Licenza di design annullata per errore quando il modello era già nella titolarità della società licenziataria
Licenza di design annullata per errore quando il modello era già nella titolarità della società licenziataria

Licenza di design annullata per errore quando il modello era già nella titolarità della società licenziataria

Con la sentenza 9 giugno 2026, n. 4809, il Tribunale di Bologna ha affrontato una vicenda particolarmente significativa in materia di licenza di modelli non registrati, royalties e vizi del consenso. Il punto centrale non era la validità astratta dello schema contrattuale, bensì la falsa rappresentazione sulla titolarità del design concesso in uso.

Un designer aveva dichiarato di essere unico ideatore e proprietario di una seduta denominata “L211”, successivamente commercializzata come “L213”, concedendone a una società di arredamento una licenza piena ed esclusiva per la produzione e vendita in Italia e all’estero. Il corrispettivo pattuito consisteva in royalties pari al 2% del prezzo netto franco fabbrica.

La società, convenuta per il pagamento dei compensi, ha però sostenuto che quel progetto non apparteneva al licenziante, ma coincideva con un proprio modello precedente, la seduta “I100”, sviluppata nel 2011 per un bando del Comune di Parma relativo all’allestimento del Parco ex Eridania.

La verifica tecnica sull’anteriorità del modello

La consulenza tecnica d’ufficio ha assunto un ruolo decisivo. Dall’analisi documentale è emerso che la sigla “I100” identificava due versioni progettuali elaborate dalla società convenuta nel 2011 per la partecipazione al bando comunale.

La seconda versione della “I100”, divulgata mediante una brochure del settembre 2011, è risultata identica alla seduta poi oggetto della licenza. Ne derivava un dato essenziale: al momento della stipula, la licenziataria era già titolare del modello non registrato che credeva di acquisire in uso dal designer.

Su questa base il Tribunale ha respinto la domanda di condanna al pagamento delle royalties, ritenendo insussistente il presupposto economico sostanziale della pretesa azionata dal licenziante.

Perché il contratto non è nullo per difetto di causa o di oggetto

La società aveva chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità della scrittura per difetto di causa in concreto e mancanza dell’oggetto. Il Tribunale non ha accolto questa impostazione.

La causa in concreto della licenza

Richiamando la nozione di causa in concreto, intesa come sintesi degli interessi effettivi perseguiti dalle parti e non come mera funzione economico sociale astratta, il Collegio ha ritenuto che lo schema negoziale fosse di per sé valido.

Nel contratto, infatti, erano chiaramente individuabili uno scambio e una funzione meritevole: da un lato la concessione dello sfruttamento economico di un modello non registrato, dall’altro il pagamento di royalties. La circostanza che il licenziante non fosse realmente titolare del bene immateriale non eliminava la causa del tipo negoziale concretamente pattuito.

L’oggetto del contratto e la titolarità del modello

Analoga valutazione è stata svolta con riguardo all’oggetto, da esaminare alla luce degli articoli 1325 e 1346 del codice civile. Le prestazioni dedotte in contratto erano possibili, lecite e determinate: concessione dello sfruttamento economico del design e pagamento del corrispettivo percentuale.

Secondo il Tribunale, la non appartenenza del modello al licenziante non incideva sull’esistenza dell’oggetto contrattuale. Tale profilo riguardava, piuttosto, l’attuazione del rapporto e la formazione del consenso. In altri termini, il contratto descriveva un bene immateriale e prestazioni determinate, anche se la premessa soggettiva sulla titolarità era errata.

L’annullamento per errore sulla titolarità del design

La soluzione accolta è stata quella dell’annullamento per errore, in applicazione dei principi di cui agli articoli 1427 e seguenti del codice civile.

Il legale rappresentante della società aveva stipulato confidando nel fatto che il designer fosse titolare del modello concesso in licenza. Tale convinzione si è rivelata falsa, poiché il progetto risultava già ideato, sviluppato e divulgato dalla stessa società licenziataria anni prima.

L’errore è stato ritenuto essenziale ai sensi dell’articolo 1429 del codice civile, perché riguardava sia l’oggetto dell’operazione sia le qualità dell’altro contraente, presentatosi come unico ideatore ed esclusivo proprietario del design. È stato inoltre considerato riconoscibile secondo il criterio dell’articolo 1431 del codice civile e, nella ricostruzione del Tribunale, effettivamente conosciuto dal licenziante.

Dolo del terzo non provato e accertamento della titolarità

La domanda di annullamento per dolo del terzo non è stata invece accolta. Il Tribunale ha ritenuto non provato l’animus decipiendi in capo ai consulenti coinvolti nella vicenda, requisito necessario per ricondurre il fatto nello schema del dolo rilevante ai fini dell’annullamento, anche alla luce dell’articolo 1439 del codice civile.

La decisione si è quindi fermata sul terreno dell’errore, pur in presenza di una consapevolezza dell’altra parte che rendeva la fattispecie particolarmente vicina al raggiro. Il diverso inquadramento ha inciso sul percorso argomentativo, ma non sull’esito principale: la licenza è stata annullata e la domanda di pagamento delle royalties è stata rigettata.

È stata inoltre accolta la domanda riconvenzionale della società. Il Tribunale ha accertato che le sedute “I100” nella seconda versione, “L211” e “L213” erano state ideate, sviluppate e comunque divulgate anteriormente dalla convenuta, alla quale spettano in via esclusiva la titolarità e i diritti di sfruttamento economico.

Modello non registrato e divulgazione anteriore

La pronuncia offre un chiarimento rilevante sul modello non registrato. La tutela nasce con la divulgazione al pubblico e non presuppone un deposito formale. Nel caso esaminato, la brochure del settembre 2011 ha avuto duplice rilievo: ha documentato la paternità progettuale della società e ha escluso la novità del design successivamente concesso in licenza dal designer.

Occorre distinguere, tuttavia, il valore probatorio dell’anteriorità dalla durata della protezione. Per il modello comunitario non registrato, ai sensi del Regolamento CE n. 6 del 2002, la tutela ha durata triennale dalla divulgazione al pubblico. Per questo l’accertamento svolto nella controversia assumeva soprattutto rilievo ricostruttivo della titolarità e della legittimazione, più che valore di privativa ancora azionabile al momento della decisione.

Cautele nella redazione delle licenze di design

La vicenda dimostra quanto sia essenziale verificare la catena di titolarità prima di sottoscrivere una licenza su un modello, soprattutto quando si tratta di design non registrato. La prova decisiva, in questo caso, si trovava negli archivi della stessa società che aveva accettato di pagare le royalties.

In operazioni analoghe, il contratto dovrebbe contenere dichiarazioni e garanzie espresse su titolarità, originalità, assenza di anteriorità, assenza di divulgazioni pregresse incompatibili e piena disponibilità dei diritti di sfruttamento economico. È opportuno prevedere anche rimedi specifici, quali manleva, restituzione dei corrispettivi, risoluzione e clausole indennitarie.

Affidarsi soltanto all’azione di annullamento per errore significa sottostare al termine quinquennale previsto dall’articolo 1442 del codice civile e affrontare un accertamento tecnico spesso complesso. Una verifica preventiva ben documentata, invece, consente di trasformare la titolarità del design da presupposto dichiarato a elemento contrattuale controllato e presidiato.