato di difficoltà nell’ambito della composizione negoziata della crisi, con la duplice domanda di conferma delle misure protettive e di adozione di misure cautelari nei confronti di alcuni istituti di credito.
Il piano illustrato dall’impresa era impostato su una continuità diretta, sostenuta da una riorganizzazione interna, dalla riduzione dei costi, da un apporto di finanza esterna del socio e da una complessiva ristrutturazione dell’esposizione debitoria. Accanto a questi interventi, però, il progetto prevedeva anche il trattamento falcidiato del debito verso l’Erario e verso gli enti previdenziali, oltre a sacrifici rilevanti per banche e fornitori.
La verifica giudiziale non riguarda solo la convenienza economica
Il Tribunale ha chiarito che, ai fini della tutela invocata, non è sufficiente un piano astrattamente coerente sotto il profilo finanziario. Occorre che la proposta sia anche giuridicamente praticabile. Se la struttura del risanamento si appoggia su risultati non ottenibili secondo le regole vigenti, il presidio cautelare non può essere utilizzato per sospendere le iniziative dei creditori.
Il nodo dello stralcio dei crediti previdenziali
Il punto decisivo della decisione è l’incompatibilità del piano con la disciplina dei crediti previdenziali. Il Tribunale ha ritenuto che l’assunto su cui poggiava la manovra non fosse sostenibile sul piano normativo, poiché la composizione negoziata consente una proposta transattiva in relazione ai soli crediti tributari, nei limiti dell’art. 23, comma 2-bis, CCII.
La disposizione menzionata non estende tale possibilità agli enti previdenziali. Proprio per questo, il loro stralcio non può essere considerato un elemento accessorio o eventuale del progetto, ma incide direttamente sulla sua stessa fattibilità giuridica. La manovra, così costruita, non risultava dunque idonea a sorreggere una compressione delle facoltà creditorie.
La sostenibilità giuridica precede quella economica
La decisione pone in evidenza un criterio essenziale: la protezione giudiziale è ammissibile soltanto quando la proposta sia ancorata a strumenti effettivamente previsti dall’ordinamento. Un piano che presupponga esiti non realizzabili non può costituire base sufficiente per impedire ai creditori di tutelare i propri diritti.
Le ragioni del diniego verso gli istituti di credito
Il Tribunale ha poi respinto la richiesta cautelare volta a impedire la revoca, la sospensione o il mancato utilizzo delle linee di credito concesse dalle banche.
In questo passaggio la pronuncia distingue in modo netto tra la protezione dell’impresa durante le trattative e l’imposizione di un sostegno finanziario forzoso da parte degli intermediari. L’art. 18 CCII limita le iniziative dei creditori in relazione all’apertura della composizione negoziata e al mancato adempimento di crediti anteriori, ma non priva il giudice della possibilità di valutare fatti sopravvenuti, quando essi mostrino che l’impresa non è in grado di onorare regolarmente le obbligazioni correnti.
Gli insoluti successivi all’accesso alla procedura sono stati letti come un segnale concreto della persistente incapacità dell’impresa di mantenere la continuità operativa. Imponendo agli istituti di credito la prosecuzione degli affidamenti, la misura cautelare avrebbe di fatto riversato su di essi il rischio dell’ulteriore aggravamento della crisi.
Segnalazioni, garanzie pubbliche e compensazioni
La medesima impostazione ha condotto al rigetto delle ulteriori domande cautelari, dirette a inibire la segnalazione alla Centrale Rischi, a impedire l’escussione della garanzia pubblica e a bloccare i meccanismi di compensazione.
Anche rispetto a tali profili il Tribunale ha escluso la presenza del necessario nesso di strumentalità con un risanamento realmente perseguibile. La tutela cautelare non può trasformarsi in uno strumento volto a neutralizzare gli effetti ordinari dell’inadempimento, né può comprimere senza adeguata base i diritti del creditore quando il piano non mostri consistenza effettiva.
La Centrale Rischi e l’interesse pubblico alla stabilità del sistema
Le segnalazioni nella Centrale Rischi non riguardano esclusivamente il rapporto tra debitore e singolo intermediario. Esse si inseriscono in un quadro di interessi pubblicistici, con riflessi di rilievo costituzionale e sovranazionale, collegati alla stabilità del sistema bancario e, per tale via, alla tutela del risparmio.
Le informazioni presenti nella Centrale Rischi non hanno natura sanzionatoria nei confronti dell’impresa, ma svolgono una funzione essenziale per l’attività di valutazione degli intermediari. Di conseguenza, un intervento giudiziario in materia è giustificato solo quando manchino i presupposti per la segnalazione, come osservato anche da E. Staunovo Polacco, Tribunale di Milano, 19 giugno 2026, Giudice Lentini, in Ristrutturazioni Aziendali.it.
Il messaggio operativo della pronuncia
La decisione del Tribunale di Milano segnala con chiarezza che nella composizione negoziata la protezione non discende automaticamente dalla pendenza delle trattative. Il giudice è chiamato a verificare, con attenzione rigorosa, se il piano sia davvero praticabile anche sotto il profilo giuridico e non soltanto sotto quello industriale o finanziario.
Per imprese e advisor il dato è particolarmente rilevante: la costruzione del percorso di risanamento deve misurarsi fin dall’inizio con i limiti posti dall’ordinamento. Le misure protettive e cautelari servono a sostenere trattative serie e realistiche, non a congelare un dissesto fondato su presupposti non consentiti.
In questo quadro, il controllo giudiziale conserva la sua funzione naturale: assicurare protezione soltanto quando il piano di rilancio sia davvero conforme agli strumenti previsti dalla legge e possa essere oggetto di una negoziazione credibile tra debitore e creditori.
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