Il nodo processuale esaminato dalla Cassazione
Con l’ordinanza n. 24749 del 24 agosto 2026, la Sezione lavoro della Cassazione interviene su un profilo decisivo nelle controversie previdenziali nate da accertamenti ispettivi: se il lavoratore possa chiedere, nei soli confronti dell’INPS, l’accertamento dell’illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.
La vicenda riguardava una prestazione resa in favore di una cooperativa, poi non riconosciuta dall’Istituto come rapporto subordinato all’esito dell’ispezione. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda del lavoratore, riconoscendo la tutela previdenziale per il periodo contestato. La Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo indispensabile la partecipazione al processo della parte datoriale. La Cassazione conferma questa impostazione e rigetta il ricorso.
La domanda del lavoratore e i limiti del giudizio contro il solo ente previdenziale
Il ricorrente aveva affidato l’impugnazione a cinque motivi, trattati unitariamente dalla Corte perché tutti diretti a contestare la dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta esclusivamente contro l’INPS.
Le doglianze richiamavano gli artt. 24 e 113 Cost., le regole processuali in tema di interesse ad agire, contraddittorio, litisconsorzio, prova e giudizio d’appello, nonché l’art. 2697 c.c. e gli artt. 20, 21 e 23, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003. Secondo la prospettazione difensiva, l’assenza del datore di lavoro non avrebbe impedito al giudice di pronunciarsi sul diritto alla copertura previdenziale.
La Cassazione non condivide tale ricostruzione. La ragione non è meramente formale. L’accertamento richiesto incide sulla qualificazione del rapporto e, di conseguenza, sull’individuazione del soggetto obbligato al versamento contributivo.
L’obbligo contributivo resta in capo al datore
Il fulcro della decisione è nel richiamo al principio affermato da Cass. n. 701 del 2024 in materia di omissioni contributive. Quando il datore non versa i contributi dovuti, il lavoratore non può agire direttamente contro l’ente previdenziale per ottenere la regolarizzazione della propria posizione assicurativa.
Questo vale anche se il lavoratore abbia segnalato l’omissione all’INPS e l’Istituto non abbia recuperato i contributi prima della prescrizione del credito. L’obbligazione contributiva, infatti, nasce dal rapporto di lavoro e grava sul datore, non sull’ente previdenziale.
Da tale premessa discende un effetto processuale preciso: non è possibile ottenere, in un giudizio instaurato soltanto contro l’INPS, un accertamento che presuppone la verifica del rapporto lavorativo e l’identificazione del soggetto tenuto all’adempimento previdenziale.
Perché il datore è parte necessaria dell’accertamento
Nella fattispecie concreta, la Corte osserva che il lavoratore avrebbe dovuto chiamare in causa i soggetti datoriali coinvolti, quindi il somministrante ed eventualmente l’utilizzatore. Solo nel loro contraddittorio il giudice avrebbe potuto stabilire chi fosse tenuto agli obblighi previdenziali.
L’accertamento dell’esistenza, della natura e della configurazione del rapporto di lavoro non produce effetti neutri. Esso può determinare l’insorgenza o la conferma di un obbligo contributivo a carico di un soggetto determinato. Per questo la parte datoriale non è un semplice destinatario indiretto della decisione, ma un soggetto necessario rispetto all’oggetto della domanda.
Il rapporto tra qualificazione del lavoro e contribuzione
La domanda diretta a ottenere tutela previdenziale non può essere isolata dalla ricostruzione del rapporto da cui la contribuzione deriva. Se il giudice deve stabilire se una prestazione sia stata svolta come lavoro subordinato, e deve far discendere da tale accertamento effetti contributivi, il datore deve poter partecipare al giudizio e difendersi.
Il contraddittorio, quindi, non è un adempimento accessorio, ma la condizione per una pronuncia idonea a incidere correttamente sulle posizioni coinvolte.
Il ruolo dell’INPS nel processo
L’ordinanza non esclude che l’INPS possa essere parte del giudizio. La sua partecipazione, però, ha una funzione diversa da quella attribuita dal ricorrente.
L’Istituto può essere convenuto insieme ai soggetti datoriali, ad esempio per ottenere un accertamento opponibile anche all’ente in ordine all’insussistenza del diritto ai recuperi contributivi indicati nel verbale ispettivo. In questo modo la decisione può spiegare effetti anche sulle pretese dell’INPS fondate sull’accertamento amministrativo.
Diversamente, non può essere trasferita sull’ente previdenziale l’intera verifica del rapporto di lavoro e dell’obbligo contributivo, quando il soggetto potenzialmente obbligato al versamento non partecipa al processo.
Le tutele che restano disponibili al lavoratore
Il rigetto del ricorso non comporta l’assenza di strumenti di protezione per il lavoratore. La Cassazione ribadisce, però, che il rimedio deve essere coerente con la titolarità dell’obbligo contributivo.
In caso di omissione contributiva, il lavoratore può agire contro il datore per il risarcimento del danno derivante dalla perdita delle prestazioni previdenziali causata dall’inadempimento. In alternativa, può chiedere all’ente la costituzione della rendita vitalizia prevista dall’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, ricorrendone i presupposti.
La decisione richiama così una distinzione essenziale: la tutela previdenziale può essere perseguita, ma non mediante una domanda costruita contro il solo INPS quando l’accertamento richiede di stabilire chi fosse il datore e chi dovesse versare i contributi.
Effetti della decisione sulle spese e sul contributo unificato
Tenuto conto della particolarità della fattispecie, la Corte dispone la compensazione delle spese. Inoltre dà atto della sussistenza dei presupposti, ove dovuto, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Sul piano pratico, l’ordinanza impone particolare attenzione alla struttura soggettiva della causa: quando la pretesa previdenziale dipende dall’accertamento del rapporto di lavoro, il processo deve comprendere i soggetti sui quali può ricadere l’obbligo contributivo.