Danni da intelligenza artificiale e azione diretta contro l’assicuratore nel d.lgs. n. 160/2026
Il nuovo quadro nazionale per le liti risarcitorie da intelligenza artificiale
Il d.lgs. n. 160/2026, adottato in attuazione della legge n. 132/2025 ed entrato in vigore il 30 settembre 2026, adegua l’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act. Il decreto interviene anche sul piano processuale, con regole pensate per rendere effettiva la tutela di chi lamenta un danno collegato all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.
Il riferimento normativo è il D.lgs. 9 settembre 2026, n. 160. La disciplina non sostituisce le regole generali della responsabilità civile, ma le affianca quando il pregiudizio derivi dall’impiego di un sistema di intelligenza artificiale. Il legislatore prende atto di una peculiarità di queste controversie: il danneggiato spesso non dispone delle informazioni tecniche necessarie per comprendere come il sistema abbia operato e quale soggetto abbia inciso sul suo funzionamento.
Ambito applicativo dell’art. 16 e foro del consumatore
L’art. 16 estende la nuova disciplina alle azioni di risarcimento dei danni, sia di natura contrattuale sia di natura extracontrattuale, cagionati dall’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale. La norma assume quindi un perimetro ampio, destinato a comprendere fattispecie diverse, purché il danno sia riconducibile all’impiego del sistema.
La disposizione rafforza inoltre la posizione del consumatore danneggiato, prevedendo un foro aggiuntivo nel luogo della sua residenza o del suo domicilio. Si tratta di una scelta coerente con l’esigenza di evitare che la complessità tecnica della controversia si sommi a ostacoli processuali e logistici tali da rendere meno accessibile la tutela giudiziale.
Accesso alle prove: il ruolo dell’art. 17
Uno dei nodi centrali delle controversie in materia di intelligenza artificiale riguarda la disponibilità delle prove. Registri delle attività, documentazione tecnica e informazioni sui processi decisionali sono normalmente nella sfera del fornitore o dell’utilizzatore professionale. Il danneggiato, al contrario, può percepire l’effetto lesivo senza poter ricostruire dall’esterno la sequenza tecnica che lo ha prodotto.
Per ridurre questa asimmetria informativa, l’art. 17 attribuisce al giudice, su istanza dell’attore, il potere di ordinare l’esibizione della documentazione pertinente. La misura consente di acquisire elementi necessari alla ricostruzione del fatto, ma non opera in modo indiscriminato: resta necessario il bilanciamento con la protezione dei segreti commerciali e delle informazioni riservate.
Il rifiuto ingiustificato di esibire la documentazione può incidere sulla valutazione probatoria ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Inoltre, quando il rifiuto riguarda i documenti indicati nel secondo comma dell’art. 17, esso può rilevare come non contestazione dei fatti ai sensi dell’art. 115 c.p.c. La norma attribuisce quindi conseguenze processuali significative alla mancata collaborazione della parte che detiene informazioni decisive.
La presunzione relativa del nesso causale nell’art. 18
L’art. 18 introduce una presunzione relativa circa la sussistenza del nesso causale tra la violazione degli obblighi previsti dall’AI Act e il danno lamentato. La funzione della norma è evitare che l’opacità tecnologica renda eccessivamente gravosa, o di fatto impraticabile, la prova della causalità.
Nel modello ordinario, in base all’art. 2697 c.c., il danneggiato deve dimostrare che il danno costituisce, secondo il criterio del “più probabile che non”, conseguenza della condotta del convenuto. Con l’art. 18 il riparto dell’onere probatorio viene rimodulato. Il danneggiato deve provare l’esistenza di un obbligo dell’AI Act applicabile al convenuto al momento dei fatti, la violazione di tale obbligo e il danno subito. Una volta accertati questi presupposti, spetta al convenuto fornire la prova contraria, dimostrando che il pregiudizio non deriva dalla violazione dello specifico obbligo contestato.
La presunzione è relativa, non assoluta. Il convenuto conserva quindi la possibilità di superarla, ma deve farlo con elementi idonei a escludere il collegamento causale tra la violazione e il danno.
Conformità all’AI Act e responsabilità civile
L’art. 19 chiarisce un profilo rilevante: il rispetto degli obblighi previsti dall’AI Act non costituisce, di per sé, una causa di esonero dalla responsabilità civile. La conformità del sistema agli standard prescritti non esclude automaticamente che possa essersi verificato un danno risarcibile.
La valutazione resta affidata alle regole della responsabilità civile applicabili al caso concreto. Ne deriva che la conformità regolatoria rappresenta un elemento importante, ma non assorbe ogni giudizio sulla responsabilità. Un sistema conforme può comunque essere inserito in una condotta, in un’organizzazione o in un rapporto contrattuale dai quali derivi un pregiudizio giuridicamente rilevante.
Azione diretta contro l’assicuratore del responsabile
L’art. 20 introduce uno strumento di particolare rilievo per il danneggiato: la facoltà di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del soggetto ritenuto responsabile, entro i limiti del contratto. L’azione diretta consente quindi di rivolgere la domanda risarcitoria anche verso l’impresa assicuratrice, purché esista una copertura applicabile al rischio concretamente verificatosi.
Prima di individuare l’assicuratore, occorre però stabilire chi sia il soggetto chiamato a rispondere del danno. Le definizioni dell’AI Act distinguono, tra gli altri, il fornitore, l’utilizzatore professionale, indicato anche come deployer, l’importatore e il distributore. L’imputazione della responsabilità richiede perciò una ricostruzione concreta del ruolo svolto da ciascun operatore nella progettazione, messa a disposizione, distribuzione o utilizzazione del sistema.
Eccezioni opponibili e verifica della polizza
La norma consente all’assicuratore di opporre al danneggiato le eccezioni contrattuali anteriori al sinistro. Restano però profili che il decreto non disciplina in modo espresso, come le eccezioni connesse a fatti successivi, tra cui la tardiva o omessa denuncia, e la sospensione della garanzia per il mancato pagamento del premio.
In questa prospettiva diventa essenziale analizzare la polizza effettivamente applicabile. A seconda del rischio assicurato, possono venire in rilievo coperture di responsabilità civile generale, responsabilità per prodotti, cyber o professionale. L’azione diretta resta comunque vincolata ai massimali, alle condizioni e all’oggetto della garanzia convenuta.
I limiti strutturali della tutela assicurativa
Il d.lgs. n. 160/2026 non introduce un obbligo generalizzato di assicurazione per i danni derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Non prevede neppure un obbligo a contrarre a carico delle compagnie, né contenuti minimi uniformi delle polizze.
La posizione del danneggiato è quindi rafforzata solo quando una copertura assicurativa esiste ed è pertinente rispetto al sinistro. Diversamente da settori come la responsabilità civile automobilistica o sanitaria, l’azione diretta prevista dall’art. 20 non si fonda su un sistema assicurativo obbligatorio, ma opera nei limiti del contratto stipulato dal soggetto responsabile.
La gestione di una controversia da intelligenza artificiale richiede quindi una doppia verifica: da un lato, l’accertamento degli obblighi dell’AI Act rilevanti e dell’eventuale violazione; dall’altro, l’individuazione della copertura assicurativa concretamente invocabile, con attenzione al ruolo assunto dagli operatori coinvolti e alle condizioni della polizza.
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