Responsabilità dei tecnici e limiti delle coperture assicurative nei contenziosi Superbonus
Responsabilità dei tecnici e limiti delle coperture assicurative nei contenziosi Superbonus

Responsabilità dei tecnici e limiti delle coperture assicurative nei contenziosi Superbonus

Nel contesto dei contenziosi collegati al Superbonus, sta emergendo con sempre maggiore chiarezza un profilo critico: il massimale delle polizze di responsabilità civile stipulate dai tecnici asseveratori può rivelarsi incapiente rispetto ai danni complessivamente derivanti dagli atti di recupero dell’Erario, comprensivi di imposta, sanzioni e interessi.

Le verifiche sistematiche dell’Agenzia delle Entrate sulle pratiche agevolate, ormai in fase di pieno avvio, stanno infatti portando alla luce situazioni in cui il plafond assicurativo minimo richiesto dalla normativa risulta inadeguato rispetto alla dimensione economica degli interventi edilizi e al numero dei soggetti coinvolti.

Lo schema tipico degli atti di recupero del credito d’imposta

La reazione dell’amministrazione finanziaria alle irregolarità

Gli schemi di atti di recupero oggi circolanti presentano una struttura ormai consolidata. In presenza di irregolarità tecniche o documentali nelle asseverazioni, l’amministrazione finanziaria procede ordinariamente al recupero del credito d’imposta nei confronti:

dei contribuenti che hanno fruito direttamente dell’agevolazione

oppure dei General Contractor che hanno svolto il ruolo di coordinamento dei lavori agevolati.

Il recupero non si limita alla sola imposta. A esso si affiancano sanzioni amministrative di importo molto significativo, tra cui:

le sanzioni per dichiarazione infedele, generalmente comprese tra il 90% e il 180% della maggiore imposta accertata

le sanzioni per indebito utilizzo di credito d’imposta inesistente, che possono raggiungere il 200% del credito utilizzato, oltre alla liquidazione degli interessi dovuti.

Dal rapporto con il Fisco all’azione verso il professionista

Ricevuto l’atto impositivo di recupero, il soggetto destinatario tende a trasferire il peso economico dell’operazione sul professionista che ha redatto le asseverazioni o svolto le verifiche tecniche di conformità. Ne derivano azioni civili di responsabilità professionale volte a ottenere il ristoro del pregiudizio economico subito in conseguenza del venir meno del beneficio fiscale.

È in questo passaggio, dal procedimento tributario all’azione risarcitoria in sede civile, che si manifestano in concreto i limiti strutturali del sistema delineato dal legislatore emergenza.

L’obbligo assicurativo dei tecnici asseveratori

Il contenuto della previsione normativa

L’articolo 119, comma 14, del decreto legge 34 del 2020 ha previsto per i tecnici abilitati l’obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale con determinate caratteristiche, stabilendo che essa debba avere:

un massimale ritenuto adeguato

in ogni caso non inferiore a 500.000 euro

La finalità dichiarata dal legislatore è quella di garantire ai clienti del professionista e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività di asseverazione e controllo tecnico.

Questa architettura, concepita per rafforzare le tutele a valle del sistema dei bonus edilizi, rischia tuttavia di non reggere nei contesti di maggiore complessità e valore economico, in particolare nei grandi interventi condominiali.

L’adeguatezza del massimale nei grandi cantieri

Quando il valore complessivo dei lavori supera ampiamente la soglia del mezzo milione di euro e il recupero fiscale riguarda una pluralità di soggetti, il massimale minimo di 500.000 euro può rivelarsi insufficiente. Il problema non è solo quantitativo, ma anche dinamico.

Le prime azioni risarcitorie promosse contro il professionista sono infatti destinate a erodere progressivamente il plafond assicurativo. Ne consegue che:

i primi danneggiati che agiscono in giudizio hanno maggiori probabilità di ottenere integrale copertura tramite la polizza

i soggetti che promuovono iniziative successive possono imbattersi in un massimale già parzialmente o totalmente consumato da precedenti liquidazioni.

In tali circostanze la copertura che il sistema era chiamato ad assicurare si riduce sensibilmente e in modo difficilmente prevedibile a priori.

La rilevanza del patrimonio personale del professionista

Esaurimento del massimale e residua azione civile

Una volta esaurita la capienza della polizza, il soddisfacimento delle ulteriori pretese risarcitorie si sposta fisiologicamente sul patrimonio personale del tecnico. Se il professionista dispone di beni aggredibili, il danneggiato può proseguire l’azione in sede civile fino alla concorrenza dell’attivo disponibile.

In assenza di adeguate risorse personali, invece, la possibilità di ottenere un ristoro effettivo dei danni subiti si riduce sensibilmente, con il rischio concreto che una parte rilevante del pregiudizio economico rimanga priva di copertura effettiva, nonostante la presenza dell’obbligo di assicurazione professionale.

La natura giuridica delle somme richieste a titolo di danno

Un ulteriore profilo problematico riguarda la qualificazione delle voci che compongono il danno richiesto al tecnico. La norma fa riferimento ai danni provocati dall’attività prestata, ma, nella prassi contenziosa, i soggetti colpiti dagli atti di recupero sollecitano spesso il ristoro dell’intero pregiudizio economico, comprendendo:

l’ammontare del credito d’imposta disconosciuto

le sanzioni irrogate dall’amministrazione finanziaria

gli interessi maturati fino alla definizione della pretesa tributaria.

Proprio sanzioni e interessi contribuiscono ad accrescere in modo rilevante la dimensione del danno lamentato, con l’effetto di accelerare il consumo del massimale assicurativo e ampliare l’esposizione personale del professionista.

Le clausole di esclusione nelle polizze di responsabilità civile

La gestione del rischio di condotte dolose

Al quadro già complesso si aggiunge il contenuto delle condizioni generali di contratto delle polizze professionali disponibili sul mercato. È frequente che tali polizze contengano clausole di esclusione della garanzia in presenza di condotte dolose dell’assicurato.

Diverse formulazioni contrattuali prevedono che l’assicurazione non operi qualora il tecnico:

predisponga o utilizzi consapevolmente documentazione falsa

occulti prove rilevanti

agevoli in modo illecito intenti fraudolenti di terzi.

In tali ipotesi, che vengono talvolta accertate proprio nel corso dei procedimenti di verifica del Superbonus, l’assicuratore può legittimamente negare qualsiasi indennizzo. L’intero peso economico del contenzioso verrebbe quindi a gravare sul solo professionista, con effetti potenzialmente dirompenti.

Il ruolo delle indagini e delle contestazioni penali

La presenza di indagini penali o di contestazioni per condotte fraudolente può incidere in modo determinante sull’operatività della copertura assicurativa. A seconda delle clausole, l’avvio di un procedimento per reati connessi alla gestione delle pratiche Superbonus può:

comportare la sospensione della garanzia fino all’esito del processo

oppure condurre alla definitiva esclusione della copertura in caso di accertamento della natura dolosa della condotta.

Questo meccanismo introduce un ulteriore elemento di incertezza per i soggetti che confidano sulla polizza come strumento di protezione economica rispetto alle conseguenze delle contestazioni dell’Erario.

Il nodo della capienza reale delle coperture nelle operazioni condominiali

Controlli sistematici e incremento del contenzioso

L’intensificarsi dei controlli sul Superbonus da parte dell’Agenzia delle Entrate rende sempre più probabile un aumento dei contenziosi connessi ai grandi interventi condominiali, dove gli importi dei lavori, il numero dei beneficiari e la complessità delle operazioni di cessione del credito o sconto in fattura si combinano in modo particolarmente delicato.

In questo scenario, il tema della capienza effettiva delle polizze professionali assume un rilievo centrale. Il massimale non rappresenta solo un dato formale richiesto dalla legge, ma diventa la misura concreta della protezione economica disponibile per l’intera filiera degli operatori coinvolti nel singolo intervento agevolato.

Una questione destinata a emergere nei procedimenti futuri

Alla luce delle verifiche in corso e delle azioni risarcitorie già avviate, è verosimile attendersi che la combinazione tra obbligo assicurativo, limiti di massimale, clausole di esclusione per dolo e dimensione complessiva delle pretese fiscali e sanzionatorie divenga uno dei temi più discussi nei procedimenti relativi ai bonus edilizi, soprattutto laddove si tratti di interventi condominiali di significativa entità economica e con una pluralità di centri di imputazione del danno.