Usura nei finanziamenti: il tasso soglia si verifica alla stipula senza cumulare interessi e penali
La contestazione dell’usura in un contratto di finanziamento richiede un accertamento fondato su dati omogenei, riferiti al momento della pattuizione e costruiti secondo criteri tecnici coerenti. Non è sufficiente sommare interessi corrispettivi, interessi moratori e penali per ottenere un tasso complessivo da confrontare con la soglia di legge.
Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Salerno, Sez. I, 19 febbraio 2026, n. 1066, che ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore, ritenendo non provato il superamento della soglia usuraria.
La controversia esaminata dal Tribunale di Salerno
La causa traeva origine da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo dovuto in relazione a un finanziamento e a una linea di credito revolving. Il debitore proponeva opposizione, sostenendo anche l’usurarietà dei rapporti contrattuali.
La tesi dell’opponente si fondava sul cumulo di più voci economiche: interessi corrispettivi, interessi moratori e penali. La società creditrice contestava tale impostazione, evidenziando l’erroneità del metodo di calcolo utilizzato.
Il Tribunale ha ritenuto le doglianze generiche e non adeguatamente documentate. In particolare, secondo il giudice, l’opponente non aveva indicato in modo puntuale la soglia applicabile alla data della pattuizione, né aveva prodotto un conteggio idoneo a dimostrare il superamento del limite rilevante.
Il momento rilevante per verificare l’usura
La sentenza pone al centro un primo profilo decisivo: l’usurarietà deve essere valutata al momento in cui gli interessi sono pattuiti. È a tale data che occorre individuare il tasso soglia applicabile e svolgere il confronto con il costo del credito.
La successiva variazione delle soglie non consente di qualificare come usurario un tasso che non superava il limite al momento della stipula. In questa prospettiva, il Tribunale esclude rilievo alla cosiddetta usura sopravvenuta ai fini della qualificazione originaria del tasso.
Confronto omogeneo con il TEGM
Il secondo passaggio della decisione riguarda il metodo di calcolo. La verifica non può essere costruita mediante una semplice aggregazione di poste diverse, ma richiede un confronto omogeneo tra il costo del credito e il tasso effettivo globale medio, cioè il TEGM, assunto come parametro di riferimento.
Il calcolo deve quindi muovere da dati oggettivi e comparabili. Se le voci considerate hanno natura, funzione e presupposti diversi, la loro somma indiscriminata altera il confronto e non dimostra, da sola, il superamento della soglia usuraria.
Perché corrispettivi e moratori non si sommano
Il Tribunale distingue la funzione degli interessi corrispettivi da quella degli interessi moratori. I primi remunerano la disponibilità del capitale concesso al debitore. I secondi operano invece in caso di ritardo nell’adempimento.
Pur essendo gli interessi moratori soggetti alla disciplina antiusura, la loro verifica deve avvenire con criteri specifici e con dati comparabili. Non è corretto ricavare l’usura attraverso una sommatoria automatica tra interessi corrispettivi e moratori, poiché si tratta di voci destinate a operare in situazioni differenti.
La sentenza precisa inoltre che, ove fosse accertata l’usurarietà della clausola di mora, tale nullità non determinerebbe automaticamente la gratuità dell’intero finanziamento. Resterebbero dovuti gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.
Il trattamento delle penali nel calcolo
Un ulteriore profilo riguarda le penali. Il Tribunale esclude dal calcolo gli oneri meramente eventuali che non costituiscono costi obbligatori collegati all’erogazione del credito.
Anche per questa ragione, la penale non può essere inserita meccanicamente in un tasso complessivo insieme agli interessi corrispettivi e moratori. La sua rilevanza deve essere valutata in base alla concreta funzione della voce economica e alla sua effettiva incidenza sul rapporto.
L’onere probatorio nell’opposizione a decreto ingiuntivo
Nel giudizio di opposizione, la contestazione dell’usura deve essere formulata in modo specifico. Non basta affermare che il contratto supera la soglia, né è sufficiente produrre un conteggio fondato su criteri non omogenei.
Chi contesta il credito deve individuare la soglia vigente al momento della pattuizione, distinguere le voci rilevanti, spiegare il criterio di calcolo utilizzato e documentare il superamento del limite. In mancanza di tali elementi, la doglianza resta generica e non consente di paralizzare la pretesa creditoria.
Indicazioni operative per la verifica dell’usura
La decisione del Tribunale di Salerno offre una linea applicativa chiara: la verifica dell’usura non dipende dalla quantità di voci inserite nel calcolo, ma dalla correttezza del metodo adottato.
Prima di contestare un finanziamento o una linea di credito revolving, è necessario ricostruire la data della pattuizione, individuare il tasso soglia pertinente, separare interessi corrispettivi, interessi moratori e penali, e verificare ciascuna voce secondo parametri coerenti. È su questo piano tecnico che si misura la tenuta della contestazione in giudizio.
Lo Studio Legale Statella assiste imprese e privati a Milano in materia di contenzioso civile e arbitrati. Per un caso concreto puoi contattare lo studio.
Leggi anche
- Usura bancaria nel finanziamento: prova del tasso soglia, limiti della C.T.U. e commissione di estinzione anticipata
- Whistleblowing: affidamento della gestione del canale al DPO e verifica del conflitto di interessi
- Finanziamenti indicizzati e tasso minimo: i confini della clausola floor alla luce della giurisprudenza recente