Euro digitale e mercato dei pagamenti: profili regolatori, operativi e contenziosi nel percorso verso l’adozione europea
Il dibattito sull’euro digitale ha compiuto un passaggio rilevante con la conferenza ospitata presso il Parlamento europeo a Bruxelles, dedicata al tema “The Digital Euro: a Political and Strategic Choice for Europe”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Bancaria Italiana e sviluppata con il coinvolgimento di eurodeputati appartenenti a gruppi politici diversi, ha visto la partecipazione della Banca centrale europea, della Commissione europea e della Banca d’Italia, rappresentata da Marco Pieroni, Capo dell’Unità Euro Digitale.
Più che un semplice momento di approfondimento, l’evento ha confermato la progressiva maturazione di un progetto che ha assunto una chiara dimensione istituzionale. Il comunicato della Banca d’Italia del 6 maggio 2026 segnala infatti una crescente convergenza tra i gruppi politici sugli elementi essenziali del testo in discussione, dato che segnala un avanzamento concreto di un dossier rimasto a lungo esposto a rallentamenti e incertezze.
La cornice normativa e la sequenza del procedimento europeo
Le proposte della Commissione e la posizione del Consiglio
L’impianto giuridico del progetto prende le mosse dalla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione dell’euro digitale, presentata dalla Commissione il 28 giugno 2023, COM(2023) 369 final. A questa si affianca la proposta COM(2023) 368 final, relativa alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento stabiliti negli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro.
Il 19 dicembre 2025 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la propria posizione negoziale, aprendo in modo formale la fase di trilogo con il Parlamento europeo. Si tratta di un passaggio decisivo, perché sposta il dossier dalla dimensione della progettazione alla negoziazione del testo normativo destinato a disciplinare emissione, circolazione e utilizzo dello strumento.
La tempistica indicata dalle istituzioni
La tabella di marcia richiamata anche dal Vicepresidente della BCE, Luis de Guindos, in occasione della presentazione della Relazione annuale dinanzi alla commissione ECON, prevede l’approvazione del quadro legislativo entro il 2026, l’avvio della fase pilota e delle prime operazioni nella seconda metà del 2027, come già indicato nel comunicato BCE del 30 ottobre 2025 sull’avvio della fase successiva del progetto, e una possibile emissione nel 2029.
Resta fermo un punto giuridicamente centrale: la BCE ha chiarito che la decisione di emissione potrà essere assunta soltanto dopo l’adozione del Regolamento. La dipendenza dell’assetto operativo da un previo intervento legislativo dell’Unione conferma che l’euro digitale non può essere trattato come mera evoluzione tecnologica, ma come strumento monetario la cui legittimazione richiede una base normativa puntuale.
La posizione della Banca d’Italia e la dimensione infrastrutturale
Il contributo della Banca d’Italia evidenzia il ruolo che il progetto avrà per l’ecosistema nazionale dei pagamenti. L’Istituto, già unico gestore di TIPS, TARGET Instant Payment Settlement, e soggetto di primo piano nell’operatività del sistema T2, partecipa al gruppo di banche centrali incaricato della progettazione e della futura gestione della piattaforma dell’euro digitale.
Dal punto di vista infrastrutturale, il comunicato ufficiale di via Nazionale conferma che uno dei data center dell’euro digitale sarà collocato e amministrato in Italia. Il dato non è solo tecnico: riflette una precisa scelta di posizionamento strategico del sistema-Paese all’interno dell’architettura europea dei pagamenti.
Intermediari vigilati e rapporto con l’utente finale
Distribuzione del servizio e assenza di un rapporto diretto con la BCE
La proposta della Commissione configura un modello distributivo affidato agli intermediari vigilati. Per gli istituti di credito che già prestano servizi di pagamento, la distribuzione dell’euro digitale rappresenta un obbligo, da adempiere su richiesta del cliente. Per gli istituti di pagamento e gli IMEL, invece, la partecipazione resta una facoltà. In ogni caso, l’attività di distribuzione non richiederà un’ulteriore autorizzazione rispetto a quella già prevista per la prestazione dei servizi di pagamento.
La struttura del rapporto giuridico è altrettanto significativa: il contratto resta radicato esclusivamente nel rapporto tra utente e PSP, senza creare un legame diretto tra il cliente e la BCE. Ne deriva una concentrazione sull’intermediario degli obblighi informativi, degli oneri di conformità e delle eventuali responsabilità verso la clientela.
Servizi gratuiti e automatismi di gestione delle disponibilità
La disciplina proposta incide in modo sensibile sull’operatività degli intermediari, perché prevede la gratuità dei servizi essenziali destinati alla clientela retail, compresi apertura e chiusura del conto, consultazione dei saldi, caricamento e prelievo di fondi, oltre all’esecuzione di trasferimenti e pagamenti. La scelta normativa ha un impatto diretto sulla sostenibilità economica del servizio e impone una revisione attenta dei modelli di business.
Un ulteriore profilo riguarda i meccanismi di waterfall e reverse waterfall. La proposta contempla infatti il trasferimento automatico delle somme eccedenti il limite di detenzione verso un conto di pagamento tradizionale, con simmetrico riassorbimento automatico in caso di operazioni superiori alle disponibilità detenute in euro digitale. Si tratta di un’architettura che richiede una definizione contrattuale rigorosa dei limiti operativi, dei flussi autorizzativi e dei consensi prestati dal cliente.
L’intero sistema dovrà inoltre coordinarsi con il New Payments Package, composto dalle proposte PSD3, COM(2023) 366 final, e PSR, COM(2023) 367 final, ancora in corso di esame. Il futuro euro digitale si innesterà quindi in un quadro regolatorio più ampio, destinato a ridefinire l’assetto dei servizi di pagamento nell’Unione.
I principali profili di rischio per banche e prestatori di servizi di pagamento
Operazioni non autorizzate, frodi e autenticazione del cliente
Dal punto di vista contenzioso, l’introduzione dell’euro digitale pone questioni che intersecano discipline già note e problematiche del tutto nuove. Il regime di responsabilità del PSP per le operazioni non autorizzate, già delineato dal d.lgs. n. 11/2010 di recepimento della PSD2 e oggetto di ampia elaborazione giurisprudenziale in materia di phishing e spoofing, sarà destinato ad applicarsi anche a questo strumento, con adattamenti legati alla convivenza tra utilizzo online e offline.
In tale contesto, la disciplina della strong customer authentication acquisisce un rilievo ancora maggiore, perché l’equilibrio tra sicurezza, fruibilità e imputazione delle responsabilità dovrà essere ripensato alla luce della nuova natura del mezzo di pagamento.
Waterfall e responsabilità da disfunzione operativa
L’automatismo dei trasferimenti tra euro digitale e conto di pagamento ordinario genera un terreno di possibile contenzioso ancora inesplorato. Errori di esecuzione, ritardi nell’aggiornamento dei saldi, anomalie nel passaggio delle disponibilità e mancata copertura di un’operazione per malfunzionamento del meccanismo potranno dare luogo a responsabilità contrattuale. In questa prospettiva, il drafting contrattuale dovrà essere costruito con particolare precisione, così da ripartire in modo equilibrato i rischi tra PSP e utente.
Protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati connessi all’uso dell’euro digitale pone un tema di assoluta delicatezza. Il parere congiunto EDPB GEPD 02/2023 ha già messo in evidenza la sensibilità dei dati di pagamento trattati ai fini dell’applicazione dei limiti di detenzione e dei limiti commissionali. La questione si colloca in un contesto di rapida evoluzione, nel quale la giurisprudenza nazionale ed europea sarà chiamata a definire confini e garanzie del trattamento.
Le implicazioni per l’attività degli operatori legali
Per chi assiste banche e intermediari, il dossier euro digitale non può essere letto come un tema di sola prospettiva regolatoria. Esso impone un lavoro anticipatorio su più livelli: revisione dei modelli contrattuali, analisi delle responsabilità, coordinamento con la disciplina dei pagamenti e presidio delle ricadute in materia di protezione dei dati.
Particolare attenzione dovrà essere riservata agli atti delegati e di esecuzione che la BCE adotterà dopo l’approvazione del Regolamento, nonché alle questioni interpretative che verosimilmente verranno sottoposte alla Corte di Giustizia. Tra queste, spiccano la qualificazione dell’euro digitale come passività diretta dell’Eurosistema e la portata del concetto di moneta a corso legale nella sua declinazione digitale, profilo destinato a incidere sull’intero sistema dei pagamenti europei.
In questo scenario, la fase attuale non chiede soltanto osservazione, ma preparazione tecnica. La costruzione dell’euro digitale sta entrando nel tratto in cui la scelta politica si traduce in architettura normativa e poi in responsabilità operative, ed è proprio qui che il diritto è chiamato a misurarsi con la nuova moneta dell’Unione.