Mediazione obbligatoria e fideiussione bancaria nell’opposizione a decreto ingiuntivo
Mediazione obbligatoria e fideiussione bancaria nell’opposizione a decreto ingiuntivo

Mediazione obbligatoria e fideiussione bancaria nell’opposizione a decreto ingiuntivo

La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza 29 maggio 2026, n. 224, ha affrontato il rapporto tra opposizione a decreto ingiuntivo, garanzie personali e condizione di procedibilità prevista dal d.lgs. 28/2010. Il principio affermato è netto: la presenza di una banca nel rapporto controverso non basta, da sola, a rendere obbligatoria la mediazione, quando la domanda riguarda una fideiussione.

Il punto decisivo non è il creditore, ma l’oggetto della lite

La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di una società debitrice e di due fideiussori. Gli ingiunti proponevano opposizione, contestando l’esigibilità del credito e la documentazione posta a fondamento della pretesa monitoria.

Nel giudizio di opposizione la banca sollevava eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Il Tribunale disponeva l’avvio della procedura, che veniva promossa dalla società opponente e si concludeva senza accordo. In seguito, dichiarato il fallimento della società, il processo proseguiva nei confronti dei soli garanti.

Il Tribunale rigettava l’opposizione proposta dai fideiussori e rendeva definitivo il decreto ingiuntivo nei loro confronti. In appello, i garanti insistevano sul tema della mediazione, deducendo il mancato coinvolgimento nella procedura e la mancata partecipazione personale delle parti.

Opposizione a decreto ingiuntivo e onere di attivare la mediazione

La Corte richiama il quadro normativo oggi risultante dall’art. 5 bis d.lgs. 28/2010, introdotto dal d.lgs. 149/2022. La disposizione stabilisce che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti a mediazione obbligatoria, l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso monitorio.

La norma recepisce l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite del 2020, secondo cui, una volta decise le istanze relative alla provvisoria esecuzione, l’onere di avviare la mediazione spetta al creditore opposto, in quanto attore in senso sostanziale.

Tale regola, tuttavia, presuppone che la controversia appartenga effettivamente a una delle materie indicate dall’art. 5 d.lgs. 28/2010. Non ogni giudizio introdotto con decreto ingiuntivo e non ogni rapporto nel quale sia coinvolto un istituto di credito impongono l’esperimento della mediazione.

La fideiussione non diventa contratto bancario per effetto del beneficiario

Secondo la Corte d’appello, la lite relativa alla garanzia fideiussoria non rientra automaticamente tra le controversie in materia di contratti bancari, finanziari o assicurativi previste dall’art. 5 d.lgs. 28/2010.

La ragione sta nella natura del rapporto dedotto in giudizio. La fideiussione è una garanzia personale. Anche quando è prestata a favore di una banca e anche quando accede a un finanziamento, non perde la propria funzione tipica e non si trasforma, per ciò solo, in un contratto bancario o assicurativo.

La qualificazione della domanda non può quindi dipendere dal contesto economico complessivo dell’operazione, né dalla qualità soggettiva del creditore. Occorre guardare al rapporto effettivamente controverso e alla causa concreta della pretesa azionata contro i garanti.

Perché le irregolarità della procedura non incidono sul decreto ingiuntivo

Una volta escluso che la controversia fosse soggetta a mediazione obbligatoria, perdono rilievo le doglianze dei fideiussori sul mancato coinvolgimento nella procedura e sulla partecipazione personale delle parti.

Se la mediazione non costituisce condizione di procedibilità, eventuali anomalie del percorso svolto non possono determinare l’improcedibilità della domanda. Né possono incidere sulla stabilità del decreto ingiuntivo confermato nei confronti dei garanti.

Il ragionamento della Corte separa due piani che spesso vengono sovrapposti: da un lato, l’individuazione della parte tenuta ad attivare la mediazione nelle opposizioni monitorie; dall’altro, la verifica preliminare della reale obbligatorietà della procedura.

La regola operativa ricavabile dalla sentenza

La sentenza della Corte d’appello di Campobasso, 29 maggio 2026, n. 224, indica un criterio pratico: prima di discutere su chi debba promuovere la mediazione e su come debba svolgersi l’incontro, il giudice deve verificare se la lite rientri davvero nel perimetro dell’art. 5 d.lgs. 28/2010.

Nelle controversie contro fideiussori, la sola origine bancaria del credito garantito non è sufficiente. La mediazione obbligatoria richiede una corrispondenza effettiva tra oggetto della domanda e materie tipizzate dalla legge.

Per il contenzioso monitorio fondato su garanzie personali, il dato qualificante resta quindi la natura fideiussoria dell’obbligazione azionata, non il fatto che il creditore sia una banca.