La concessione di nuova finanza a una società già compromessa non è, di per sé, illegittima. Lo diventa però quando l’operazione non mira a sostenere un fisiologico riequilibrio, ma serve a mantenere artificiosamente in vita un’impresa ormai insolvente, ritardando l’emersione della crisi e aggravando il dissesto. In tale scenario, il contratto di finanziamento può essere colpito da nullità per violazione di norma imperativa, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice civile.
La disciplina non si arresta però alla sola validità del negozio. Quando l’erogazione del denaro si inserisce in una condotta che consente di rinviare il fallimento e di incrementare l’esposizione debitoria, la somma già corrisposta non può essere restituita, perché la prestazione è qualificata come contraria al buon costume ai sensi dell’articolo 2035 del Codice civile.
Il principio affermato dalla Corte di cassazione
Su questo punto si è espressa la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 7134, pubblicata il 25 marzo 2026, chiarendo che il finanziamento concesso a un’impresa in stato di decozione non va valutato solo sotto il profilo della corretta erogazione del credito, ma anche in relazione alla funzione concreta che esso assume nel contesto della crisi.
La vicenda esaminata dalla Corte prende le mosse dall’opposizione allo stato passivo proposta da una banca, che domandava l’ammissione di un credito derivante da due finanziamenti chirografari concessi nel 2020, rispettivamente di 25mila e 35mila euro, presentati come misure di sostegno alla liquidità. Uno dei due importi, secondo gli accertamenti compiuti nei gradi di merito, era stato impiegato per assorbire l’esposizione debitoria della società sul conto corrente acceso presso il medesimo istituto.
Le valutazioni del giudice di merito
Il curatore si era opposto all’insinuazione, evidenziando che quelle erogazioni avevano finito per aggravare il passivo e per soddisfare un pregresso credito chirografario della banca, in un contesto nel quale la società presentava già una significativa esposizione, anche verso l’Erario. Il tribunale aveva respinto l’opposizione, rilevando che la documentazione acquisita mostrava indici già sintomatici dell’insolvenza e che l’operazione aveva di fatto trasformato un’esposizione bancaria antecedente in un credito assistito da garanzia pubblica.
Nel ricorso per cassazione l’istituto aveva sostenuto che la violazione dei criteri di sana e prudente gestione non determina, da sola, la nullità del contratto e che l’abusiva concessione del credito richiede comunque la prova della prosecuzione dell’attività in perdita, del nesso causale e dell’effettivo aggravamento del dissesto.
La distinzione decisiva tra contratto pregiudizievole e contratto illecito
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, soffermandosi su una distinzione centrale. Da un lato vi è il contratto semplicemente pregiudizievole per i creditori, che non è automaticamente nullo; dall’altro vi è il contratto la cui stessa stipulazione realizza una violazione di norma imperativa di rilievo penale, come quella che sanziona l’aggravamento del dissesto conseguente al ritardo nell’emersione della crisi.
In questa seconda ipotesi, osserva la Cassazione, opera l’articolo 1418 del Codice civile. Se il finanziamento si inserisce, con la consapevole partecipazione del finanziatore, in una sequenza causale che produce aggravamento del dissesto e differimento della procedura concorsuale, il negozio è nullo.
L’irripetibilità delle somme erogate
La decisione affronta poi il tema della restituzione delle somme già versate. La Cassazione richiama l’articolo 2035 del Codice civile e chiarisce che il buon costume non coincide soltanto con le tradizionali nozioni di morale sessuale o di decenza. Esso comprende anche le regole di correttezza che presidiano le relazioni economiche e il mercato.
Per questo motivo, l’erogazione di denaro a favore di un’impresa già in stato di decozione, quando consenta di rinviare il fallimento e di incrementare l’esposizione debitoria, integra una prestazione contraria al buon costume. Ne consegue che la somma non è ripetibile, anche se il contratto sia stato ritenuto nullo.
La portata pratica della decisione
Il messaggio che emerge dall’ordinanza è netto: il finanziamento alla crisi non può trasformarsi in uno strumento per occultare l’insolvenza o per spostare nel tempo l’emersione del dissesto. Quando ciò avviene, la responsabilità dell’operazione non si misura soltanto sul piano della correttezza bancaria, ma investe la stessa tenuta del contratto e la sorte delle somme erogate.
Per gli operatori del credito e per i curatori fallimentari il passaggio è decisivo, perché impone di guardare non solo alla forma del finanziamento, ma alla sua concreta funzione economica, al momento della sua concessione e agli effetti prodotti sulla crisi dell’impresa.