La disciplina antiriciclaggio europea continua a incidere in modo diretto sulla trasparenza degli assetti fiduciari, soprattutto quando gli ordinamenti nazionali scelgono di avvicinare i mandati fiduciari ai trust. In questo quadro si colloca la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea resa nelle cause riunite C 684/24 e C 685/24, chiamata a verificare se l’ordinamento italiano potesse legittimamente assoggettare le società fiduciarie agli obblighi informativi e di comunicazione previsti per la titolarità effettiva.
Il nodo interpretativo nasce dall’impianto della Direttiva UE 2015/849, che ha ampliato il perimetro degli obblighi di trasparenza introducendo regole specifiche per i trust e per gli istituti giuridici che presentano caratteristiche analoghe. L’art. 3 stabilisce infatti che la direttiva si applica “ai trust e ad altri tipi di istituti giuridici, quali, tra l’altro, fiducie, determinati tipi di Treuhand o fideicomiso, quando tali istituti hanno un assetto o funzioni affini a quelli dei trust”.
La stessa disposizione precisa poi che “Gli Stati membri definiscono le caratteristiche in base alle quali determinare se un istituto giuridico ha assetto o funzioni affini a quelli dei trust per quanto riguarda tali istituti giuridici disciplinati ai sensi del diritto nazionale”.
Su questa base si innesta la scelta dell’ordinamento italiano di ricondurre il mandato fiduciario, quale schema con cui il fiduciante affida a una società fiduciaria la gestione di beni o diritti nell’interesse proprio o di terzi, tra gli istituti giuridici affini ai trust. Da tale qualificazione discende l’assoggettamento degli operatori fiduciari agli obblighi di comunicazione al registro dei titolari effettivi, con riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva dei rapporti fiduciari.
La verifica di compatibilità con il diritto dell’Unione
La Corte ha esaminato la normativa italiana muovendo da un criterio di fondo: gli Stati membri dispongono di un margine di apprezzamento nel definire gli istituti affini ai trust, purché tale scelta resti coerente con la struttura e con le finalità della Direttiva UE 2015/849. In tale prospettiva, l’estensione agli istituti fiduciari italiani non è stata ritenuta di per sé incompatibile con il diritto dell’Unione.
Ne emerge una lettura sostanziale della trasparenza antiriciclaggio, che non si arresta alla forma del rapporto, ma guarda alla funzione economico giuridica dell’assetto considerato. È questo il passaggio decisivo che consente di includere i mandati fiduciari nel perimetro applicativo delle regole europee in materia di titolarità effettiva.
Le indicazioni operative della Corte di giustizia
La pronuncia enuncia tre principi destinati a orientare la disciplina nazionale e la sua applicazione pratica.
Mandati fiduciari ricompresi tra gli istituti affini ai trust
Il diritto dell’Unione non impedisce a una normativa nazionale di qualificare i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie italiane come “altri tipi di istituti giuridici” assimilabili ai trust. La scelta del legislatore italiano viene quindi considerata compatibile con l’art. 3 della Direttiva UE 2015/849, nella misura in cui valorizza l’affinità funzionale tra le due figure.
Accesso alle informazioni per i soggetti privati
La Corte ha inoltre ritenuto che il diritto dell’Unione non osta a una disciplina nazionale che consenta l’accesso ai dati sulla titolarità effettiva del trust o di un istituto affine anche ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, quando tali soggetti siano titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato e la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, purché vi siano evidenze della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale.
Deroga amministrativa e protezione provvisoria
Un ulteriore profilo riguarda il meccanismo di deroga all’accesso. Secondo la Corte, il diritto dell’Unione non impedisce che un organo amministrativo non giurisdizionale possa concedere una deroga all’accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine. Tuttavia, la stessa disciplina si pone in contrasto con il diritto dell’Unione nella parte in cui non assicura al titolare effettivo interessato una tutela giuridica provvisoria qualora la deroga venga negata.
Il significato della decisione per la disciplina italiana
La sentenza conferma, in sostanza, che la trasparenza richiesta in materia antiriciclaggio può estendersi anche ai rapporti fiduciari di matrice interna, se il legislatore nazionale ne evidenzia la prossimità funzionale rispetto ai trust. Rimane centrale, in ogni caso, l’esigenza di bilanciare accessibilità delle informazioni e protezione delle posizioni soggettive coinvolte, soprattutto quando l’accesso ai dati sulla titolarità effettiva produca effetti immediati sulla sfera giuridica dell’interessato.
In questo equilibrio si misura oggi la tenuta delle regole italiane sul registro dei titolari effettivi, chiamate a confrontarsi con i principi affermati dalla Corte di giustizia nelle cause riunite C 684/24 e C 685/24.