Composizione negoziata e riproposizione delle tutele: il nuovo perimetro fissato dal Tribunale di Monza
Il Tribunale di Monza ha escluso che un’impresa possa ottenere una nuova stagione di misure protettive dopo aver già consumato il limite massimo previsto nel primo percorso di composizione negoziata, se la situazione di difficoltà è sostanzialmente la stessa. Con decreto del 17 marzo 2026, R.G. n. 8353/2025 V.G., Terza Sezione Civile, est. Caterina Giovanetti, il giudice ha respinto la domanda proposta da una società brianzola che chiedeva di bloccare nuovamente le iniziative dei creditori e di estendere l’effetto protettivo anche nei confronti delle banche chiamate a escutere le garanzie pubbliche MCC.
Il precedente tentativo di risanamento e il ritorno della crisi
La società aveva già intrapreso, tra agosto 2023 e luglio 2024, una prima composizione negoziata, sfociata in un accordo con i creditori. L’intesa prevedeva il pagamento integrale dei crediti privilegiati e una soddisfazione al 60% dei chirografari, con dilazione in cinque rate annuali. L’esecuzione dell’accordo, però, si era rivelata inadempiuta, aprendo la strada a procedure esecutive individuali e persino a un’istanza di liquidazione giudiziale.
Dinanzi a un’esposizione complessiva superiore a 11 milioni di euro, la società ha quindi presentato un nuovo ricorso fondato sugli artt. 18 e 19 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, d.lgs. 14/2019. L’istanza era volta a ottenere la conferma delle misure protettive tipiche con efficacia erga omnes e a impedire agli istituti di credito l’escussione delle garanzie MCC. Il piano prospettato si articolava in una continuità indiretta, attraverso l’affitto dell’azienda a un terzo, la successiva cessione del compendio e dell’immobile sociale, la vendita del magazzino e una transazione fiscale accompagnata dalla rottamazione delle cartelle.
Il limite dei 240 giorni e il significato della “medesima crisi”
Il dato normativo
Il fulcro della decisione risiede nell’art. 19, comma 5, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che stabilisce un limite complessivo di 240 giorni per la durata delle misure protettive e cautelari nell’ambito della composizione negoziata. Il Tribunale ha ricordato che si tratta di una previsione eccezionale, destinata a prevalere sul diverso limite generale dei dodici mesi.
La ripresa del procedimento non comporta un nuovo plafond
Il giudice ha poi precisato che la possibilità di riproporre la domanda di nomina dell’esperto, decorso un anno dall’archiviazione, non implica automaticamente la riapertura di un nuovo periodo di protezione patrimoniale. Per accedere di nuovo alle misure occorre verificare se la crisi sia davvero diversa, oppure se si tratti della stessa situazione già affrontata nel primo percorso.
Nel caso esaminato, la società ha invocato la perdita del sostegno bancario e l’aumento dei costi di energia e materie prime. Tuttavia, tali circostanze sono state ritenute dal Tribunale troppo generiche, prive di una dimostrazione puntuale e soprattutto non idonee a descrivere una crisi nuova e distinta. La conseguenza è stata netta: ammettere una seconda protezione a fronte della medesima crisi significherebbe svuotare di contenuto il limite legale e comprimere ingiustificatamente le posizioni dei creditori.
La differenza tra misure protettive e misure cautelari
Il decreto affronta anche la distinzione tra i due strumenti richiesti dalla società. Per le misure protettive generali è sufficiente che il piano appaia non implausibile. Diverso è il requisito richiesto per una misura cautelare diretta contro un creditore determinato, per la quale è necessario un progetto coerente e compiuto.
Su questo piano, il ricorso presentava gravi carenze. Mancavano una proposta irrevocabile per l’acquisto dell’azienda, un impegno vincolante da parte dei futuri soci per l’apporto di 500.000 euro, una vera garanzia di finanza esterna, una perizia sull’immobile da alienare e una prova attendibile dei ricavi derivanti dalla vendita del magazzino. Il contratto estimatorio risultava, inoltre, ancora da stipulare.
A ciò si aggiungeva un profilo ulteriore di debolezza. L’affittuaria dell’azienda appariva sostanzialmente riconducibile alla stessa ricorrente, circostanza che rendeva poco credibile anche il passaggio finanziario ipotizzato per l’acquisto del compendio. Da qui il rigetto non solo delle misure protettive, ma anche di quelle cautelari.
Il controllo sull’uso dello strumento e il ruolo della giurisprudenza di merito
Un orientamento sempre più rigoroso
La decisione del Tribunale di Monza si inserisce in un orientamento di merito che tende a impedire utilizzi dilatori della composizione negoziata. In termini analoghi si era espresso il Tribunale di Bologna, Sez. IV, 19 maggio 2025. Sul punto si veda anche G. Migliarini, I limiti temporali delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi: la “seconda” CNC e la preclusione dell’uso abusivo dello strumento, in IUS Crisi d’impresa.
Il criterio sostanziale della continuità della crisi
La lettura adottata dal giudice valorizza il collegamento con la direttiva europea sull’insolvenza, secondo cui la tutela del debitore non può protrarsi indefinitamente a danno dei creditori. Il criterio della “medesima crisi” opera come presidio contro iniziative formalmente nuove ma sostanzialmente identiche a quelle già esaurite. Non conta tanto l’abito del nuovo piano, quanto l’unità causale e strutturale del dissesto.
Resta però evidente la difficoltà probatoria per l’impresa, chiamata a dimostrare la reale differenza tra due crisi che spesso nascono dagli stessi fattori di mercato. Proprio per questo il decreto indica la strada più rigorosa: non basta evocare condizioni economiche comuni al settore, occorre misurare in modo preciso il loro impatto sui margini aziendali e sulla concreta capacità di risanamento.
Il contenuto della decisione nel quadro degli artt. 18 e 19 del Codice della crisi
La pronuncia monzese assume rilievo perché chiarisce che gli artt. 18 e 19 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non possono essere utilizzati per riaprire, senza soluzione di continuità sostanziale, un percorso già fallito. Il limite dei 240 giorni non è una soglia meramente teorica, ma una regola che impone coerenza tra la durata della protezione e l’effettiva novità della situazione di crisi.
Nel caso concreto, il piano presentato non offriva elementi sufficienti per superare questo controllo. La sua architettura era ancora incerta, dipendente da variabili non vincolate e fondata su presupposti non adeguatamente dimostrati. È su questo terreno che il Tribunale ha collocato il proprio giudizio di insufficienza, negando la conferma delle misure richieste e ribadendo che la protezione patrimoniale, nella composizione negoziata, resta uno strumento straordinario e temporalmente contenuto.