Il quadro normativo di riferimento
In materia di mediazione civile e commerciale, l articolo 5 comma 2 del Decreto Legislativo numero 28 del 2010 disciplina la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La norma stabilisce che l improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, oppure rilevata d ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Inoltre prevede che il giudice, quando accerta che la mediazione non è stata esperita oppure è già iniziata ma non si è conclusa, debba fissare una successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all articolo 6 del medesimo decreto. A tale udienza il giudice verifica se la condizione di procedibilità sia stata realizzata e, in caso negativo, dichiara l improcedibilità della domanda giudiziale.
Da tale assetto emerge che il legislatore individua nella prima udienza di trattazione il limite temporale entro il quale la condizione di procedibilità deve sussistere in modo effettivo e valido. Il tema si complica quando il procedimento di mediazione sia stato introdotto davanti a un organismo territorialmente incompetente e si pone il problema della rilevanza di tale vizio sul piano processuale.
L ordinanza del Tribunale di Novara
Tribunale di Novara, ordinanza del 13.10.2025
Con una recente ordinanza, il Tribunale di Novara è stato chiamato a pronunciarsi su una questione particolarmente significativa: quali conseguenze derivano, ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, dall avvio del procedimento di mediazione davanti a un organismo privo di competenza territoriale
Il giudice, investito della questione nell ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità, ha escluso che la scelta di un organismo incompetente determini automaticamente l improcedibilità della domanda. Al contrario, ha riconosciuto la possibilità di sanare tale vizio purché la procedura di mediazione venga instaurata o rinnovata dinanzi all organismo competente entro il termine processuale rilevante, rappresentato appunto dalla prima udienza.
La lettura dell articolo 5 comma 2 del Decreto Legislativo 28 del 2010
Il limite temporale della prima udienza di trattazione
Nell ordinanza si rinviene una specifica interpretazione del disposto dell articolo 5 comma 2 del Decreto Legislativo numero 28 del 2010. Il Tribunale evidenzia che la disposizione:
stabilisce che, nelle controversie in cui l esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, l improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d ufficio dal giudice non oltre la prima udienza e, inoltre, che, il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l improcedibilità della domanda giudiziale; la norma, dunque, prevede quale termine ultimo entro cui la condizione di procedibilità deve sussistere la prima udienza di trattazione.
Da tale passaggio emerge che la mediazione, per essere considerata validamente esperita, deve risultare esistente e regolare entro quel preciso momento processuale. Tuttavia, finché non viene superata la soglia della prima udienza, permane uno spazio operativo che consente al giudice di ordinare l introduzione o la rinnovazione del procedimento di mediazione in presenza di irregolarità originarie.
Mediazione inesistente e mediazione invalida
Il Tribunale di Novara non si limita a constatare la mancanza o l incompletezza del tentativo di mediazione ma analizza il comportamento che il giudice è tenuto ad assumere nei casi in cui la procedura sia del tutto omessa o sia stata svolta in modo viziato, come avviene in caso di incompetenza territoriale dell organismo adito.
Secondo l ordinanza, qualora alla prima udienza emerga che la mediazione non è stata validamente esperita, il giudice non può limitarsi a dichiarare l improcedibilità. Deve invece assegnare alle parti un termine per l introduzione o la rinnovazione della procedura davanti all organismo competente e fissare una successiva udienza dedicata alla verifica dell avveramento della condizione di procedibilità. In questa prospettiva la prima udienza non costituisce soltanto un momento di controllo ma diventa lo strumento attraverso cui il giudice consente alle parti di regolarizzare la loro posizione rispetto all obbligo di mediazione.
Incompetenza territoriale e mancata consumazione del potere di attivare la mediazione
La non consumazione del potere
Un punto centrale dell ordinanza riguarda gli effetti derivanti dall avvio del procedimento di mediazione davanti a un organismo territorialmente incompetente. Il giudice afferma espressamente che:
l introduzione dinanzi a organismo incompetente, infatti, non consuma la facoltà e l onere della parte di avviare la mediazione, integrando la condizione di procedibilità; a maggior ragione, nell ipotesi in cui la mediazione sia stata avviata (anche dopo precedente invalido tentativo), ma alla prima udienza di trattazione non sia ancora conclusa, il giudice è tenuto a rinviare detta udienza a data successiva al suo termine.
Ne discende che la parte onerata non perde il proprio potere di adempiere alla condizione di procedibilità per il solo fatto di aver inizialmente promosso un procedimento di mediazione viziato da incompetenza territoriale. Tale iniziativa non determina alcuna preclusione definitiva ma può essere corretta mediante l instaurazione o la prosecuzione della procedura presso l organismo territorialmente competente, purché ciò avvenga entro il perimetro temporale fissato dalla legge.
Il ruolo del giudice nella gestione del vizio
L ordinanza valorizza in modo significativo la funzione attiva del giudice nell amministrazione della condizione di procedibilità. Di fronte a una mediazione mancante, incompleta o invalida il giudice deve adottare un provvedimento che consenta alle parti di porre rimedio alla situazione, assegnando un termine e rinviando la prima udienza a data successiva all esaurimento del procedimento di mediazione.
La verifica circa l effettivo avveramento della condizione avverrà quindi in una successiva udienza, fissata oltre il termine di durata della mediazione disciplinato dall articolo 6 del Decreto Legislativo 28 del 2010. Solo in quella sede, in caso di persistente inadempimento, potrà essere dichiarata l improcedibilità della domanda giudiziale.
Il contesto processuale: opposizione a decreto ingiuntivo
I principi affermati dal Tribunale di Novara nascono all interno di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ambito in cui la mediazione obbligatoria è frequentemente chiamata in causa come condizione di procedibilità. In tali procedimenti, la corretta gestione della fase preliminare di mediazione assume rilievo decisivo per evitare l arresto del processo per ragioni puramente formali.
Il giudice novarese afferma che la regola elaborata non è circoscritta al caso in cui la mediazione sia stata del tutto omessa ma opera anche quando la procedura sia stata esperita davanti a un organismo territorialmente incompetente e successivamente rinnovata in tempo utile. Se, alla data fissata come prima udienza, la nuova procedura è ancora in corso, il giudice è tenuto a differire la trattazione a un momento successivo, allo scopo di consentire il completamento del tentativo conciliativo e verificare soltanto in seguito l eventuale improcedibilità.
L intervento del Tribunale nel caso concreto
Nella vicenda sottoposta all esame del Tribunale di Novara era stata attivata una ulteriore procedura di mediazione dopo un iniziale tentativo ritenuto invalido per incompetenza territoriale dell organismo prescelto. Il giudice, preso atto della pendenza della nuova mediazione e applicando i principi desunti dall articolo 5 comma 2 del Decreto Legislativo 28 del 2010, ha ritenuto di non poter dichiarare immediatamente l improcedibilità.
In applicazione del criterio secondo cui la condizione di procedibilità deve risultare soddisfatta entro la prima udienza, ma può essere integrata attraverso attività svolte fino a quel momento, il Tribunale ha disposto il differimento della prima udienza di comparizione. In tal modo ha consentito alle parti di portare a compimento la procedura conciliativa dinanzi all organismo ritenuto competente, riservando alla successiva udienza il controllo definitivo sulla sussistenza della condizione di procedibilità.
Una prospettiva operativa per la gestione della mediazione obbligatoria
L ordinanza del Tribunale di Novara offre una chiave di lettura che valorizza la funzione effettiva della mediazione obbligatoria, evitando che irregolarità relative all individuazione dell organismo competente si traducano automaticamente in un arresto del processo. Il sistema delineato dall articolo 5 comma 2 del Decreto Legislativo 28 del 2010 viene interpretato nel senso di attribuire al giudice un potere doveroso di impulso, volto a consentire la regolarizzazione tempestiva della condizione di procedibilità, anche attraverso la rinnovazione del procedimento di mediazione avanti all organismo territorialmente competente.