La controversia che coinvolge una società di persone non rientra, per ciò solo, nella competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa. Anche quando la lite riguarda diritti sociali, poteri informativi del socio o documentazione gestionale, occorre verificare se il tipo societario sia compreso tra quelli indicati dall’art. 3 del D. Lgs. 168/2003.
Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Catanzaro, Sez. Impresa, ordinanza del 19 giugno 2025, n. 6097, che ha escluso la propria competenza in una vicenda riguardante una società in nome collettivo.
La decisione del Tribunale di Catanzaro
Il procedimento nasceva da un ricorso cautelare proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c. da una socia di minoranza di una s.n.c. La ricorrente chiedeva di poter esaminare documenti relativi alla gestione societaria, invocando la tutela urgente del proprio diritto di controllo.
La parte convenuta eccepiva l’incompetenza della Sezione specializzata in materia di Impresa. L’eccezione è stata accolta. Il Tribunale ha dichiarato che la causa “esula dalla competenza funzionale della Sezione specializzata”, individuando quale giudice competente il Tribunale ordinario di Crotone.
Perché la Sezione Impresa non giudica tutte le liti societarie
Le Sezioni specializzate in materia di Impresa non costituiscono il giudice naturale di ogni controversia che abbia un contenuto economico o societario. La loro competenza è speciale e funzionale, quindi opera soltanto nei casi previsti dalla legge.
Il quadro normativo di riferimento è il D. Lgs. 168/2003, che inizialmente istituì le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. In seguito, il D.L. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, ne ha ampliato il perimetro, trasformandole nelle attuali Sezioni specializzate in materia di Impresa e attribuendo loro ulteriori competenze, tra cui una parte del contenzioso societario e alcune controversie relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.
La competenza territoriale e la competenza per materia
Le sedi delle Sezioni specializzate
L’art. 1 del D. Lgs. 168/2003 prevede che le Sezioni specializzate in materia di Impresa siano istituite soltanto presso determinati Tribunali e Corti d’Appello. Si tratta di uffici giudiziari individuati in modo selettivo, spesso coincidenti con quelli del capoluogo di Regione.
Le materie attribuite alla Sezione Impresa
La competenza per materia è disciplinata dall’art. 3 del D. Lgs. 168/2003. Il secondo comma include, per quanto qui rileva, le cause riguardanti le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., le imprese cooperative e le mutue assicuratrici, le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e le cooperative europee di cui al Regolamento CE n. 1435/2003.
La norma comprende inoltre le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, nonché le società che rispetto a tali soggetti esercitano o subiscono attività di direzione e coordinamento.
Il punto decisivo: le società di persone non sono comprese nell’elenco
Società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice sono società a tutti gli effetti, ma non sono incluse tra i soggetti indicati dall’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 168/2003. Da ciò deriva che le relative controversie non possono essere attratte nella competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa sulla base di una lettura estensiva della disciplina.
Il Tribunale di Catanzaro ha quindi valorizzato il carattere tassativo della competenza funzionale. Se il legislatore ha individuato specifici tipi societari e specifiche materie, l’interprete non può applicare analogicamente la competenza della Sezione Impresa alle liti riguardanti le società di persone.
L’applicazione dell’art. 19 c.p.c.
Una volta esclusa la competenza della Sezione specializzata, torna applicabile il criterio ordinario. Nel caso esaminato, il giudice competente è stato individuato nel Tribunale ordinario di Crotone, in base all’art. 19 c.p.c..
La disposizione stabilisce che, quando è convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo in cui essa ha la propria sede. Tale criterio ha guidato la rimessione della controversia alla sezione civile ordinaria territorialmente competente.
Indicazioni operative per le controversie nelle s.n.c.
Quando un socio di società di persone intende agire in giudizio, anche in via urgente ai sensi dell’art. 700 c.p.c., la scelta dell’ufficio giudiziario non può fondarsi sul solo oggetto societario della lite. È necessario distinguere tra controversie riguardanti società incluse nell’art. 3 del D. Lgs. 168/2003 e controversie relative a società di persone.
Per s.n.c., s.a.s. e società semplici, la domanda deve essere proposta davanti al Tribunale ordinario competente secondo le regole generali, salvo che ricorra una diversa materia espressamente attribuita alla Sezione specializzata da una specifica previsione normativa.
La pronuncia del Tribunale di Catanzaro offre quindi un criterio pratico netto: prima di qualificare una lite come causa da Sezione Impresa, occorre partire dal tipo societario e dall’elenco legale delle competenze, non dalla sola natura societaria del rapporto controverso.