Quando il credito entra in crisi: tra validità del finanziamento e responsabilità dell’intermediario
La concessione di finanziamenti a imprese in tensione finanziaria continua a dividere dottrina e giurisprudenza. Il punto non è soltanto stabilire se la banca abbia svolto un’istruttoria adeguata, ma comprendere quale sia la ricaduta giuridica di un eventuale giudizio negativo sul merito creditizio: nullità del contratto oppure mera responsabilità dell’intermediario. La questione assume rilievo ancora maggiore quando l’operazione è stata posta in essere in favore di un soggetto già in dissesto o comunque in una situazione di crisi facilmente percepibile.
Tribunale di Milano, Sentenza n. 437/2026 del 20.01.2026, R.G. n. 12460/2025. Tribunale di Napoli, Sentenza del 01.04.2026. Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza del 07.04.2026, R.G. 30/2026.
Il tema è stato affrontato di recente da alcune pronunce di merito che, prendendo le mosse da Cassazione n. 7134/2026, hanno attribuito alla violazione dei doveri di corretta valutazione del debitore una portata ben più ampia del tradizionale ambito risarcitorio. Secondo tale impostazione, la concessione del credito a un’impresa già insolvente, quando la situazione fosse nota o conoscibile dal finanziatore, può integrare una violazione di norme imperative e condurre alla nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c., con conseguente irripetibilità della prestazione ex art. 2035 c.c.
Le decisioni del Tribunale di Napoli e del Tribunale di Reggio Emilia si collocano in questa linea. In entrambi i casi, i finanziamenti erano stati erogati a società già gravemente compromesse sul piano economico finanziario e poi assoggettate a liquidazione giudiziale. In sede concorsuale, il Giudice Delegato aveva escluso i crediti delle banche, valorizzando l’omessa verifica del merito creditizio e la mancata adozione di una seria istruttoria. Da qui la qualificazione della condotta come concessione abusiva del credito, ritenuta lesiva sia dell’impresa finanziata sia della massa dei creditori.
La nullità come risposta alla violazione di regole inderogabili
Per i giudici di Napoli e Reggio Emilia, l’illiceità non si esaurisce in un profilo di scorrettezza contrattuale. La condotta del finanziatore può infatti incidere su beni giuridici ulteriori, fino a toccare l’ordine pubblico economico. In questa prospettiva, il finanziamento concesso in modo abusivo a un soggetto già incapace di reggere l’esposizione debitoria può essere letto come fattore di aggravamento della crisi e, nei casi più gravi, come condotta concorrente in fatti di bancarotta. Ne deriverebbe la nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa, ai sensi dell’art. 1418 c.c., oltre che per illiceità della causa ex art. 1343 c.c., quando l’operazione si ponga in urto con i principi di correttezza del mercato e di tutela del ceto creditorio.
In questa ricostruzione, il contratto non sarebbe un mero contenitore neutro di un comportamento irregolare, ma il veicolo stesso dell’illecito. E proprio per questo la patologia investirebbe la validità del negozio, non soltanto la responsabilità della banca.
La lettura opposta: il vizio dell’istruttoria non travolge il contratto
Di diverso avviso è il Tribunale di Milano con la sentenza n. 437/2026, che ha accolto l’opposizione della banca contro l’esclusione del proprio credito dal passivo. Per il Collegio, eventuali carenze nella fase di valutazione del merito creditizio non bastano a fondare la nullità del finanziamento.
Il passaggio centrale della decisione è chiaro: la c.d. nullità virtuale può essere configurata soltanto quando la norma imperativa violata imponga un contenuto specifico del regolamento negoziale o incida direttamente sulla struttura del contratto. Le regole che disciplinano la prudente gestione dell’intermediario, la corretta istruttoria e il controllo del rischio appartengono invece alla sfera dei doveri di condotta. La loro violazione può generare conseguenze sul piano della responsabilità, ma non determina automaticamente l’invalidità del negozio.
Norme di validità e regole di comportamento
La distinzione valorizzata dal Tribunale di Milano è netta. Da un lato vi sono le norme che incidono sulla validità del contratto e che, se violate, possono condurre alla nullità ex art. 1418 c.c. Dall’altro vi sono le prescrizioni che regolano il comportamento dell’intermediario nell’esercizio dell’attività creditizia, le quali assolvono a finalità di vigilanza, contenimento del rischio e corretto funzionamento del mercato. Queste ultime, in difetto di una espressa previsione sanzionatoria in termini di nullità, non possono essere trasformate in una causa invalidante del contratto concluso.
Secondo questa impostazione, il sindacato ex post sull’operato della banca non può essere spinto sino al punto di incrinare la stabilità dei rapporti negoziali. La verifica della correttezza dell’istruttoria resta certamente rilevante, ma la sua dimensione rimane quella della responsabilità, non della caducazione del contratto.
Il confine tra tutela del credito e stabilità dei traffici
Le pronunce richiamate mostrano due differenti modi di leggere il rapporto tra disciplina bancaria e diritto civile. L’uno privilegia l’esigenza di reprimere l’erogazione abusiva del credito e considera la violazione dei doveri di valutazione come idonea a colpire la validità del contratto. L’altro, invece, preserva il perimetro della nullità e mantiene la sanzione entro gli strumenti della responsabilità, per evitare che ogni deficit istruttorio si traduca in un rimedio demolitorio.
Il contrasto è destinato a incidere non solo sulle controversie tra banche e procedure concorsuali, ma anche sull’assetto complessivo dei rapporti finanziari. La linea di confine tra inadempimento degli obblighi di condotta e invalidità del contratto resta, dunque, il vero nodo interpretativo. Ed è proprio su questo terreno che la giurisprudenza sarà chiamata a misurare, ancora una volta, la tenuta sistematica delle categorie civilistiche applicate all’attività creditizia.
Recenti approdi giurisprudenziali in materia di nullità dei finanziamenti senza adeguata valutazione del merito creditizio Iusletter