La ripartizione patrimoniale conseguente alla scissione non interrompe la continuità delle obbligazioni pregresse. Quando il credito resta insoddisfatto, il sistema approntato dall’articolo 2506-quater, terzo comma, c.c. consente al creditore di rivolgersi contro tutte le società coinvolte nell’operazione, secondo un modello di responsabilità che non dipende dalla sola intestazione formale del debito nel progetto di scissione.
Il tema assume rilievo anche nel processo. Se la scissione interviene durante la causa, le società beneficiarie possono essere chiamate nel giudizio di impugnazione senza che ciò determini una domanda nuova ai sensi dell’articolo 345 c.p.c. La loro presenza è infatti necessaria per assicurare un contraddittorio coerente con gli effetti sostanziali dell’operazione straordinaria.
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, n. 32551 del 13 dicembre 2025, ha ribadito che la scissione societaria non può essere utilizzata come strumento per comprimere la posizione dei creditori anteriori. Il riferimento normativo centrale è l’articolo 2506-quater, terzo comma, c.c., che delinea una responsabilità solidale delle società partecipanti all’operazione per i debiti non soddisfatti.
La Corte ha valorizzato la funzione protettiva della norma, evidenziando che la frammentazione del patrimonio sociale non deve tradursi in un indebolimento della garanzia patrimoniale generica. La tutela predisposta dal legislatore opera dunque sia nei rapporti sostanziali sia nella successiva dinamica processuale.
Il significato dell’articolo 2506-quater, terzo comma, c.c.
Secondo la Suprema Corte, la disposizione in esame impone di guardare oltre la formale allocazione del debito risultante dal progetto di scissione. L’espressione “assegnato o rimasto” esprime infatti una disciplina unitaria, che coinvolge sia le obbligazioni trasferite alle società beneficiarie sia quelle rimaste in capo alla società scissa.
Da ciò deriva che il creditore può agire nei confronti di tutte le società partecipanti all’operazione, ferma restando la responsabilità della società originaria quale debitrice principale. Per le società beneficiarie, la responsabilità incontra il limite del valore del patrimonio netto ricevuto.
Come affermato dalla Corte:
L’ultimo comma dell’articolo 2506-quater cod. civ., con un evidente intento di tutela dei creditori della società scissa, prevede che dei debiti della predetta società non soddisfatti dalla società cui, per effetto della scissione parziale, essi fanno carico, rispondano solidalmente tutte le società partecipanti all’operazione di scissione.
La vicenda processuale e l’errore della Corte d’Appello
La controversia prendeva avvio da un giudizio relativo a un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Nel corso del primo grado, la società convenuta poneva in essere una scissione parziale, dalla quale nascevano due società beneficiarie. L’operazione non veniva tempestivamente rappresentata nel processo.
Solo in appello il creditore, appresa l’avvenuta scissione, estendeva il contraddittorio alle nuove società. La Corte d’Appello riteneva tale iniziativa inammissibile, qualificandola come domanda nuova ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., perché rivolta verso soggetti non presenti nel giudizio di primo grado. Il giudice di merito attribuiva rilievo decisivo alla circostanza che, nel progetto di scissione, il debito fosse rimasto formalmente alla società scissa.
La Cassazione ha riformato tale impostazione, osservando che la prospettiva seguita dal giudice di secondo grado trascurava la portata dell’articolo 2506-quater c.c. e il collegamento tra gli effetti dell’operazione societaria e la posizione processuale del creditore.
Il profilo processuale: perché non si tratta di domanda nuova
La Suprema Corte ha chiarito che, in presenza della responsabilità solidale prevista dalla norma, l’ingresso delle società beneficiarie nel giudizio di impugnazione non realizza una modifica dell’azione in senso proprio. Si tratta invece dell’adeguamento del contraddittorio agli effetti della scissione, che impone la partecipazione di tutti i soggetti tenuti a rispondere del debito non estinto.
In questa prospettiva, la Corte ha qualificato il rapporto come ipotesi di litisconsorzio necessario processuale. La domanda rivolta anche alle società neo costituite non introduce un petitum diverso, ma dà attuazione alla disciplina sostanziale che rende quelle società potenzialmente responsabili verso il creditore.
La Corte ha espresso il principio nei seguenti termini:
l’estensione della domanda alle società neo-costituite per effetto della scissione è un effetto processuale collegato agli effetti sostanziali della scissione medesima.
Opposizione dei creditori e responsabilità solidale
Un ulteriore passaggio della decisione riguarda il rapporto tra opposizione dei creditori e disciplina della responsabilità solidale. La Cassazione ha escluso che la protezione offerta dall’articolo 2506-quater c.c. sia subordinata all’esercizio dell’opposizione alla scissione.
Opposizione e responsabilità solidale operano su piani distinti. La prima attiene alla reazione preventiva del creditore all’operazione straordinaria. La seconda, invece, interviene come garanzia successiva, quando il debito anteriore sia rimasto insoddisfatto. Le due tutele non si sovrappongono e non si escludono.
L’impatto dell’ordinanza sulla prassi societaria e contenziosa
L’ordinanza n. 32551 del 13 dicembre 2025 assume rilievo per la precisione con cui coordina diritto societario e processo civile. La Corte afferma che la scissione non può alterare in danno dei creditori il livello di protezione già esistente, e che la tutela deve essere letta in modo coerente con la struttura dell’operazione e con la continuità dei rapporti obbligatori.
Ne deriva un principio di notevole interesse operativo: chi agisce per il recupero di un credito anteriore alla scissione non è vincolato alla sola società formalmente indicata come assegnataria del debito. Il contraddittorio può essere esteso anche alle beneficiarie, poiché la loro chiamata trova fondamento diretto nella disciplina legale della responsabilità solidale.
La lettura offerta dalla Suprema Corte rafforza così la posizione del creditore e chiarisce che, nella scissione societaria, l’assetto patrimoniale post operazione non può essere invocato per eludere le obbligazioni già sorte. Il dato decisivo resta la permanenza del debito e la necessità di preservarne la soddisfazione attraverso la partecipazione processuale di tutte le società tenute a risponderne.