Esdebitazione e chiusura della liquidazione giudiziale: la Consulta chiarisce il significato di contestualità
Esdebitazione e chiusura della liquidazione giudiziale: la Consulta chiarisce il significato di contestualità

Esdebitazione e chiusura della liquidazione giudiziale: la Consulta chiarisce il significato di contestualità

Con la sentenza n. 74 del 2026, la Corte costituzionale interviene sul rapporto tra chiusura della liquidazione giudiziale ed esdebitazione, chiarendo che l’art. 281, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non impone una perfetta simultaneità temporale tra il decreto di chiusura e la declaratoria di inesigibilità dei debiti residui.

Il dato letterale, nella parte in cui prevede che il tribunale dichiari inesigibili i crediti concorsuali non soddisfatti “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura”, va letto in senso coerente con la funzione dell’istituto. La contestualità richiesta dalla norma è quindi logica e funzionale, non necessariamente cronologica.

Il riferimento giurisprudenziale è il seguente: Corte costituzionale, 12 maggio 2026, n. 74, Presidente Amoroso, Redattrice Sciarrone Alibrandi.

La questione sottoposta alla Corte costituzionale

Il giudizio nasce nell’ambito di una liquidazione giudiziale aperta dal Tribunale di Arezzo nei confronti della titolare di un’impresa individuale. La procedura era stata chiusa prima del decorso di tre anni dall’apertura, dopo un riparto che aveva consentito il pagamento dei soli creditori prededucibili.

La debitrice aveva poi presentato istanza di esdebitazione oltre novanta giorni dopo il decreto di chiusura. Il tribunale, chiamato a decidere sulla domanda, ha dubitato della sua ammissibilità, ritenendo possibile una lettura dell’art. 281, comma 1, CCII fondata su un vincolo temporale rigido.

Secondo tale impostazione, il debitore avrebbe dovuto proporre l’istanza prima della chiusura della liquidazione giudiziale, così da consentire al giudice di provvedere sull’esdebitazione nello stesso momento in cui dispone la chiusura della procedura.

Il parametro costituzionale evocato

Il dubbio del giudice rimettente è stato costruito sull’art. 76 Cost., in relazione alla legge delega n. 155 del 2017. La delega, infatti, aveva previsto che il debitore potesse chiedere l’esdebitazione “subito dopo la chiusura della procedura” e, comunque, una volta trascorsi tre anni dalla sua apertura.

Da qui il problema: se l’art. 281 CCII fosse interpretato come norma che consente la domanda solo prima della chiusura, il decreto legislativo avrebbe ristretto lo spazio riconosciuto dalla legge delega, con possibile violazione dei criteri direttivi.

Il significato di contestualità nell’art. 281 CCII

La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione, ma lo ha fatto attraverso una lettura costituzionalmente orientata della disposizione. La parola “contestualmente” non individua un termine decadenziale implicito né impone che esdebitazione e chiusura siano contenute nello stesso provvedimento.

Essa segnala, piuttosto, che la decisione sull’esdebitazione deve restare collegata alla procedura concorsuale dalla quale derivano i crediti rimasti insoddisfatti. Il subprocedimento può dunque svolgersi anche dopo il decreto di chiusura, purché non si trasformi in un’iniziativa autonoma e sganciata dalla liquidazione giudiziale originaria.

Quando l’istanza successiva è ancora ammissibile

La contestualità è certamente rispettata quando il debitore deposita l’istanza durante la procedura e il tribunale decide con il decreto di chiusura. Tuttavia, secondo la Consulta, essa può sussistere anche se la domanda viene presentata subito dopo la chiusura e definita con un decreto successivo.

In questa seconda ipotesi, il tribunale deve comunque garantire il contraddittorio previsto dalla disciplina dell’esdebitazione, sentendo il curatore e i creditori. La domanda non può essere respinta per il solo fatto di essere stata depositata dopo la chiusura formale della liquidazione giudiziale.

Rilevano, in particolare, il periodo anteriore all’acquisto di efficacia del decreto di chiusura ai sensi dell’art. 235, comma 4, CCII e le situazioni in cui la procedura conserva effetti operativi anche dopo la chiusura. È il caso delle attività ancora pendenti disciplinate dall’art. 234 CCII, come giudizi in corso e operazioni liquidatorie non ancora definitivamente esaurite.

La funzione dell’esdebitazione nel Codice della crisi

La decisione valorizza l’esdebitazione come strumento di recupero economico e sociale del debitore meritevole. Il beneficio consiste nell’inesigibilità dei crediti concorsuali non soddisfatti, senza cancellare il debito in senso assoluto e senza pregiudicare i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso.

Non tutti i debiti sono ricompresi nel beneficio. Restano esclusi, tra gli altri, i debiti alimentari e di mantenimento, quelli derivanti da illecito extracontrattuale e le sanzioni penali o amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti.

Le condizioni dell’art. 280 CCII

L’accesso all’esdebitazione richiede il rispetto dei presupposti indicati dall’art. 280 CCII. Tra questi assumono rilievo la collaborazione con gli organi della procedura, l’assenza di atti distrattivi o fraudolenti e la mancanza di determinate condanne definitive.

La percentuale di soddisfacimento dei creditori non è invece il criterio decisivo. Anche una procedura che abbia consentito il pagamento dei soli creditori prededucibili può essere compatibile con l’esdebitazione, se il debitore risulta non immeritevole e se ricorrono le condizioni previste dalla legge.

Una lettura rigidamente cronologica dell’art. 281 CCII avrebbe reso eccessivamente fragile il diritto al beneficio. In mancanza di uno specifico obbligo del curatore di avvisare il debitore dell’imminente chiusura, quest’ultimo avrebbe potuto perdere in modo definitivo la possibilità di ottenere l’esdebitazione per non avere presentato la domanda prima di un provvedimento di cui non conosceva la prossima adozione.

Il punto ancora aperto: il termine per la domanda

La Corte non ha fissato un termine preciso entro il quale l’istanza debba essere proposta dopo la chiusura. La formula “subito dopo” resta quindi affidata alla valutazione del giudice, che dovrà verificare il collegamento effettivo tra la domanda e la procedura appena conclusa.

In tale valutazione entrano in gioco diversi elementi: la prossimità temporale rispetto alla chiusura, l’eventuale perdurare di attività degli organi concorsuali, la posizione dei creditori e l’esigenza di evitare una situazione di incertezza protratta oltre misura.

La Consulta ha segnalato l’opportunità di un intervento legislativo organico. Un termine espresso di decadenza permetterebbe di coordinare il favor debitoris, l’obiettivo del nuovo inizio e la tutela dell’affidamento dei creditori.

La regola applicativa dopo la sentenza n. 74 del 2026

Dopo la pronuncia, l’art. 281, comma 1, CCII deve essere applicato distinguendo tra simultaneità formale e collegamento funzionale. La prima non è indispensabile. Il secondo è necessario.

Il tribunale potrà quindi esaminare l’istanza di esdebitazione presentata dopo la chiusura della liquidazione giudiziale, se essa si inserisce ancora nell’alveo della procedura originaria e se consente il corretto coinvolgimento di curatore e creditori.

Per il debitore, il deposito tempestivo resta la scelta più prudente. Per il giudice, la verifica centrale riguarda la permanenza del nesso tra domanda di esdebitazione e procedura concorsuale, alla luce dell’art. 281 CCII, dell’art. 280 CCII, dell’art. 234 CCII e dell’art. 235, comma 4, CCII.