Nel rinnovo del Contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici relativo al periodo 2025 2028 viene introdotta una disciplina specifica sulla somministrazione a tempo indeterminato che può costituire riferimento anche per altri settori produttivi.
Il nuovo diritto alla stabilizzazione dopo quattro anni
A decorrere dal 1° gennaio 2026 il lavoratore assunto con contratto di somministrazione a tempo indeterminato, comunemente definito staff leasing, che abbia prestato attività presso la stessa impresa utilizzatrice per un periodo complessivo superiore a 48 mesi matura il diritto all’assunzione a tempo indeterminato direttamente da parte di tale impresa.
La soglia dei 48 mesi rileva a condizione che le mansioni svolte presso l’utilizzatore siano di pari livello e rientrino nella medesima categoria legale, e che la somma dei periodi di missione, anche non consecutivi, superi il quadriennio. Al raggiungimento di questo limite l’azienda utilizzatrice è tenuta alla stabilizzazione del rapporto con assunzione diretta.
Decorrenza e computo dei periodi di missione
I periodi di lavoro in missione svolti fino al 31 dicembre 2025 non vengono considerati nel calcolo dei 48 mesi. La disciplina contrattuale guarda dunque esclusivamente ai rapporti successivi, fissando per il futuro un limite temporale certo alla permanenza del lavoratore in somministrazione a tempo indeterminato presso il medesimo utilizzatore.
In questo modo lo staff leasing rimane uno strumento di flessibilità organizzativa, ma entro un arco temporale definito e non più potenzialmente illimitato rispetto al singolo utilizzatore.
Flessibilità d’impresa e stabilità occupazionale
La soluzione adottata nel comparto metalmeccanico nasce dall’esigenza di conciliare interessi tra loro solo apparentemente contrapposti. Da un lato le imprese richiedono strumenti che consentano di modulare la forza lavoro in funzione delle esigenze produttive. Dall’altro lato i lavoratori rivendicano percorsi di stabilizzazione che impediscano un ricorso indefinito alla somministrazione presso la stessa azienda.
La previsione del diritto alla stabilizzazione dopo quattro anni di missioni presso il medesimo utilizzatore si colloca in questo spazio di mediazione. Il contratto collettivo interviene dove il legislatore non ha finora fissato un limite generale alla durata complessiva delle missioni in staff leasing, introducendo un parametro chiaro sul piano negoziale.
Il nodo della temporaneità nella somministrazione di lavoro
L’evoluzione del dibattito dottrinale e giurisprudenziale
La questione della durata delle missioni in somministrazione non è nuova. Da tempo il dibattito verte sulla necessità che anche la somministrazione a tempo indeterminato sia sottoposta a un requisito di temporaneità rispetto al rapporto tra lavoratore e impresa utilizzatrice.
Nel sistema italiano è stato ritenuto ammissibile, in assenza di un divieto espresso, che lo stesso lavoratore venga inviato presso il medesimo utilizzatore attraverso una pluralità di missioni, anche tramite agenzie diverse, senza un limite di durata complessiva. Questa pratica ha suscitato interrogativi riguardo alla compatibilità con la direttiva 2008 104 CE sul lavoro tramite agenzia interinale, che impone agli Stati membri di prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di missioni successive e di predisporre misure efficaci e dissuasive contro l’uso elusivo della somministrazione.
La giurisprudenza interna si è progressivamente orientata verso una lettura della direttiva che qualifica il lavoro tramite agenzia come temporaneo non tanto in relazione alla stabilità del posto di lavoro in sé, quanto con riferimento alla modalità di messa a disposizione del lavoratore presso l’utilizzatore. In questo schema è il rapporto funzionale con l’azienda utilizzatrice a dover mantenere carattere temporaneo, anche quando l’esigenza produttiva che lo sorregge sia di fatto stabile.
Somministrazione a termine e staff leasing nel diritto vivente
Le pronunce giudiziarie si sono concentrate in prevalenza sulla somministrazione a tempo determinato, valutando caso per caso se l’uso reiterato di missioni successive fosse ancora compatibile con la nozione di temporaneità richiesta dalla direttiva 2008 104 CE. Il tema dello staff leasing e della sua compatibilità con il diritto dell’Unione è emerso più raramente e per lo più in via incidentale.
Tra le decisioni che hanno toccato il punto meritano menzione, tra le altre, la sentenza della Corte di cassazione 22861 del 21 luglio 2022, nonché le pronunce del Tribunale di Milano 9 maggio 2023 n 882, del Tribunale di Trieste 22 dicembre 2023 n 207, della Corte d’Appello di Milano 20 marzo 2023 n 162, del Tribunale di Milano 16 gennaio 2024 n 90 e la più recente sentenza del Tribunale di Milano 19 dicembre 2025 n 4493.
In assenza di limiti temporali specificamente previsti dalla legge nazionale per la somministrazione a tempo indeterminato, ai giudici è stato affidato il compito di valutare in concreto se la durata complessiva delle missioni presso il medesimo utilizzatore potesse essere ancora qualificata come temporanea, tenendo conto delle circostanze del singolo caso.
È stato così evidenziato come lo staff leasing, pur assicurando al lavoratore un rapporto stabile con l’agenzia per il lavoro, non escluda il rischio di una sostanziale precarietà rispetto alla posizione presso l’azienda utilizzatrice qualora le missioni si protraggano senza un termine ragionevole.
L’orientamento contrario del Tribunale di Bari
Non mancano tuttavia pronunce che si discostano da questa impostazione. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 17 settembre 2024, ha sostenuto che l’obiettivo centrale della direttiva 2008 104 CE sia quello di evitare l’abuso derivante dalla reiterazione di missioni temporanee, soprattutto quando il lavoratore è formalmente assunto con contratti a termine.
Secondo tale ricostruzione, nel caso dello staff leasing il rischio di abuso sarebbe attenuato dalla presenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore e l’agenzia. In questa prospettiva la direttiva non imporrebbe necessariamente un limite temporale alla durata delle missioni presso il singolo utilizzatore quando il vincolo con l’agenzia sia stabile.
La rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea
Il contrasto interpretativo emerso tra diversi uffici giudiziari ha indotto due tribunali, Reggio Emilia e Milano, a investire della questione la Corte di giustizia dell’Unione europea mediante rinvio pregiudiziale.
I giudici nazionali hanno chiesto ai giudici di Lussemburgo di chiarire, in particolare, se la direttiva 2008 104 CE trovi applicazione anche nelle ipotesi di somministrazione a tempo indeterminato e se, di conseguenza, anche lo staff leasing debba essere sottoposto a un requisito di temporaneità del rapporto con l’utilizzatore o a limiti di durata complessiva delle missioni.
La risposta della Corte avrà un impatto significativo. Qualora venga affermata l’estensione della direttiva allo staff leasing con richiesta di meccanismi atti a prevenire l’uso eccessivamente prolungato delle missioni, il legislatore nazionale sarà chiamato a intervenire in maniera più organica sulla materia, superando l’attuale frammentarietà.
Il ruolo del contratto collettivo metalmeccanico in attesa della pronuncia europea
Nell’intervallo che separa l’ordinamento interno dalla futura decisione della Corte di giustizia, il nuovo CCNL dei metalmeccanici sceglie di agire sul piano contrattuale, introducendo un criterio oggettivo: oltre quattro anni complessivi di missioni presso lo stesso utilizzatore nasce in capo al lavoratore il diritto alla stabilizzazione.
Questa soluzione non definisce in via definitiva i rapporti tra diritto interno e diritto dell’Unione, né sostituisce un eventuale intervento legislativo. Offre però al settore un quadro operativo immediatamente applicabile, all’interno del quale imprese e lavoratori possono orientare le proprie scelte contrattuali.
Nel comparto metalmeccanico la somministrazione a tempo indeterminato assume così un orizzonte temporale predeterminato per quanto riguarda il singolo utilizzatore. Oltre il limite dei 48 mesi lo strumento cede il passo alla costituzione di un rapporto diretto a tempo indeterminato con l’impresa che ha beneficiato della prestazione in modo continuativo.
Uno schema destinato a fare scuola
La disciplina pattizia introdotta nel settore metalmeccanico si candida a divenire modello di riferimento nella contrattazione collettiva di altri comparti, che potrebbero replicare o adattare il meccanismo del limite quadriennale in funzione delle specifiche esigenze produttive.
Nel frattempo il sistema resta in attesa delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che dovranno essere coordinate con le soluzioni già sperimentate a livello contrattuale e con gli orientamenti giurisprudenziali maturati in questi anni.