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Banche venete, rapporti estinti e responsabilità della cessionaria nel perimetro del contenzioso escluso

Il provvedimento del Primo Presidente

Nel contenzioso relativo alle passività delle banche venete, il provvedimento della Cassazione civ., Primo Presidente, del 26 ottobre 2026, depositato il 27 ottobre 2026, R.G. n. 11736/2024, assume rilievo particolare perché nega la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

La richiesta si fondava sull’esistenza di orientamenti non coincidenti tra la Prima e la Terza Sezione civile. Il Primo Presidente ha ritenuto, però, che il contrasto sia ormai superato in senso favorevole all’indirizzo della Prima Sezione, soprattutto con riferimento alle controversie aventi a oggetto rapporti bancari già estinti prima del 26 giugno 2017.

La domanda proposta contro Intesa Sanpaolo

La vicenda trae origine da contratti bancari stipulati con Banca Popolare di Vicenza. Il cliente ha agito per contestare tali rapporti e ottenere la restituzione di somme nei confronti di Intesa Sanpaolo, indicata come cessionaria.

Dopo la pronuncia del Tribunale di Treviso, la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame incidentale della cessionaria, confermandone la responsabilità. Intesa Sanpaolo ha quindi proposto ricorso per cassazione. La controparte ha chiesto l’intervento delle Sezioni Unite, sostenendo che la giurisprudenza di legittimità non fosse univoca.

La disciplina della cessione e il ruolo del contratto del 26 giugno 2017

Il quadro normativo di riferimento resta il d.l. n. 99/2017, convertito nella l. n. 121/2017, che ha disciplinato la cessione selettiva di attività e passività delle due banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa.

L’art. 3 prevede specifiche esclusioni inderogabili. Tuttavia, secondo la ricostruzione richiamata anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 225/2022, il perimetro concreto del trasferimento deve essere individuato alla luce del contratto del 26 giugno 2017.

Il contenzioso escluso nei rapporti bancari estinti

La Cassazione civ., Sez. I, 5 giugno 2025, n. 15083, ha affermato che la cessionaria non subentra nelle liti pendenti concernenti rapporti bancari già estinti. Tali controversie sono state ricondotte al cosiddetto contenzioso escluso, e non al contenzioso trasferito.

Lo stesso indirizzo è stato confermato da Cassazione civ., Sez. I, 12 giugno 2025, n. 15670, nonché dalle successive decisioni nn. 12776 e 22411/2026. Restano collocate su un diverso piano le pretese degli investitori, oggetto delle pronunce nn. 35820/2023 e 15678/2025.

Perché non vi è rimessione alle Sezioni Unite

La Terza Sezione aveva in precedenza adottato una lettura più ampia del subentro della cessionaria. In particolare, Cassazione civ., Sez. III, 21 giugno 2023, n. 17834, e Cassazione civ., Sez. III, 4 febbraio 2025, n. 2785, riguardavano titoli esecutivi azionati contro la cessionaria. Cassazione civ., Sez. III, 7 giugno 2025, n. 15238, aveva invece a oggetto un credito risarcitorio per illecito di dipendenti, già dedotto in giudizio prima della cessione.

Il Primo Presidente valorizza la diversità di tali fattispecie rispetto alle domande restitutorie fondate su rapporti bancari estinti. Inoltre, rileva che la Prima Sezione ha già considerato quei precedenti e li ha ritenuti meno persuasivi, alla luce del contratto del 26 giugno 2017 e della sentenza costituzionale n. 225/2022.

Ne deriva che il contrasto viene qualificato come diacronico, cioè non più attuale. Le decisioni più recenti della Prima Sezione hanno infatti consolidato un orientamento contrario al subentro della cessionaria nelle liti relative a rapporti estinti prima della cessione. A ciò si aggiunge il dato organizzativo della competenza tabellare sui contratti bancari, attribuita alla Prima Sezione.

Effetti pratici nei giudizi sulle vecchie passività

Il rigetto dell’istanza non equivale a una pronuncia delle Sezioni Unite e non definisce il ricorso. Il fascicolo torna alla Prima Sezione, ferma la possibilità di una diversa valutazione del Collegio.

Sul piano applicativo, però, l’indicazione è significativa. Nelle controversie contro Intesa Sanpaolo relative a rapporti bancari estinti prima del 26 giugno 2017, il difetto di titolarità passiva trova un supporto giurisprudenziale autorevole. Resta necessario verificare in concreto se la pretesa azionata rientri nel perimetro del contenzioso escluso delineato dalla disciplina del d.l. n. 99/2017, convertito nella l. n. 121/2017, dall’art. 3 e dal contratto di cessione.

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