Cass. civ., Sez. I, ordinanza 9 luglio 2026, n. 22960, Pres. Ferro, Est. Farolfi
Il nodo giuridico: quando l’offerta del terzo diventa valore di liquidazione
Nel concordato in continuità indiretta, la presenza di un acquirente interessato all’azienda può incidere in modo decisivo sulla costruzione del piano. Se il prezzo offerto supera il valore ricavabile dalla vendita separata dei singoli beni, il debitore può essere tentato di qualificare la differenza come plusvalore concordatario, da distribuire secondo la relative priority rule.
L’ordinanza della Cassazione n. 22960 del 9 luglio 2026 interviene proprio su questo passaggio. La Corte afferma che, quando l’offerta di un terzo esiste ed è stata confermata da una procedura competitiva, quel dato economico non può essere ignorato o ridotto mediante una stima atomistica inferiore. Il valore di liquidazione, ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. c) CCII, deve tenere conto anche del valore realizzabile attraverso la cessione dell’azienda in esercizio, non soltanto del ricavato ipotetico dalla vendita frazionata dei beni.
La vicenda processuale davanti ai giudici di merito
La società debitrice aveva presentato una proposta di concordato in continuità indiretta fondata sull’acquisizione dell’azienda da parte di un terzo. L’interesse dell’acquirente era stato sottoposto a procedura competitiva e, nel corso della gara, il prezzo era aumentato rispetto alla proposta originaria.
Nel piano, tuttavia, la debitrice aveva distinto due componenti. Da un lato, aveva indicato un valore di liquidazione calcolato sulla base della dismissione separata dei beni aziendali. Dall’altro lato, aveva considerato la differenza tra tale valore e il prezzo offerto dal terzo come plusvalore derivante dal concordato. Tale eccedenza veniva destinata ai creditori secondo la logica della relative priority rule, criterio meno rigido rispetto alla absolute priority rule, perché non richiede il pagamento integrale dei creditori di rango superiore prima di attribuire utilità ai creditori di rango inferiore.
Il Tribunale di Vicenza ha respinto la proposta, ritenendo non corretta la scomposizione del prezzo. La Corte d’appello di Venezia ha confermato il rigetto, escludendo che il maggior valore emerso dalla gara potesse essere trattato come plusvalore esterno al valore di liquidazione.
Il ricorso in Cassazione e il limite dell’impugnazione
La società ha proposto ricorso per cassazione articolando due principali censure. In primo luogo, ha sostenuto che il controllo sulla composizione del valore di liquidazione dovesse essere svolto soltanto nella fase di omologazione, non già al momento dell’ammissione alla procedura. In secondo luogo, ha contestato l’equiparazione tra il prezzo offerto dal terzo e il valore conseguibile in una liquidazione giudiziale, sostenendo che la procedura liquidatoria avrebbe prodotto un risultato economico inferiore.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, precisando che il decreto che conferma il rigetto della proposta di concordato senza contestuale apertura della liquidazione giudiziale non è impugnabile ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
Su richiesta della Procura generale, tuttavia, la Corte ha ritenuto di enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363 c.p.c., così offrendo un chiarimento destinato a incidere sulla prassi dei concordati in continuità indiretta.
Il controllo di ammissibilità riguarda anche la corretta determinazione del valore
La Corte ribadisce che il tribunale, già nella fase di ammissione, non svolge un controllo meramente formale. Il sindacato riguarda la legalità sostanziale della proposta e comprende anche la verifica delle modalità con cui viene determinato il valore di liquidazione previsto dall’art. 87, comma 1, lett. c) CCII.
In questa prospettiva viene richiamato anche il precedente della Cassazione n. 9605/2026, relativo al controllo sostanziale in sede di ammissione. Il giudice non deve limitarsi a prendere atto della qualificazione attribuita dal debitore alle poste del piano, ma deve verificare se tale qualificazione sia coerente con la disciplina concorsuale e con i dati economici disponibili.
Perché la stima atomistica non basta
Secondo la Cassazione, il valore di liquidazione non coincide necessariamente con il valore ricavabile dalla vendita separata dei singoli cespiti. Se, nello scenario liquidatorio, l’azienda può essere ceduta in esercizio, il maggior valore ottenibile da tale cessione deve essere incluso nella valutazione.
Quando esiste un’offerta concreta e questa è stata validata dal confronto competitivo, la stima atomistica diventa inadeguata se viene utilizzata per sottrarre una parte del prezzo al valore di liquidazione. In altri termini, non è consentito assumere come valore di liquidazione un importo inferiore solo perché fondato su una vendita disgregata, se i fatti dimostrano che l’azienda, anche in un contesto liquidatorio, può generare un valore unitario più elevato.
La relative priority rule resta utilizzabile, ma richiede prova effettiva
L’ordinanza non esclude in assoluto che nel concordato in continuità indiretta possa esistere un plusvalore distribuibile secondo la relative priority rule. La Corte esclude, piuttosto, che tale plusvalore possa essere costruito solo mediante il confronto tra prezzo di cessione dell’azienda e valore atomistico dei beni.
Il punto decisivo è probatorio. Chi intende sostenere l’esistenza di un valore eccedente rispetto allo scenario liquidatorio deve dimostrare perché quel valore non sarebbe conseguibile anche in liquidazione giudiziale. Non basta affermare che la liquidazione produrrebbe un risultato peggiore. Occorrono elementi specifici, verificabili e collegati al caso concreto.
Gli elementi che possono incidere sulla prova del plusvalore
Tra i fattori potenzialmente rilevanti possono rientrare l’impatto della notizia dell’apertura della liquidazione giudiziale su una particolare clientela, la perdita di forniture essenziali, il tempo necessario per la vendita e la conseguente attualizzazione dei flussi, oppure impedimenti giuridici connessi ad autorizzazioni, requisiti soggettivi o condizioni di continuità dell’attività.
Tali circostanze, però, devono essere provate con dati oggettivi. Non sono sufficienti percentuali di abbattimento generiche o valutazioni prudenziali prive di riscontro. L’attestatore e il debitore devono spiegare perché, in quello specifico caso, la liquidazione giudiziale non consentirebbe di realizzare il medesimo valore espresso dall’offerta competitiva.
L’affitto ponte d’azienda non crea automaticamente plusvalore
La Cassazione dedica attenzione anche al tema dell’affitto ponte d’azienda stipulato prima della domanda. Il canone di affitto non può essere qualificato automaticamente come plusvalore concordatario, poiché anche il curatore, in uno scenario di liquidazione giudiziale, potrebbe proseguire nella percezione dei canoni prima della successiva cessione dell’azienda.
Ne deriva che non ogni utilità generata nel percorso concordatario è, per ciò solo, esterna al valore di liquidazione. Occorre verificare se quella utilità sarebbe comunque acquisibile dalla massa in un’alternativa liquidatoria concretamente praticabile.
Indicazioni operative per la costruzione del piano
Dopo l’ordinanza n. 22960 del 2026, il piano di concordato in continuità indiretta deve confrontarsi in modo rigoroso con l’offerta ricevuta dal terzo. Se il prezzo è stato confermato da una gara, esso rappresenta un dato centrale nella determinazione del valore di liquidazione e non può essere neutralizzato mediante una stima più bassa fondata sulla dismissione atomistica.
La distinzione tra valore di liquidazione e plusvalore concordatario rimane possibile solo quando sia sorretta da una motivazione analitica. Il piano dovrà indicare quali componenti del prezzo non sarebbero conseguibili nella liquidazione giudiziale e l’attestazione dovrà verificarne la ragionevolezza sulla base di elementi concreti.
In termini pratici, il ricorso alla relative priority rule richiede una base economica autonoma e dimostrata. Il prezzo validato dal mercato non può essere diviso per scelta contabile. Può essere distinto solo se il debitore prova, con adeguato supporto documentale, che una parte di quel valore dipende da condizioni proprie del concordato e non replicabili nella liquidazione.