Verifica del credito ceduto nel fallimento e abuso del finanziamento: il controllo incidentale del giudice
Verifica del credito ceduto nel fallimento e abuso del finanziamento: il controllo incidentale del giudice

Verifica del credito ceduto nel fallimento e abuso del finanziamento: il controllo incidentale del giudice

Cassazione civ., Sez. I, ordinanza del 25 agosto 2026, n. 24754

La decisione affronta un profilo di particolare rilievo nella verifica dello stato passivo: quando il credito azionato è stato ceduto, il giudice può comunque esaminare se il finanziamento originario sia stato concesso in modo abusivo e se, per tale ragione, il credito sia nullo o irripetibile.

La Suprema Corte chiarisce che la circolazione del credito non impedisce il controllo sui vizi genetici del rapporto. Il cessionario, infatti, fa valere lo stesso credito del cedente e resta esposto alle eccezioni che incidono sulla sua esistenza, validità e ripetibilità.

Credito ceduto e domanda di ammissione al passivo

La controversia nasce dalla domanda proposta da una società cessionaria del credito di una banca per ottenere l’ammissione al passivo del fallimento di una s.r.l., con richiesta di collocazione privilegiata pignoratizia.

Il giudice delegato aveva escluso il credito. Secondo la valutazione compiuta in sede di verifica, i finanziamenti erano stati erogati quando lo stato di insolvenza della società poi fallita risultava già evidente. Da ciò era stata desunta una concessione abusiva del credito, con conseguente nullità dei contratti e irripetibilità delle somme ai sensi dell’art. 2035 c.c.

Il giudice delegato aveva inoltre ritenuto nullo o comunque inopponibile il pegno, rilevando il difetto di data certa delle lettere costitutive della garanzia.

La diversa lettura del Tribunale in opposizione

A seguito dell’esclusione, la società cessionaria aveva proposto opposizione allo stato passivo. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, ammettendo il credito in via chirografaria.

Il punto centrale riguardava però l’eccezione del curatore fondata sull’abusiva concessione del finanziamento. Il Tribunale aveva ritenuto di non poterla esaminare, neppure in via incidentale, poiché la condotta contestata era riferibile alla banca cedente e ai suoi funzionari, soggetti non presenti nel giudizio.

Proprio tale impostazione è stata censurata dalla Cassazione.

Il potere del giudice concorsuale di accertare i vizi originari

La Suprema Corte afferma che il giudice delegato e il tribunale fallimentare possono verificare, anche in via incidentale, se l’erogazione del finanziamento integri una condotta illecita, eventualmente anche penalmente rilevante, idonea a incidere sulla validità del contratto e sulla pretesa restitutoria.

Questo accertamento non è incompatibile con la struttura del procedimento di verifica dei crediti. Può essere svolto sia all’udienza di verifica sia nel giudizio di opposizione allo stato passivo, perché riguarda l’ammissione del credito nel concorso e non una pronuncia di responsabilità diretta nei confronti della banca cedente o dei suoi funzionari.

Il ruolo degli indizi

Secondo la Cassazione, la verifica può essere fondata anche su elementi indiziari, purché siano gravi, precisi e concordanti. Il giudice deve quindi valutare se, al momento dell’erogazione, la situazione di insolvenza fosse conoscibile e se il finanziamento abbia avuto l’effetto di aggravare o protrarre artificialmente la crisi dell’impresa.

Nullità del contratto e irripetibilità delle somme

L’esame dell’abusiva concessione del credito può condurre a due profili distinti ma collegati. Il primo riguarda la possibile nullità dei contratti di finanziamento per violazione di norme imperative. Il secondo riguarda la ripetibilità delle somme erogate.

Su tale ultimo piano assume rilievo l’art. 2035 c.c., che esclude la ripetizione di quanto sia stato prestato per uno scopo che costituisca offesa al buon costume. Il giudice deve quindi stabilire se la banca, e di conseguenza il cessionario, possa pretendere la restituzione oppure se l’erogazione rientri tra le prestazioni irripetibili.

La questione non è meramente teorica. Se il credito deriva da un’operazione affetta da illiceità rilevante, la domanda di ammissione al passivo non può essere accolta solo perché il credito è stato successivamente ceduto.

La cessione non migliora la posizione del creditore

Un passaggio essenziale dell’ordinanza riguarda gli effetti della cessione. La Cassazione ribadisce che il cessionario aziona il medesimo credito del cedente e non può trovarsi in una posizione sostanziale migliore rispetto a quella della banca originaria.

Ne deriva che il fallimento può opporre al cessionario le eccezioni inerenti al rapporto da cui il credito trae origine, comprese quelle fondate sulla nullità del finanziamento e sull’irripetibilità della prestazione.

L’assenza in giudizio della banca cedente non impedisce tale verifica, poiché l’accertamento richiesto è strumentale alla decisione sull’ammissione al passivo. Non si tratta di condannare soggetti estranei al processo, ma di stabilire se il credito vantato contro la massa sia giuridicamente riconoscibile.

Violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia

La Cassazione ha ritenuto errata la scelta del Tribunale di non esaminare l’eccezione proposta dal curatore. Una volta sollevata ritualmente la questione della nullità e dell’irripetibilità del credito per abusiva concessione del finanziamento, il giudice dell’opposizione era tenuto a pronunciarsi.

L’omesso esame integra violazione dell’art. 112 c.p.c., norma che impone al giudice di decidere su tutta la domanda e sulle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio.

Ricadute operative nella verifica dei crediti

La pronuncia rafforza il potere di controllo del giudice concorsuale sul titolo posto a fondamento dell’insinuazione. Il curatore può contestare il credito ceduto deducendo la concessione abusiva del finanziamento, mentre il cessionario deve essere pronto a dimostrare non solo la titolarità del credito, ma anche la tenuta giuridica del rapporto originario.

Nel passivo fallimentare la cessione non sterilizza i vizi del credito. Il giudice deve verificare se il finanziamento sia valido, se la somma sia ripetibile e se l’eventuale garanzia pignoratizia sia opponibile alla procedura, anche quando la banca erogatrice non sia parte del giudizio.