Mediazione obbligatoria bancaria per carte revolving: cumulo delle istanze e partecipazione tramite delegato
Mediazione obbligatoria bancaria per carte revolving: cumulo delle istanze e partecipazione tramite delegato

Mediazione obbligatoria bancaria per carte revolving: cumulo delle istanze e partecipazione tramite delegato

La Corte d’appello di Firenze, Sez. II, 1° settembre 2026, n. 2703, affronta due profili ricorrenti nelle controversie bancarie: l’ambito della mediazione obbligatoria nelle liti relative a carte revolving e la validità della procedura quando più istanti agiscono insieme o quando la parte non compare personalmente.

La decisione valorizza una lettura sostanziale della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010: la mediazione è validamente esperita quando consente un effettivo confronto sulla lite, senza che il solo cumulo soggettivo o la presenza di un rappresentante possano determinarne l’invalidità.

La vicenda processuale e l’eccezione della banca

La controversia nasceva da un rapporto di finanziamento collegato a una linea di credito utilizzabile mediante carta revolving. Una consumatrice conveniva in giudizio l’istituto di credito, contestando il rapporto contrattuale e le relative condizioni.

La banca eccepiva l’improcedibilità della domanda, sostenendo che la mediazione obbligatoria non fosse stata correttamente svolta. Secondo l’istituto, l’istanza era invalida perché proposta congiuntamente da più soggetti e perché la parte interessata non aveva partecipato di persona, essendosi fatta rappresentare da un terzo delegato.

Il Tribunale di Firenze aveva respinto l’eccezione, ritenendo soddisfatta la condizione di procedibilità. La questione veniva quindi riproposta davanti alla Corte d’appello.

La carta revolving come rapporto bancario

Il primo passaggio della motivazione riguarda la natura del contratto. La Corte riconduce la linea di credito revolving allo schema dell’apertura di credito disciplinata dall’art. 1842 c.c., poiché la banca mette a disposizione del cliente una provvista utilizzabile e progressivamente ricostituita attraverso i rimborsi rateali.

Da tale qualificazione discende che la lite rientra tra le controversie in materia bancaria soggette alla mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.

Il credito ai consumatori non esclude la mediazione

La Corte precisa che la conclusione non muta quando il rapporto sia inquadrabile anche nel credito ai consumatori. La disciplina contenuta negli artt. 121 e seguenti TUB comprende anche forme di apertura di credito, ma ciò non sottrae la controversia alla categoria dei contratti bancari rilevante ai fini della mediazione obbligatoria.

Mediazione cumulativa: quando è compatibile con il D.Lgs. n. 28/2010

Il D.Lgs. n. 28/2010 non contiene un divieto di proposizione congiunta dell’istanza di mediazione da parte di più soggetti. Per la Corte, la mediazione cumulativa è ammissibile quando le controversie presentano una sostanziale comunanza di fatti, questioni giuridiche coincidenti e una medesima controparte.

Questa impostazione è coerente con i principi processuali espressi dagli artt. 103 e 274 c.p.c., rispettivamente in tema di litisconsorzio facoltativo e riunione di cause connesse. La gestione unitaria di controversie omogenee risponde inoltre a esigenze di economia processuale e consente di evitare la duplicazione di attività identiche.

La partecipazione tramite delegato e i giustificati motivi

Il secondo profilo esaminato riguarda la comparizione personale della parte. L’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022, consente alla persona fisica, in presenza di giustificati motivi, di farsi sostituire da un rappresentante.

La delega è valida se il rappresentante è informato sui fatti e dispone dei necessari poteri per valutare e, se del caso, definire la lite. Non è quindi sufficiente una presenza meramente formale, ma non è nemmeno indispensabile la comparizione personale quando ricorrono ragioni oggettive che giustificano la sostituzione.

Gli elementi valorizzati dalla Corte

Nel caso esaminato, i giustificati motivi sono stati individuati nella distanza tra il luogo della mediazione e la residenza del consumatore, nella serialità del contenzioso, nella prevalente natura giuridica delle questioni controverse e nella ridotta prospettiva di composizione bonaria delle posizioni contrapposte.

La Corte ha quindi ritenuto che la partecipazione tramite delegato non avesse compromesso la funzione della procedura, poiché il rappresentante era nelle condizioni di interloquire utilmente nell’interesse della parte.

Il criterio sostanziale adottato dalla Corte

La pronuncia distingue tra irregolarità solo apparenti e violazioni idonee a svuotare la mediazione della sua funzione. Il tentativo obbligatorio non può essere considerato inefficace solo perché più domande sono state trattate congiuntamente o perché una parte fisica ha partecipato mediante un delegato, quando la procedura abbia comunque consentito il confronto tra le parti.

Per le controversie bancarie seriali, la decisione offre una traccia operativa precisa: l’istanza congiunta è praticabile in presenza di omogeneità sostanziale, mentre la delega richiede motivi concreti, conoscenza dei fatti e poteri conciliativi effettivi.