L’eliminazione del vincolo sportivo nel comparto dilettantistico, destinata a divenire pienamente operativa a decorrere dal 1° luglio 2025, rappresenta il punto di arrivo di un percorso normativo articolato, che ha trovato il suo fulcro nelle previsioni del d.lgs. n. 36/2021 e, in particolare, nelle ripetute modifiche dell’art. 31, da ultimo ad opera del d.l. n. 89/2024.
Non si tratta di un intervento isolato ma dell’esito di una revisione complessiva del rapporto tra atleti e società sportive, orientata a conciliare un ampliamento degli spazi di autodeterminazione individuale con la salvaguardia della stabilità economica e organizzativa dei sodalizi, soprattutto nel mondo dilettantistico.
Inquadramento dell’istituto: natura e funzione del vincolo sportivo
Dal tesseramento al rapporto giuridico stabile
Per comprendere la portata innovativa del nuovo quadro regolatorio è necessario ripercorrere la logica originaria del vincolo sportivo, sia sul piano strutturale sia su quello funzionale.
Nel modello tradizionale, l’atto di tesseramento determinava l’insorgere di un legame giuridico tra atleta e società, legame che si traduceva nella sostanziale impossibilità per il tesserato di cambiare liberamente sodalizio. Il trasferimento ad altra società presupponeva infatti, di regola, il consenso dell’ente di appartenenza oppure il versamento di un corrispettivo per lo svincolo.
Questo assetto comportava una significativa limitazione della libertà negoziale dell’atleta, giacché la scelta iniziale di aderire a una determinata organizzazione sportiva produceva effetti prolungati e difficilmente reversibili senza l’intervento della società di provenienza.
La giustificazione originaria: stabilità, investimenti, solidarietà
Il vincolo sportivo non nasceva tuttavia come mero strumento di compressione della libertà individuale. Esso rispondeva a una pluralità di finalità proprie dell’ordinamento sportivo.
Anzitutto, contribuiva alla stabilità dei rapporti, garantendo continuità ai progetti tecnici e organizzativi delle società. Inoltre, consentiva di tutelare gli investimenti formativi, in particolare nel settore giovanile, dove i costi sostenuti per la crescita degli atleti sono elevati e i ritorni economici incerti.
In una prospettiva più ampia, il vincolo esprimeva una concezione marcatamente solidaristica del sistema sportivo, nella quale l’interesse collettivo dell’organizzazione e delle società tendeva a prevalere sulle prerogative individuali del singolo atleta.
L’evoluzione del contesto, segnata da una crescente rilevanza economica dell’attività sportiva e da una maggiore attenzione ai diritti della persona, ha però progressivamente incrinato la tenuta sistematica di queste giustificazioni.
Divergenza tra professionismo e dilettantismo e crisi della disciplina tradizionale
Il diverso cammino del settore professionistico
Nel settore professionistico il superamento del vincolo sportivo è avvenuto con anticipo, attraverso interventi legislativi diretti ad assicurare agli atleti una piena libertà contrattuale. La disciplina del rapporto di lavoro sportivo professionistico si è così progressivamente allineata ai principi generali del diritto del lavoro e del diritto civile, con la sostituzione del vincolo con strumenti di coordinamento tipici del sinallagma contrattuale.
La persistenza del vincolo nel dilettantismo
Al contrario, nell’ambito dilettantistico il vincolo ha continuato a operare a lungo. Il tesseramento veniva ricondotto a un rapporto associativo: l’atleta, aderendo alla società, accettava le regole federali e si inseriva stabilmente nell’organizzazione sportiva, con un grado limitato di potere negoziale nella definizione delle condizioni di partecipazione.
La situazione di frequente debolezza contrattuale degli atleti dilettanti rendeva questo meccanismo sempre più problematico. L’asimmetria rispetto al settore professionistico e la difficoltà di conciliare il vincolo con i principi di libertà contrattuale e tutela della persona hanno alimentato una profonda crisi dell’istituto, sia sul piano dottrinale sia su quello applicativo.
La riforma del 2021: superamento del vincolo e nuova logica compensativa
Dalla preminenza dell’autonomia sportiva agli schemi del diritto privato
Il legislatore del 2021 ha scelto di ridimensionare la tradizionale impostazione pubblicistica dell’ordinamento sportivo, fortemente incentrata sull’autonomia regolamentare degli enti, per avvicinare la disciplina ai canoni del diritto privato. In questo quadro si colloca il percorso di revisione dell’art. 31 del d.lgs. n. 36/2021, che ha segnato l’avvio del definitivo superamento del vincolo sportivo in area dilettantistica.
L’eliminazione del vincolo, accompagnata dai successivi interventi correttivi e dai differimenti operati fino al d.l. n. 89/2024, è stata concepita non come abrogazione secca di una tutela a favore delle società ma come sostituzione di quella tutela con strumenti diversi, capaci di garantire, in chiave più aderente ai principi privatistici, un bilanciamento tra interesse dell’atleta e stabilità del sistema.
Il premio di formazione tecnica come strumento di riequilibrio
All’interno di questa nuova architettura normativa si inserisce l’istituto del premio di formazione tecnica, previsto in occasione della stipula del primo contratto di lavoro sportivo da parte dell’atleta.
La funzione del premio è quella di attribuire un corrispettivo alle società che hanno contribuito alla crescita tecnica e sportiva del tesserato. La normativa tiene conto della durata e della qualità del percorso formativo, allo scopo di rendere economicamente sostenibile l’investimento educativo e tecnico effettuato soprattutto nei primi anni di attività.
Elemento di particolare rilievo è il superamento del modello incentrato esclusivamente sull’ultima società di appartenenza. Il nuovo sistema prevede la distribuzione del premio tra tutte le realtà che abbiano partecipato in modo significativo al processo formativo dell’atleta, secondo criteri di riparto che devono essere definiti in modo coerente con la pluralità dei contributi ricevuti nel corso del tempo.
Il legislatore ha tuttavia lasciato alle federazioni un ampio margine di intervento tecnico, demandando loro la concreta regolamentazione delle modalità applicative del premio e la definizione dei criteri di quantificazione, affinché risultino adeguati ai diversi contesti disciplinari.
Prime applicazioni e questioni aperte nel nuovo scenario regolatorio
Disallineamenti tra fonti statali e normative federali
L’entrata a regime della riforma ha messo in luce alcune criticità già nella fase iniziale di adeguamento. Non tutte le federazioni hanno proceduto con pari tempestività a modificare i propri regolamenti, con il risultato di generare, almeno in via transitoria, situazioni di disarmonia tra la disciplina di rango statale e le regole di settore.
Questa disomogeneità ha inciso sulla prevedibilità del quadro normativo, rendendo più complessa l’attività interpretativa e applicativa degli operatori, nonché la programmazione delle società sportive e le scelte degli atleti.
Le complessità del premio di formazione tecnica
La disciplina del premio di formazione tecnica si è rivelata particolarmente delicata sul piano pratico. La necessità di individuare criteri idonei a misurare il contributo effettivo delle singole società al percorso dell’atleta non può essere soddisfatta mediante il solo parametro temporale, che rischia di offrire una rappresentazione semplificata di un processo formativo spesso articolato.
Ne deriva un significativo spazio di discrezionalità nella ricostruzione dei criteri di riparto, con il potenziale emergere di interpretazioni divergenti e un verosimile incremento del contenzioso. Si impone, di conseguenza, un particolare impegno nella definizione di regole chiare, trasparenti e il più possibile predeterminate.
Le forme di vincolo temporaneo residuo
Un ulteriore profilo problematico riguarda le ipotesi di vincolo temporaneo ancora contemplate in alcuni contesti federali. Pur presentandosi come soluzioni attenuate rispetto al vincolo tradizionale, tali forme possono incidere comunque sulla libertà contrattuale dell’atleta, con il rischio di reintrodurre, seppur in via surrettizia, meccanismi poco compatibili con la logica di libera scelta che ispira la riforma.
Il confine tra legittime esigenze di stabilità sportiva e compressione eccessiva dell’autonomia individuale rimane, quindi, un terreno sul quale sarà necessario un attento lavoro di verifica e di calibrazione, anche alla luce dei principi costituzionali e dei criteri generali in tema di rapporti associativi e di lavoro.
Il nuovo ruolo degli interpreti nel diritto sportivo dilettantistico
La fine del vincolo sportivo nel dilettantismo e la contestuale introduzione di meccanismi compensativi come il premio di formazione tecnica disegnano un quadro nel quale il peso delle scelte interpretative e applicative diviene centrale.
Prassi federali, orientamenti giurisprudenziali e riflessioni dottrinali saranno chiamati a definire progressivamente i confini sostanziali del nuovo modello, verificandone la capacità di tutelare al contempo la libertà dell’atleta e la sostenibilità delle società. In questo scenario, il contributo del giurista assumerà una funzione di mediazione essenziale tra le esigenze dell’ordinamento sportivo e i principi generali dell’ordinamento statale, in un dialogo destinato a incidere in modo duraturo sulla fisionomia del diritto sportivo dilettantistico.