Intelligenza artificiale nello studio legale: regole pratiche, ruoli e responsabilità
Intelligenza artificiale nello studio legale: regole pratiche, ruoli e responsabilità

Intelligenza artificiale nello studio legale: regole pratiche, ruoli e responsabilità

L’adozione di sistemi di intelligenza artificiale negli studi legali non è più un fenomeno marginale. Strumenti generativi vengono impiegati per attività di ricerca, traduzione, sintesi documentale e predisposizione di bozze, con evidenti vantaggi operativi ma anche con nuovi profili di attenzione. Il punto non è vietarne l’uso, bensì governarlo in modo consapevole, nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e del Digital Omnibus on AI, testo PE CONS 30/26, approvato dal Parlamento europeo il 16 giugno 2026 e dal Consiglio il 29 giugno 2026, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Una disciplina costruita per fasi

Il quadro normativo dell’AI Act non si concentra su un’unica scadenza, ma si sviluppa attraverso un’applicazione progressiva. Le disposizioni sui divieti relativi alle pratiche vietate e sull’alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale sono operative dal 2 febbraio 2025. Dal 2 agosto 2025 trovano applicazione le regole sulla governance europea, sui modelli di intelligenza artificiale per finalità generali e il relativo capitolo sanzionatorio. Non è quindi corretto ritenere che l’entrata in vigore del sistema repressivo sia rinviata al solo 2 agosto 2026.

In quella data, tuttavia, diventa applicabile un ulteriore segmento rilevante della disciplina, soprattutto in materia di trasparenza dei contenuti e dei sistemi generati artificialmente. Il Digital Omnibus ha inoltre inciso sul regime dei sistemi ad alto rischio, differendone l’operatività al 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi indicati nell’Allegato III e al 2 agosto 2028 per quelli incorporati nei prodotti soggetti alla normativa europea di armonizzazione. La proroga al 2 dicembre 2026 per la marcatura dei contenuti riguarda soltanto i fornitori di sistemi generativi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 e non può essere letta come un rinvio generale degli obblighi di trasparenza.

Quando lo studio utilizza l’AI assume il ruolo di deployer

Lo studio legale che impiega un sistema sviluppato da un terzo operatore si colloca, di regola, nella categoria del deployer, cioè del soggetto che usa l’intelligenza artificiale sotto la propria responsabilità organizzativa e per finalità professionali. Non rileva, in questa prospettiva, la circostanza che il software sia proprietario o acquistato da un fornitore esterno. Anche l’uso di una piattaforma generativa per redigere una bozza, rielaborare un testo o sintetizzare un fascicolo rientra nella nozione europea di impiego professionale del sistema.

Alfabetizzazione e consapevolezza operativa

Da tale qualificazione discende un obbligo di attenzione concreta verso il livello di conoscenza degli strumenti adottati. Il Digital Omnibus chiarisce che fornitori e utilizzatori devono adottare misure idonee a promuovere l’AI literacy, senza imporre un livello uniforme o standardizzato di preparazione per ogni professionista. La formazione deve quindi essere adeguata all’uso effettivo dello strumento e ai rischi che ne derivano. Chi impiega un sistema generativo deve saper riconoscere errori di elaborazione, limiti delle fonti, possibili allucinazioni e profili di riservatezza connessi all’inserimento dei dati.

La sola utilizzazione dell’AI per attività di supporto non comporta, di per sé, la qualificazione del sistema come ad alto rischio. Nell’Allegato III, con riferimento al settore della giustizia, la categoria riguarda gli strumenti destinati a essere utilizzati da un’autorità giudiziaria, o per suo conto, per interpretare fatti e norme oppure per applicare il diritto a un caso concreto. Ciò che conta è la finalità prevista e il contesto di impiego, non la mera incidenza indiretta dell’output sull’attività professionale.

Organizzazione interna e presidio dei dati

Per uno studio legale, la prima misura utile consiste in una ricognizione degli strumenti effettivamente utilizzati. Occorre individuare il fornitore, la funzione dello strumento, gli utenti autorizzati, le tipologie di dati trattabili e l’incidenza dell’output sull’attività professionale. Questa mappatura consente anche di intercettare l’uso non autorizzato di account personali o applicazioni gratuite, spesso introdotti senza una reale supervisione organizzativa.

Alla mappatura dovrebbe seguire una disciplina interna semplice ma chiara. È opportuno stabilire quali strumenti siano ammessi, quali informazioni non possano essere inserite, in quali casi sia necessaria l’anonimizzazione e chi debba verificare il risultato finale. L’AI Act non impone la nomina di un responsabile dedicato né la creazione di una struttura rigida e standardizzata. Tuttavia, una policy interna e un registro delle attività formative costituiscono elementi utili per dimostrare che l’impiego dell’AI è governato e non affidato all’iniziativa individuale priva di controllo.

Il controllo umano come regola professionale

Il dato centrale resta il controllo umano sull’output. Un testo prodotto da un sistema generativo non può essere utilizzato in un atto, né trasmesso al cliente, senza una verifica attenta delle fonti, dei richiami normativi, della correttezza dei precedenti e della coerenza logica delle conclusioni. Non si tratta soltanto di conformità al diritto dell’Unione. Rimangono infatti fermi la responsabilità professionale dell’avvocato, il dovere di competenza e l’obbligo di protezione del segreto professionale.

In questa prospettiva, la tecnologia deve essere considerata come uno strumento di supporto e non come un sostituto del giudizio giuridico. L’automatizzazione delle prime fasi di lavoro può rendere più efficiente l’attività dello studio, ma la selezione del contenuto utile, la sua validazione e la decisione finale restano in capo al professionista.

Trasparenza e uso esterno dei contenuti generati

Anche gli obblighi di trasparenza previsti dalla disciplina europea vanno letti con criterio proporzionato. Dal 2 agosto 2026 dovranno essere dichiarati, tra l’altro, i contenuti audiovisivi qualificabili come deep fake e i testi generati o manipolati dall’AI quando siano diffusi per informare il pubblico su questioni di interesse generale. La dichiarazione non è tuttavia necessaria se il contenuto è stato sottoposto a un controllo umano o editoriale effettivo e una persona fisica o giuridica ne assume la responsabilità. Un contributo giuridico elaborato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale ma verificato e assunto dall’autore non è quindi automaticamente soggetto a etichettatura.

Governance essenziale e non burocratica

La priorità per lo studio legale non è accumulare documentazione fine a sé stessa, ma costruire un presidio organizzativo essenziale e verificabile. Bastano pochi elementi ben calibrati: strumenti autorizzati, regole sull’uso dei dati, formazione mirata e revisione obbligatoria degli output. La qualità della governance si misura sulla capacità di prevenire errori, contenere i rischi e mantenere la responsabilità professionale dove deve restare, ossia in capo all’avvocato.

In questo equilibrio si colloca l’impiego corretto dell’intelligenza artificiale nella professione forense: un supporto utile, talvolta prezioso, che non altera il perimetro delle responsabilità né sostituisce la valutazione tecnica del legale che lo utilizza.