Monopattino elettrico a noleggio e responsabilità solidale della società proprietaria nel sinistro stradale
Monopattino elettrico a noleggio e responsabilità solidale della società proprietaria nel sinistro stradale

Monopattino elettrico a noleggio e responsabilità solidale della società proprietaria nel sinistro stradale

Il principio affermato dal Giudice di pace di Rimini

Con la sentenza del 24 agosto 2026, n. 937, il Giudice di pace di Rimini ha affrontato il tema della responsabilità per i danni causati dalla circolazione di un monopattino elettrico a noleggio.

La decisione muove da un dato centrale: quando il monopattino elettrico è qualificabile come veicolo ed è coinvolto in un sinistro stradale, trova applicazione il regime previsto per la circolazione dei veicoli. Ne deriva che la società proprietaria e noleggiatrice può essere chiamata a rispondere in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c., senza che sia sufficiente invocare la sola indisponibilità materiale del mezzo al momento dell’incidente.

Il fatto: incidente su pista ciclabile tra bicicletta e monopattino

La controversia nasce da uno scontro avvenuto su una pista ciclabile tra una bicicletta elettrica a pedalata assistita e un monopattino elettrico a noleggio.

La ciclista danneggiata ha convenuto in giudizio sia il conducente del monopattino sia la società proprietaria del mezzo, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro.

L’eccezione della società di noleggio

La società convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non avere la disponibilità del veicolo nel momento in cui si era verificato l’incidente.

Il giudice ha respinto tale eccezione. La domanda risarcitoria è stata accolta, con riconoscimento della responsabilità esclusiva del conducente del monopattino nella causazione del sinistro e condanna solidale dei convenuti al risarcimento.

Perché il monopattino rileva come veicolo

Il passaggio decisivo della pronuncia riguarda la qualificazione giuridica del monopattino elettrico. Secondo il Giudice di pace di Rimini, alla data del sinistro la disciplina applicabile era quella introdotta dalla L. n. 145 del 2018, che ricomprendeva tali mezzi nella categoria dei veicoli, in coerenza con gli artt. 46 e 47 C.d.S.

Da questa qualificazione discende l’applicazione delle regole ordinarie sulla responsabilità derivante dalla circolazione stradale. Il sinistro tra mezzi riconducibili alla categoria dei veicoli resta quindi regolato dagli artt. 2043 e 2054 c.c.

Il ruolo dell’art. 2054 c.c.

L’art. 2054 c.c. assume rilievo perché consente di collegare la responsabilità non soltanto alla condotta del conducente, ma anche alla posizione del proprietario del veicolo coinvolto nella circolazione.

Nel caso del monopattino concesso a noleggio, il rapporto contrattuale con l’utilizzatore non elimina di per sé la posizione di responsabilità del proprietario. Il mezzo viene infatti affidato a terzi proprio affinché sia utilizzato per circolare. Per questa ragione, la società proprietaria e noleggiatrice non può sottrarsi automaticamente alla domanda risarcitoria affermando che, in quel momento, il monopattino era materialmente nella disponibilità dell’utente.

Indisponibilità del mezzo e circolazione contro la volontà del proprietario

La sentenza distingue la mera indisponibilità materiale del veicolo da una vera circolazione contro la volontà del proprietario.

Nel noleggio, la perdita temporanea della disponibilità materiale è fisiologica: il mezzo viene consegnato o reso disponibile all’utilizzatore affinché circoli. Tale circostanza, da sola, non basta a escludere la responsabilità solidale del proprietario ai sensi dell’art. 2054 c.c.

Diversa sarebbe l’ipotesi in cui la circolazione avvenga contro la volontà del proprietario. Nel caso esaminato, tuttavia, il giudice non ha ritenuto provata una simile situazione. Mancavano elementi probatori idonei e non risultavano specifiche clausole contrattuali capaci di dimostrare che l’uso del monopattino fosse avvenuto contro la volontà della società proprietaria.

Il rapporto tra conducente, proprietario e danneggiato

La decisione offre una lettura pratica della responsabilità nei servizi di noleggio di monopattini elettrici. Il danneggiato può rivolgere la propria pretesa risarcitoria non solo contro il conducente che ha materialmente causato il sinistro, ma anche contro il soggetto proprietario del veicolo, quando ricorrono i presupposti dell’art. 2054 c.c.

La responsabilità solidale consente al danneggiato di ottenere la condanna di più soggetti obbligati per il medesimo danno. Nel caso deciso, pur essendo stata riconosciuta la responsabilità esclusiva del conducente nella dinamica del sinistro, la società proprietaria e noleggiatrice è stata condannata in solido al risarcimento.

Il profilo assicurativo nei sinistri con monopattini elettrici

La pronuncia riguarda un sinistro verificatosi nel 2019. In quel giudizio la domanda era stata proposta nei confronti del conducente e della società proprietaria e noleggiatrice del monopattino, senza che il giudice fosse chiamato a pronunciarsi sull’azione diretta verso un’impresa di assicurazione.

Il quadro assume un rilievo diverso per i sinistri verificatisi dopo la piena operatività dell’obbligo di copertura della responsabilità civile verso terzi per i monopattini elettrici. In tali casi, il danneggiato può convenire in giudizio anche l’impresa assicuratrice del mezzo mediante l’esercizio dell’azione diretta.

A partire dal 16 luglio 2026, per i servizi di sharing di monopattini, l’obbligo di stipulare la polizza grava sulle società di noleggio. Questo dato incide sulla strategia processuale del danneggiato, che dovrà individuare correttamente i soggetti da chiamare in giudizio in base alla data del sinistro, alla titolarità del mezzo e alla disciplina assicurativa applicabile.

Indicazioni operative per le controversie risarcitorie

Nei sinistri che coinvolgono monopattini elettrici a noleggio, l’accertamento non può limitarsi alla condotta del conducente. Occorre verificare la qualificazione del mezzo come veicolo, il regime normativo vigente alla data del fatto, la posizione del proprietario, l’esistenza del rapporto di noleggio e l’eventuale copertura assicurativa.

La sentenza del Giudice di pace di Rimini del 24 agosto 2026, n. 937, conferma che la società proprietaria del monopattino non è estranea alla circolazione del mezzo solo perché questo è stato affidato a un utente. La responsabilità solidale resta configurabile quando il veicolo è utilizzato nell’ambito del servizio di noleggio e non sia provata una circolazione contro la volontà del proprietario.

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