Polizze D&O e manleva della società: i confini della Side B alla luce della Cassazione
Polizze D&O e manleva della società: i confini della Side B alla luce della Cassazione

Polizze D&O e manleva della società: i confini della Side B alla luce della Cassazione

La Corte di Cassazione torna a esaminare la struttura delle polizze D&O, soffermandosi sulla copertura c.d. Side B e sul rapporto tra autonomia contrattuale e presupposto assicurativo del rischio. Il tema è di particolare interesse perché incide sulla tenuta delle clausole che rimborsano la società per gli esborsi sostenuti in favore di amministratori e dirigenti, con ricadute dirette sulla prassi delle coperture aziendali.

Corte di cassazione, ordinanza 8 giugno 2026, n. 18458.

Il caso sottoposto al giudizio di legittimità

La controversia nasce dalla domanda di alcune società volte a ottenere dagli assicuratori il ristoro delle spese legali affrontate in un procedimento instaurato negli Stati Uniti.

Il contratto assicurativo aveva la tipica architettura D&O, con previsione della garanzia in favore della società per le somme corrisposte agli amministratori, secondo lo schema della Side B. I giudici di merito avevano escluso la copertura. In sede di legittimità, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso delle due società italiane per difetto di interesse ad agire, mentre ha esaminato la posizione della consociata statunitense, dichiarandone inammissibili i motivi di ricorso.

La funzione economica delle polizze D&O

Nell’affrontare la questione, la Corte ricorda che le polizze D&O hanno natura multirischio e rispondono a una logica di protezione articolata.

La Side A tutela direttamente l’amministratore rispetto alle pretese dei terzi. La Side B, invece, opera quando la società abbia già sostenuto costi o pagato somme per tenere indenne l’amministratore, consentendole di ottenere il relativo rimborso. Si tratta di un meccanismo complementare, che completa la protezione del singolo con una copertura riferita al patrimonio sociale.

Il punto critico: la manleva della società nel diritto italiano

Il cuore della decisione riguarda proprio la Side B e, più in particolare, la sua compatibilità con l’ordinamento interno.

Secondo la Cassazione, il modello contrattuale è di derivazione statunitense, dove la società è spesso tenuta, per previsione normativa, a tenere indenni gli amministratori. Nel sistema italiano, invece, non esiste una regola generale che imponga alla società un obbligo di manleva per i danni causati dall’amministratore a soggetti terzi. L’art. 2049 c.c. disciplina la responsabilità verso il danneggiato, ma non fonda un autonomo obbligo interno di indennizzo.

Ne deriva una frattura tra struttura della clausola e assetto normativo. Se la garanzia Side B presuppone un obbligo di rimborso imposto dalla legge, ma tale obbligo non è configurabile nel nostro ordinamento, il rischio assicurato risulta privo di consistenza giuridica.

L’inesistenza del rischio e la sanzione di nullità

La Corte collega questa impostazione ai principi generali del contratto di assicurazione. Quando la clausola prevede il rimborso alla società delle somme versate all’amministratore in assenza di un obbligo legale o contrattuale di manleva, l’oggetto della copertura si fonda su un rischio solo apparente. In tale ipotesi opera l’art. 1895 c.c., che sanziona l’inesistenza del rischio.

Il ragionamento della Corte si estende anche al pagamento spontaneo della società. Anche in questo caso, infatti, la garanzia non può operare, perché verrebbe meno il carattere dell’evento non voluto, richiesto dall’art. 1900 c.c. per l’assicurazione contro i danni. La conseguenza è netta: la clausola è nulla se pretende di coprire somme versate in assenza di una base giuridica che renda dovuto l’indennizzo.

La portata del principio espresso dalla Cassazione

La decisione non va letta come un rifiuto generalizzato della Side B, ma come una precisazione dei suoi limiti applicativi.

Il principio è stato infatti formulato nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363 c.p.c., con funzione nomofilattica e senza incidenza diretta sull’esito processuale della controversia. Ciò significa che l’enunciato è destinato a orientare i giudici di merito nelle future controversie, offrendo un criterio interpretativo di sistema.

Determinante è anche la clausola “senza esservi tenuta per legge o per contratto”. La nullità riguarda le ipotesi in cui la società non sia vincolata a rimborsare l’amministratore e scelga comunque di pagare. Diversamente, se l’obbligo di manleva trova fondamento in una previsione contrattuale o in altra fonte giuridicamente certa, la struttura della Side B resta astrattamente compatibile con l’assetto normativo.

Le ricadute per la redazione delle polizze

Per gli operatori del settore, l’ordinanza impone una verifica puntuale delle clausole di rimborso. Non è sufficiente richiamare la prassi internazionale delle D&O: occorre che il rischio assicurato corrisponda a un obbligo realmente esistente, altrimenti la garanzia espone il contratto alla sanzione di nullità prevista dall’art. 1895 c.c. e al limite posto dall’art. 1900 c.c.

Il dato che emerge è chiaro: la validità della Side B non dipende dal nome della clausola, ma dalla sua effettiva base giuridica. Ed è proprio su questo passaggio che la Cassazione concentra il proprio intervento, offrendo un criterio destinato a incidere sulla formulazione futura delle coperture D&O.