Assicurazione e procedibilità della domanda: la negoziazione assistita non sostituisce la mediazione obbligatoria
In presenza di una controversia relativa a un contratto di assicurazione, il rispetto della condizione di procedibilità impone il ricorso alla mediazione obbligatoria prevista dal d.lgs. n. 28/2010. Non è sufficiente, invece, aver promosso la negoziazione assistita disciplinata dal d.l. n. 132/2014, poiché i due strumenti rispondono a logiche diverse e non possono essere considerati equivalenti.
Su questo punto si è espresso il Tribunale di Ancona, 10 febbraio 2026, n. 289, ribadendo che la mancata attivazione del procedimento di mediazione entro il termine fissato dal giudice comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale.
La vicenda processuale esaminata dal Tribunale
Un assicurato aveva convenuto in giudizio la propria compagnia per ottenere il pagamento delle somme che riteneva dovute in forza del contratto. Nel corso del processo, il giudice aveva assegnato il termine per promuovere la mediazione, trattandosi di materia rientrante tra quelle soggette a tale condizione di procedibilità.
L’attore, tuttavia, non aveva instaurato il procedimento di mediazione. Aveva invece depositato l’invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, sostenendo che tale iniziativa dovesse essere considerata sufficiente, o comunque equipollente, rispetto all’esperimento della mediazione. Il Tribunale ha escluso questa tesi e ha dichiarato improcedibile la domanda.
Mediazione e negoziazione assistita: strumenti distinti
La disciplina applicabile
Il ragionamento del giudice prende le mosse dalla diversa funzione dei due istituti. La mediazione obbligatoria, disciplinata dal d.lgs. n. 28/2010, introduce un passaggio necessario davanti a un soggetto terzo e imparziale. La negoziazione assistita, prevista dal d.l. n. 132/2014, si fonda invece sull’interlocuzione diretta tra le parti, assistite dai rispettivi difensori.
Questa differenza non è meramente formale, ma incide sulla struttura stessa del procedimento e sulla sua capacità di soddisfare la condizione di procedibilità prevista dalla legge. Per il Tribunale, dunque, la scelta di attivare la negoziazione assistita non consente di ritenere assolto l’onere imposto per le controversie assicurative soggette a mediazione obbligatoria.
Il ruolo decisivo del mediatore
Elemento centrale della pronuncia è la valorizzazione della figura del mediatore, la cui presenza distingue la mediazione da ogni altro rimedio deflattivo. Il terzo imparziale assicura infatti un modello di composizione della lite che offre garanzie ulteriori rispetto alla negoziazione assistita, nella quale il confronto resta interamente affidato alle parti.
Il Tribunale ha espresso il principio con queste parole: “La mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita che ne è priva. Per tale motivo la mediazione obbligatoria deve ritenersi utilmente effettuata anche nei casi in cui è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita”.
La regola operativa per le cause in materia assicurativa
La pronuncia chiarisce che, quando la controversia rientra tra quelle per le quali la legge prevede la mediazione obbligatoria, non è possibile sostituire tale adempimento con un diverso tentativo stragiudiziale. Anche se la controparte rifiuta la negoziazione assistita, ciò non elimina né attenua l’obbligo di promuovere la mediazione nei termini assegnati.
In questa prospettiva, la mediazione conserva un ruolo prevalente ogni volta che si sovrappone ad altri strumenti ADR. La sua attivazione non può essere aggirata mediante iniziative differenti, pur se astrattamente finalizzate alla definizione bonaria della lite.
Il principio che emerge dalla decisione
La sentenza del Tribunale di Ancona conferma un orientamento rigoroso nel distinguere la mediazione obbligatoria dalla negoziazione assistita. Nei giudizi relativi a contratti di assicurazione, la condizione di procedibilità non si considera rispettata se la parte si limita a promuovere la sola negoziazione assistita, senza avviare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010.
Il dato decisivo resta la presenza del mediatore, che rende la mediazione un passaggio non surrogabile nei casi in cui la legge la richiede espressamente.
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