Con il D.lgs. 7 agosto 2026 n. 147, artt. 5, 6 e 8, la disciplina delle entrate regionali viene ricondotta entro un modello più integrato di accertamento e riscossione. La riforma consente alle Regioni di ricorrere a soggetti privati iscritti all’Albo già previsto per gli enti locali e prepara, dal 2027, l’applicazione dell’accertamento esecutivo anche ai tributi regionali.
Il dato centrale è il coordinamento tra affidamento a operatori qualificati, requisiti patrimoniali più selettivi e trasformazione dell’avviso di accertamento in titolo esecutivo dopo la scadenza del termine per il ricorso. Ne deriva una filiera del credito pubblico regionale più continua, nella quale la fase di formazione della pretesa e quella del recupero possono essere gestite secondo criteri organizzativi più unitari.
L’estensione dell’Albo alle entrate regionali
L’art. 5 del D.lgs. n. 147 del 2026 interviene sull’art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997, ampliando l’ambito dell’Albo dei soggetti privati abilitati allo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione.
La novità riguarda l’ingresso espresso delle Regioni nel sistema degli affidamenti a operatori iscritti. L’Albo, tradizionalmente riferito agli enti locali, diviene così lo strumento anche per la gestione delle entrate regionali, con la conseguenza che le Regioni potranno affidare a soggetti qualificati attività fino a oggi collocate in un perimetro più ristretto.
Accertamento, riscossione e attività di supporto
La riforma distingue due piani operativi. Il primo riguarda i soggetti chiamati a svolgere attività di accertamento e riscossione in senso proprio. Il secondo concerne gli operatori che prestano soltanto attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione.
La distinzione incide sulla struttura degli affidamenti. La Regione potrà scegliere se esternalizzare funzioni più ampie, comprensive della gestione diretta del credito, oppure se avvalersi di servizi ausiliari, ad esempio per lavorazioni istruttorie, analisi delle posizioni, gestione documentale e supporto alle procedure.
Requisiti patrimoniali degli operatori privati
L’apertura al mercato è accompagnata da condizioni di accesso più rigorose. L’art. 6 del D.lgs. n. 147 del 2026 modifica i requisiti patrimoniali per l’iscrizione all’Albo, differenziandoli in base al tipo di attività svolta e alla dimensione dell’ente interessato.
Per lo svolgimento, anche disgiunto, delle attività di accertamento e riscossione delle entrate delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni con più di 200.000 abitanti, è richiesto un capitale interamente versato non inferiore a 5 milioni di euro.
Per i soggetti che svolgono esclusivamente attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione, il capitale interamente versato richiesto è pari ad almeno 1 milione di euro.
Effetti sulla selezione degli affidatari
Il legislatore collega la possibilità di operare sulle entrate pubbliche a un parametro di solidità patrimoniale. Gli affidamenti relativi ad attività incidenti direttamente sull’accertamento e sulla riscossione sono riservati a soggetti dotati di una struttura economica più consistente, mentre per le attività meramente preparatorie è previsto un requisito inferiore.
Questa impostazione può favorire una maggiore specializzazione del mercato. Gli operatori potranno collocarsi in segmenti diversi, dalla gestione integrata del credito pubblico alla riscossione coattiva, fino al supporto tecnico amministrativo alle amministrazioni regionali.
Accertamento esecutivo regionale dal 2027
Il passaggio più rilevante si collega all’art. 8 del D.lgs. n. 147 del 2026. A decorrere dal 1° gennaio 2027, salvo anticipazione mediante legge regionale, anche i tributi regionali saranno interessati dal modello dell’accertamento esecutivo.
In tale schema, l’avviso di accertamento acquista efficacia esecutiva una volta decorso il termine per proporre ricorso. Non occorre quindi un ulteriore atto destinato a costituire il titolo per procedere alla riscossione coattiva.
Gli atti emessi dai privati affidatari
La disposizione assume particolare rilievo perché include anche gli atti emessi dai soggetti privati ai quali la Regione abbia affidato il servizio di accertamento e riscossione. Il ruolo dell’operatore privato può quindi collocarsi in una fase anticipata e strutturale della gestione dell’entrata, non limitandosi al recupero successivo del credito.
Il sistema tende così a concentrare in un percorso più lineare la formazione della pretesa, la gestione della posizione debitoria e l’eventuale attivazione della fase esecutiva. Per gli enti regionali diventa essenziale presidiare la correttezza degli atti, la tracciabilità dei flussi informativi e il rispetto delle garanzie procedimentali del contribuente.
Implicazioni per Regioni, contribuenti e operatori
Per le Regioni, la riforma offre la possibilità di organizzare la riscossione delle proprie entrate mediante strumenti già sperimentati dagli enti locali, ma con un quadro normativo rafforzato. La scelta dell’affidatario dovrà tenere conto non soltanto dei requisiti di iscrizione all’Albo, ma anche della capacità di gestire volumi di posizioni, contenzioso potenziale, notificazioni, rendicontazione e fasi esecutive.
Per i contribuenti, l’accertamento esecutivo regionale comporta una maggiore attenzione ai termini di impugnazione. Decorso il termine per il ricorso, l’atto può produrre effetti esecutivi senza ulteriori passaggi formali diretti alla formazione del titolo.
Per gli operatori del credit management pubblico, il nuovo assetto valorizza competenze organizzative, tecnologiche e giuridiche. L’affidamento delle entrate regionali richiederà procedure robuste, controlli interni, qualità dei dati e capacità di coordinare attività amministrative e recupero coattivo nel rispetto della disciplina pubblicistica.
Gli snodi applicativi da monitorare
L’attuazione della riforma dipenderà anche dalle scelte regionali, in particolare dall’eventuale anticipazione dell’accertamento esecutivo con legge regionale prima del 1° gennaio 2027. Saranno inoltre decisivi i criteri di gara, i contenuti dei contratti di affidamento e le modalità di controllo dell’ente sull’operato del privato.
Nel nuovo quadro delineato dagli artt. 5, 6 e 8 del D.lgs. n. 147 del 2026, la gestione delle entrate regionali si fonda su tre elementi collegati: iscrizione all’Albo, adeguata patrimonializzazione dell’affidatario e idoneità dell’avviso di accertamento a divenire titolo esecutivo. È su questi profili che si misurerà la concreta efficacia del modello.