Presunzione di forma scritta nei contratti bancari e mancata produzione del documento
Presunzione di forma scritta nei contratti bancari e mancata produzione del documento

Presunzione di forma scritta nei contratti bancari e mancata produzione del documento

La nullità per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB non consegue automaticamente alla mancata produzione in giudizio del contratto bancario, ove l’avvenuta stipulazione per iscritto sia ricostruibile in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, tratte dalla documentazione di rapporto e dal comportamento complessivo delle parti.

Tribunale di Napoli, sentenza 17 ottobre 2025, n. 9380

Il caso esaminato: contratto di finanziamento revolving e documento mancante

Il Tribunale partenopeo è stato chiamato a pronunciarsi sulla validità di un contratto di finanziamento revolving in una situazione in cui l’istituto di credito non era più in grado di esibire il modulo contrattuale sottoscritto dal cliente. Quest’ultimo aveva agito in giudizio domandando che fosse dichiarata la nullità del rapporto per violazione dell’art. 117 del Testo Unico Bancario, assumendo che la mancanza materiale del contratto dimostrasse l’inesistenza della forma scritta richiesta a pena di nullità, con conseguente obbligo di restituzione di tutte le somme corrisposte nel corso del rapporto.

L’azione era dunque interamente incentrata sull’assenza, in atti, della copia del contratto, nonostante un precedente provvedimento monitorio avesse ordinato alla banca di produrla in giudizio. A fronte di tale ordine, la convenuta aveva depositato esclusivamente gli estratti conto storici relativi al rapporto, allegando l’avvenuto smarrimento del documento contrattuale e contestando integralmente la fondatezza delle pretese del correntista.

Inquadramento della domanda e regole sull’onere della prova

L’azione come accertamento negativo della conclusione del contratto per iscritto

Il Giudice ha innanzitutto riqualificato la domanda proposta dall’attore, ritenendo che essa integrasse, sostanzialmente, una azione di accertamento negativo volta a far dichiarare la mancata conclusione del contratto nella forma scritta richiesta dall’art. 117 TUB. Ciò ha condotto il Tribunale a fare applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di ripartizione dell’onere probatorio nelle azioni di accertamento negativo, con particolare riferimento alla prova del fatto costitutivo rappresentato dalla stipulazione del contratto in forma scritta.

La mancata disponibilità del documento non è di per sé causa di nullità

Alla luce di tali premesse sistematiche, il Tribunale ha chiarito che l’assenza in giudizio dell’originale del contratto o di una sua copia non comporta automaticamente la nullità del rapporto per difetto di forma scritta, né consente di ritenere, per ciò solo, che la forma legale non sia stata rispettata al momento della stipula. La nullità per violazione dell’art. 117 TUB richiede infatti la prova che il contratto non sia stato concluso per iscritto, e non semplicemente che il documento non sia più reperibile o che non venga prodotto nel processo.

In tale prospettiva, il Tribunale di Napoli ha ritenuto che la banca, pur non potendo materialmente esibire il modulo contrattuale, avesse comunque assolto l’onere di dimostrare la conclusione del contratto in forma scritta mediante un complesso di presunzioni gravi, precise e concordanti, desunte sia dalla documentazione prodotta sia dalla condotta tenuta dalle parti nel corso del rapporto e del giudizio.

Gli indizi presuntivi della forma scritta del contratto

Elementi documentali e prassi bancaria

La decisione valorizza un insieme di circostanze, ritenute idonee a sorreggere il convincimento del giudice circa l’effettiva esistenza di un contratto redatto per iscritto. La motivazione richiama i seguenti elementi:

In sentenza si legge infatti

“Tanto, in particolare, discende: i) dall’assegnazione di uno specifico numero (ben noto alla XXX secondo quanto risulta già dal contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo) al contratto (attribuzione che, come tra l’altro osservato dalla convenuta alla prima udienza “nella prassi bancaria è abitualmente associata proprio alla presenza di un documento contrattuale scritto” Corte d’Appello di Milano nella sentenza n. 471/23 del 10.2.2023); ii) dal fatto che il documento di sintesi relativo al contratto (pure, nella prassi bancaria, redatto per iscritto ed allegato al documento contrattuale) risulta da taluni degli estratti conto depositati dalla stessa ricorrente (…); iii) dalla denunzia di smarrimento prodotta dalla convenuta ; iv) dal fatto che la stessa ricorrente (che non ha contestato lo svolgimento del rapporto contrattuale, dandolo anzi per pacifico secondo quanto risulta dal tenore dell’atto introduttivo del presente giudizio) non ha formulato istanze tese ad offrire la prova di un fatto positivo contrario (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 13 giugno 2013, n. 14854) quale, ad esempio, la conclusione orale del contratto, ma, anzi, chiedendo ai sensi dell’art. 633 ss. c.p.c., la consegna del documento contrattuale ha confermato di essere consapevole della conclusione per iscritto del contratto”.

Spiccano in particolare

la attribuzione di un numero identificativo specifico al rapporto, richiamato dallo stesso attore nel ricorso monitorio, che il Tribunale collega alla prassi bancaria di associare tale numerazione a contratti redatti per iscritto, in linea con quanto già affermato dalla Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 471 del 10 febbraio 2023

la presenza, in alcuni estratti conto prodotti in causa, del documento di sintesi relativo al contratto, normalmente predisposto per iscritto e allegato al modulo contrattuale

la denuncia di smarrimento del contratto presentata dall’istituto di credito, che, pur non sostituendo il documento mancante, è valutata come ulteriore elemento di conferma dell’originaria esistenza di un atto scritto

La condotta dell’attore e la consapevolezza della stipulazione scritta

Accanto ai profili documentali, il giudice ha poi attribuito rilievo decisivo alla condotta processuale e sostanziale del cliente. L’attore non ha infatti contestato lo svolgimento del rapporto di finanziamento, anzi lo ha dato per pacifico nel proprio atto introduttivo, limitandosi a invocare la nullità per difetto di forma. Non sono state dedotte né provate circostanze atte a dimostrare un accordo orale o comunque privo della forma scritta richiesta, malgrado la giurisprudenza di legittimità, richiamata dal Tribunale, ammetta la possibilità per la parte di offrire la prova di un fatto positivo contrario, come chiarito, tra le altre, da Cassazione, sezione terza, sentenza 13 giugno 2013, n. 14854.

Significativo, inoltre, che il cliente abbia ottenuto un decreto ingiuntivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, chiedendo specificamente la consegna del documento contrattuale, circostanza che il Tribunale interpreta come indice della consapevolezza, da parte dell’attore, della stipulazione del contratto per iscritto.

La funzione delle presunzioni nel controllo di validità ex art. 117 TUB

Dall’argomentazione del Tribunale di Napoli emerge un principio di portata generale: la forma scritta del contratto bancario, richiesta dall’art. 117 TUB a pena di nullità, può risultare anche per via indiretta, attraverso un ragionamento presuntivo fondato su dati oggettivi tratti dalla documentazione di rapporto, dalle prassi del settore e dalla condotta delle parti, purché tali elementi integrino presunzioni gravi, precise e concordanti. La perdita materiale del documento non elimina dunque, di per sé, la validità del contratto, né può essere utilizzata in modo automatico per ottenere la declaratoria di nullità.