Mediazione delegata dal giudice e rilievo della modalità di convocazione
Mediazione delegata dal giudice e rilievo della modalità di convocazione

Mediazione delegata dal giudice e rilievo della modalità di convocazione

Nel procedimento di mediazione demandata, quando il giudizio è già pendente, la convocazione al primo incontro può essere validamente effettuata via PEC al difensore costituito, senza necessità di un autonomo avviso personale alla parte, purché il mezzo utilizzato sia concretamente idoneo ad assicurarne la conoscibilità.

Tribunale di Arezzo, sentenza n. 773/2025

La sentenza n. 773/2025 del Tribunale di Arezzo affronta il tema della regolarità del procedimento di mediazione quando l’organismo trasmetta l’invito al primo incontro esclusivamente al procuratore costituito nel giudizio in corso, tramite posta elettronica certificata, omettendo una comunicazione diretta alla parte.

Nel caso concreto, l’opponente aveva eccepito la irritualità della mediazione demandata, sostenendo che l’organismo avesse violato le prescrizioni di legge inviando la convocazione soltanto al difensore munito di procura alle liti e non anche alla parte personalmente, assumendo che il legale non disponesse di una distinta procura sostanziale a partecipare al procedimento conciliativo.

Il dato normativo di riferimento: art. 8 d.lgs. 28/2010

Il Tribunale prende le mosse dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 del 2010, il quale stabilisce che la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la data del primo incontro e le ulteriori informazioni utili debbano essere comunicate alle parti dall’organismo con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

La clausola ampia ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione ha dato luogo nel tempo a letture divergenti, in particolare riguardo all’individuazione del destinatario della convocazione e alle modalità con cui garantire la conoscibilità effettiva dell’atto.

Gli orientamenti giurisprudenziali: tra formalismo e funzionalità

L’indirizzo che pretende la comunicazione personale alla parte

Una parte della giurisprudenza ha interpretato l’articolo 8, comma 1, in senso rigoroso, ritenendo necessario che l’invito al primo incontro venga recapitato direttamente alla parte, anche quando sia già costituita in giudizio con il ministero di un procuratore. Secondo questa impostazione, la mera trasmissione della comunicazione alla PEC del difensore non garantirebbe di per sé il rispetto del requisito normativo, poiché verrebbe meno la diretta interlocuzione dell’organismo con il soggetto interessato alla procedura conciliativa.

L’orientamento che valorizza l’effettiva conoscibilità

Un diverso orientamento, di cui la decisione in commento è espressione, propone invece una lettura funzionale dell’istituto. In tale prospettiva, la convocazione è ritenuta validamente eseguita anche quando sia indirizzata al procuratore costituito nel giudizio principale, purché lo strumento impiegato sia concretamente idoneo a garantire l’effettiva conoscibilità dell’avviso da parte dell’assistito.

In questo solco si colloca il passaggio motivazionale centrale della sentenza, laddove si afferma che l’impianto dell’istituto deve essere interpretato secondo buona fede e in senso teleologicamente orientato; una diversa interpretazione delle norme apparirebbe eccessivamente formalistica e vanificherebbe le finalità stesse dell’istituto di mediazione, caratterizzato dai principi di celerità, flessibilità e informalità.

Il Tribunale mette quindi in primo piano la finalità perseguita dal legislatore con il d.lgs. 28/2010, ritenendo che la comunicazione al difensore assicuri, di regola, un canale adeguato per far giungere l’informazione alla parte, in coerenza con il modello processuale e con la natura stessa della mediazione demandata.

Mediazione in pendenza di giudizio e richiamo all’art. 170 c.p.c.

Un elemento ritenuto decisivo dal Giudice è il contesto in cui la mediazione viene disposta. Nel caso esaminato non si trattava di un procedimento autonomo e precedente al giudizio, bensì di una mediazione demandata in corso di causa, con parti già regolarmente costituite.

In questa prospettiva, il Tribunale richiama espressamente l’articolo 170 del codice di procedura civile, disposizione che, una volta avvenuta la costituzione in giudizio, individua nel procuratore costituito il destinatario ordinario delle notificazioni e comunicazioni. La regola processuale diviene così un parametro interpretativo anche per la gestione delle attività connesse alla mediazione disposta dal giudice nell’ambito di quella stessa causa.

Il Giudice osserva che, se nell’ordinario svolgimento del processo le comunicazioni e notificazioni devono essere effettuate al procuratore, non vi è ragione per discostarsene quando la mediazione si inserisce quale fase incidentale del giudizio già incardinato, a maggior ragione se il mezzo utilizzato è quello della PEC, che garantisce tracciabilità e certezza della ricezione.

Procura alle liti, poteri negoziali e domicilio eletto

Nella motivazione la sentenza attribuisce un ruolo non secondario al contenuto della procura alle liti rilasciata dall’opponente. In quella sede, infatti, il difensore risultava investito di ampie facoltà di transigere e conciliare e la parte aveva eletto domicilio presso lo studio del legale.

Tali elementi consentono al Tribunale di affermare che la comunicazione dell’invito presso il procuratore costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione è sufficiente alla effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata e a consentire a quest’ultima di partecipare al procedimento di mediazione. La previsione di poteri negoziali nella procura rafforza l’idea che il difensore non sia un mero tramite tecnico, ma il naturale referente anche per iniziative conciliative correlate al giudizio.

Obblighi informativi del difensore e buona fede processuale

La decisione dedica ampio spazio al profilo della responsabilità professionale del procuratore. Il difensore, in virtù dei doveri legali e deontologici che ne disciplinano l’attività, nonché del generale canone di buona fede processuale, è tenuto a informare tempestivamente il proprio assistito della convocazione innanzi all’organismo di mediazione.

In questa ottica, la ricezione della PEC da parte del legale non rappresenta un passaggio meramente formale, ma l’innesco di un obbligo comunicativo sostanziale nei confronti del cliente. Ciò contribuisce a rendere la scelta dell’organismo di indirizzare la comunicazione al difensore non solo conforme alla disciplina processuale, ma anche adeguata sul piano della tutela effettiva della parte, la quale viene posta in condizione di partecipare al procedimento conciliativo.

Ruolo e responsabilità dell’organismo di mediazione

La pronuncia si sofferma infine sulla posizione dell’organismo di mediazione, al quale la legge affida la gestione dell’intero procedimento, compresa la regolare convocazione delle parti al primo incontro. L’organismo deve utilizzare un mezzo astrattamente idoneo a garantire la ricezione della comunicazione e curare che l’avviso raggiunga un destinatario legittimato nel contesto in cui la mediazione si svolge.

Quando la mediazione è demandata dal giudice in un giudizio con parti già costituite e difese da procuratori muniti di procura alle liti, la trasmissione dell’invito via PEC al difensore costituito soddisfa tali requisiti. In tale scenario, il Tribunale esclude che possa essere privilegiata una lettura eccessivamente formalistica che condurrebbe a dichiarare improcedibile la domanda per il solo fatto di non avere inviato la comunicazione anche alla parte personalmente.

Una ricostruzione coerente con la funzione deflattiva della mediazione

L’impostazione accolta dal Tribunale di Arezzo salda il dato testuale dell’articolo 8 del d.lgs. 28/2010 con la disciplina processuale degli articoli 170 e seguenti del codice di procedura civile, nonché con i doveri professionali del difensore e con il ruolo operativo dell’organismo di mediazione. In tal modo la validità della convocazione effettuata via PEC al procuratore costituito viene ricondotta ad un quadro sistematico che privilegia l’effettiva conoscibilità dell’atto, la semplificazione del procedimento e la realizzazione delle finalità di celerità, flessibilità e informalità proprie della mediazione.