La partecipazione alla mediazione non può essere soltanto apparente: se la parte non compare personalmente, o per mezzo di un soggetto dotato di effettivi poteri rappresentativi sostanziali, la condizione di procedibilità non si considera soddisfatta.
Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 23 giugno 2026, n. 21405
La Suprema Corte interviene nuovamente sul significato della mediazione disposta dal giudice, chiarendo che il rispetto del procedimento non si esaurisce nella semplice presenza formale all’incontro. Nel caso esaminato, una società aveva promosso un’azione per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a un servizio di fornitura idropotabile.
Il Tribunale aveva respinto la domanda. La società, rimasta soccombente, proponeva appello e la Corte territoriale, nel corso del giudizio di secondo grado, disponeva l’esperimento della mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010.
All’incontro partecipavano, per l’appellante, il difensore munito di procura inserita nell’istanza di mediazione e nell’atto di appello, oltre a una dipendente della società in forza di delega scritta. La Corte d’Appello riteneva tuttavia che la mediazione non fosse stata correttamente svolta e dichiarava improcedibile il gravame.
Il limite della rappresentanza meramente formale
Nel valutare la vicenda, la Cassazione precisa in primo luogo che la scelta del giudice di rinviare le parti alla mediazione non è sindacabile in sede di legittimità. Si tratta infatti di una determinazione processuale rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, non suscettibile di trasformarsi in un nuovo esame della controversia davanti alla Corte.
Il punto decisivo riguarda però la qualità della partecipazione al procedimento.
Secondo i giudici di legittimità, la presenza della parte può realizzarsi anche tramite un rappresentante, ma solo se questi disponga di una procura speciale sostanziale, tale da consentirgli non soltanto di comparire, ma anche di valutare la lite e incidere sulla disponibilità dei diritti controversi.
Non è sufficiente, quindi, la sola procura alle liti conferita al difensore, né basta una delega generica accompagnata dall’indicazione del legale rappresentante. La mediazione richiede un confronto tra soggetti realmente abilitati a trattare la controversia e a prendere decisioni concrete sulla sua eventuale definizione.
La mera dichiarazione di mancato accordo non sana l’irregolarità
La Corte esclude altresì che l’affermazione della controparte circa l’impossibilità di raggiungere un’intesa possa sanare la partecipazione irregolare dell’altra parte.
È vero che la condizione di procedibilità può ritenersi avverata già al primo incontro quando, dopo l’informativa del mediatore, le parti dichiarino di non voler proseguire. Tuttavia, ciò presuppone che l’incontro si sia svolto con la rituale presenza delle parti o dei loro rappresentanti muniti di poteri sostanziali adeguati.
Come osserva la Corte, “Diversamente opinando, si finirebbe per svuotare di contenuto il requisito della partecipazione effettiva alla mediazione, riducendo il primo incontro ad un adempimento meramente formale e consentendo alla parte di sottrarsi al confronto sostanziale conferendo una delega a soggetti abilitati soltanto a comparire nel procedimento, ma non anche a valutare, trattare e, se del caso, disporre dei diritti controversi”.
Il significato processuale dell’incontro di mediazione
La pronuncia conferma che la mediazione delegata conserva una funzione concreta e non simbolica. Il procedimento è concepito come sede di confronto reale, nella quale la presenza deve essere espressa da chi sia in grado di valutare la controversia e di incidere, se del caso, sulla sua definizione.
Ne consegue che la semplice delega alla comparizione non basta quando manchi il potere sostanziale di trattare e disporre del rapporto litigioso. Ed è proprio in questa prospettiva che il passaggio attraverso la mediazione assume rilievo processuale pieno, perché solo una partecipazione effettiva consente di ritenere correttamente avverata la condizione di procedibilità richiesta dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010.
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